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Data pubblicazione: 26 settembre 2011

Delibera 21 settembre 2011

ARG/elt 126/11

Approvazione dei premi di riserva, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 17 agosto 2009, ARG/elt 115/09, relativi alle procedure concorsuali di cessione della capacità produttiva virtuale, per il 2012, in Sardegna

Visti:

  • gli articoli 1 e 2, commi 12, lettere c) e h) e 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 30, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
  • la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 agosto 2009 (prot. Autorità n. 0047189/A in data 17 agosto 2009)contenete gli indirizzi di cui all'articolo 30, comma 9 della legge 9/09 (di seguito: indirizzi MSE);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 agosto 2009, ARG/elt 115/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2009, ARG/elt 150/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2010, ARG/elt 146/10;
  • la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel) del 30 giugno 2011, prot. Autorità n. 18281 in data 07 luglio 2011 (di seguito: prima comunicazione Enel);
  • la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. del 9 settembre 2011, prot. Autorità n. 23301 in data 12 settembre 2011 (di seguito: seconda comunicazione Enel);
  • la comunicazione di E.ON Italia S.p.A. (di seguito: E.ON) del 27 giugno 2011, prot. Autorità n. 17239 in pari data (di seguito: prima comunicazione E.ON);
  • la comunicazione di E.ON del 9 settembre 2011, prot. Autorità n. 23188 in pari data (di seguito: seconda comunicazione E.ON);
  • la comunicazione di E.ON del 9 settembre 2011, prot. Autorità n. 23207 in data 12 settembre 2011 (di seguito: terza comunicazione E.ON).

Considerato che:

  • l'articolo 30, comma 9, della legge n. 99/09 prevede che, al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello Sviluppo Economico, adotti misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale;
  • con la deliberazione ARG/elt 115/09 l'Autorità ha adottato le misure di cui all'articolo 30, comma 9, della legge n.99/09 nel rispetto degli indirizzi del MSE; in particolare, la deliberazione ARG/elt 115/09 prevede che Enel ed E.ON siano tenute a cedere capacità produttiva virtuale (di seguito: VPP o Virtual Power Plant) per i cinque (5) anni del periodo 2010-2014 per una potenza rispettivamente pari in ciascun anno a 225 e 150 MW e che Enel ed E.ON possano non assolvere tale obbligo di cessione con riferimento ai VPP per cui il premio offerto dai partecipanti alle procedure concorsuali risulti inferiore al premio di riserva applicabile come approvato dall'Autorità;
  • ai fini di cui al precedente considerato, la deliberazione ARG/elt n. 115/09 prevede che Enel ed E.ON trasmettano all'Autorità, per l'approvazione, una proposta di quantificazione dei premi di riserva relativi ai VPP annuali riferiti all'anno solare successivo e, in sede di prima applicazione, anche con riferimento ai VPP con durata quinquennale;
  • le suddette proposte di quantificazione dei premi di riserva relativi ai VPP devono altresì essere differenziate in ragione del prezzo di esercizio applicabile al contratto di cessione e, in particolare, in ragione del fatto che l'operatore cedente la capacità produttiva virtuale decida se il prezzo di esercizio della capacità produttiva da cedere sia posto pari a quello definito dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.1 della deliberazione ARG/elt 115/09 oppure sia pari a 0 (zero), ai sensi dell'articolo 8, comma 8.4 della medesima deliberazione.

Considerato, inoltre, che:

  • sia Enel che E.ON (rispettivamente con la prima comunicazione Enel e con la prima comunicazione E.ON) hanno comunicato all'Autorità la scelta di porre il prezzo di esercizio dei VPP di durata annuale afferenti l'anno 2012 (di seguito: VPP 2012) pari a zero (0), indipendentemente dal valore assunto dal premio di riserva approvato dall'Autorità;
  • sia Enel che E.ON (rispettivamente con la seconda comunicazione Enel e con la seconda comunicazione E.ON) hanno trasmesso all'Autorità lo schema di contratto di cessione dei VPP 2012 e lo schema di regolamento dell'asta per l'assegnazione dei medesimi;
  • Enel ha trasmesso all'Autorità, nella seconda comunicazione Enel, una proposta di premio di riserva relativa ai VPP 2012;
  • E.ON ha trasmesso all'Autorità, nella terza comunicazione E.ON, una proposta di premio di riserva relativa ai VPP 2012.

Ritenuto che:

  • le proposte di Enel e di E.ON di cui, rispettivamente, alla seconda comunicazione Enel ed alla terza comunicazione E.ON, siano adeguate rispetto all'esigenza di procedere all'assegnazione dei VPP 2012;
  • sia pertanto opportuno approvare le proposte di Enel e di E.ON di cui, rispettivamente, alla seconda comunicazione Enel ed alla terza comunicazione E.ON

 

DELIBERA

  1. di approvare le proposte di Enel e di E.ON di cui, rispettivamente, alla seconda comunicazione Enel ed alla terza comunicazione E.ON;
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, ad Enel Produzione S.p.A. ed a E.ON Italia S.p.A.;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

21 settembre 2011                                               

IL PRESIDENTE                                                   
Guido Bortoni


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