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Data pubblicazione: 05 agosto 2011

Delibera 04 agosto 2011

ARG/gas 112/11

Disposizioni transitorie e urgenti in materia di applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi di gas naturale di cui alle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 17 luglio 2002 n. 137/02 e 21 giugno 2005, n. 119/05

Visti:
 

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2010, ARG/gas 142/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 142/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2010, ARG/gas 198/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 198/10);
  • il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A, approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, e i suoi successivi aggiornamenti;
  • la lettera (prot. Autorità 19154 del 18 luglio 2011) del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero), indirizzata agli operatori di stoccaggio, all'impresa maggiore di trasporto e per conoscenza all'Autorità, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il riempimento degli stoccaggi in vista del prossimo inverno" (di seguito: lettera 18 luglio 2011);
  • la lettera (prot. Autorità 19275 del 19 luglio 2011) del Comitato di stoccaggio, indirizzata al Ministero ed all'Autorità, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il riempimento degli stoccaggi" (di seguito: lettera 19 luglio 2011);


Considerato che:

  • in base all'esame della situazione del sistema nazionale del gas naturale caratterizzata dal perdurare della chiusura del gasdotto libico e delle previsioni di disponibilità e domanda di gas naturale per il prossimo ciclo termico invernale tenuto conto del possibile verificarsi di ulteriori situazioni di criticità nel contesto dell'esercizio estivo degli approvvigionamenti, il Ministero, con la lettera 18 luglio 2011, ha emanato indirizzi agli operatori per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato degli stoccaggi e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, e dell'articolo 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, dell'articolo 1, comma 7, lettera q) e comma 8 lettera b), punti 1 e 5, della legge n. 239/04 e dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 93/11;
  • i predetti indirizzi prevedono che i titolari di capacità di stoccaggio assicurino il pieno utilizzo delle capacità di iniezione loro assegnate al fine di pervenire ad un rapido e completo riempimento degli stoccaggi che garantisca il servizio di modulazione per il prossimo periodo invernale anche a fronte della possibile indisponibilità del gasdotto libico e di ulteriori eventuali situazioni di criticità;
  • la lettera 18 luglio 2011 prevede inoltre che le società Stogit, Edison Stoccaggio e Snam Rete Gas gestiscano il sistema di trasporto e stoccaggio nazionale in modo da supportare gli adempimenti di cui al precedente alinea, tenendo anche conto dell'esigenze di ottimizzare gli assetti di rete e di stoccaggio per garantire la necessaria flessibilità;
  • con la lettera 19 luglio 2011 il Comitato di stoccaggio ha segnalato la necessità di  un intervento dell'Autorità che consenta agli operatori di sfruttare l'intera capacità di iniezione disponibile;
  • l'Autorità, nell'analoga situazione verificatasi nel luglio 2010 a seguito dell'indisponibilità del gasdotto Transitgas, è intervenuta con le proprie deliberazioni ARG/gas 142/10 e ARG/gas 198/10;
  • gli interventi oggetto del presente provvedimento hanno carattere di urgenza, anche in considerazione del limitato periodo temporale disponibile per completare il riempimento degli stoccaggi prima dell'inizio del periodo invernale;


Ritenuto che:

  • sia opportuno prevedere disposizioni transitorie ed urgenti in materia di corrispettivi di bilanciamento e per la gestione dei servizi di trasporto e stoccaggio funzionali ad agevolare l'utilizzo delle capacità conferite in linea con le finalità indicate nella nota del Ministero;
  • le disposizioni del presente provvedimento, in considerazione degli elementi di urgenza sopra richiamati, debbano decorrere dalla data di emanazione degli indirizzi agli utenti da parte del Ministero e sino al termine della corrente fase di iniezione

 

DELIBERA

  1. di sospendere l'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui all'articolo 17, comma 17.4, della deliberazione n. 137/02 e dei corrispettivi di cui all'articolo 15, commi 15.2 e comma 15.7, della deliberazione n. 119/05;
  2. di prevedere che, qualora l'impresa maggiore di trasporto, in applicazione delle disposizioni del Capitolo 9, §2.1 del proprio codice di rete, in un giorno abbia proceduto a ridurre i quantitativi programmati presso uno o più punti di entrata, l'impresa di stoccaggio applichi all'utente che nel medesimo giorno risulti aver utilizzato una capacità di iniezione superiore a quella conferita un corrispettivo pari ad un trentesimo del corrispettivo fPI di cui all'articolo 6, comma 6.1, della RTSG approvata con la deliberazione, ARG/gas 119/10, moltiplicato per la differenza fra la capacità di iniezione utilizzata e quella conferita;
  3. di prevedere che ai soli fini del calcolo dei corrispettivi di cui al comma 15.4 della deliberazione n. 119/05 l'impresa di stoccaggio consideri nelle disponibilità dell'utente, che abbia iniettato in stoccaggio quantità superiori alla capacità di spazio conferita, la quota della capacità di stoccaggio che risulti non utilizzata dal complesso degli utenti ottenuta ripartendo detta capacità non utilizzata fra gli utenti che abbiano iniettato in eccesso in proporzione alla capacità di cui dispongono e per un valore massimo pari ai quantitativi iniettati in eccesso, secondo un procedimento iterativo sino a capienza della capacità complessivamente non utilizzata;
  4. di prevedere che le imprese di stoccaggio pubblichino sul proprio sito internet le modalità applicative delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3;
  5. di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto sulla base dei programmi di immissione trasmessi dagli utenti, dell'andamento atteso dei prelievi, nonché del necessario coordinamento con le imprese di stoccaggio, dia tempestivo avviso del possibile verificarsi di situazioni di criticità che diano luogo all'applicazione delle procedure del codice di rete richiamate al precedente punto 2;
  6. di stabilire che, in considerazione degli elementi di urgenza sopra richiamati, le disposizioni dei precedenti punti decorrano dal 18 luglio 2011 e si applichino sino al termine della fase di iniezione in corso;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


4 agosto 2011                                       

IL PRESIDENTE                                                   
Guido Bortoni