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Data pubblicazione: 07 aprile 2011

Determina 05 aprile 2011

11 aprile 2011

Quantificazione, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, del valore, espresso in euro/t, riconosciuto per quota di emissione nell’anno 2010

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
  • il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 2004, n. 60/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/elt 156/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2009, ARG/elt 155/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 155/09);
  • la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 23 ottobre 2008 (di seguito: determinazione 23 ottobre 2008);
  • la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 12 maggio 2009;
  • la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 19 aprile 2010.

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE), nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92;
  • con il comma 6.3 della deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per gli atti necessari al riconoscimento degli oneri ai sensi del provvedimento medesimo;
  • l'articolo 1 della determinazione 23 ottobre 2008 ha definito le modalità operative per il riconoscimento, ai sensi della deliberazione ARG/elt 77/08, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE; e che tali modalità trovano applicazione anche per il riconoscimento degli oneri dell'anno 2010;
  • il comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 77/08 ha definito due valori di riferimento, espressi in euro/t, riconosciuti per quota di emissione durante il secondo periodo di assegnazione (2008 - 2012) denominati PFLEX e PEUA;
  • i commi 5.1 e 5.3 della deliberazione ARG/elt 77/08 hanno previsto che:
    1. PFLEX sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER (Certified Emission Reduction) ed ERU (Emission Reduction Unit) calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall'Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati;
    2. PEUA sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA (European Union Allowance) calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall'Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati, e che nel calcolo delle medie siano esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;
  • il punto 1 della deliberazione ARG/elt 155/09, con riferimento all'anno 2010, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di PEUA:
    1. ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
    2. Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
    3. EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
    4. Bluenext, contratto EUA spot.
  • il punto 2 della deliberazione ARG/elt 155/09, con riferimento all'anno 2010, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di PFLEX:
    1. EEX - European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2010;
    2. ECX - European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre 2010;
    3. Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre 2010.
  • i prezzi di chiusura giornalieri di cui ai precedenti alinea, riferiti all'anno 2010, sono già disponibili ai fini delle analisi e delle considerazioni esposte e che, pertanto, risulta già possibile quantificare il valore dei termini PFLEX e PEUA riferiti all'anno 2010;
  • nella riunione del 29 marzo 2011, è stato informato il Collegio dell'Autorità in relazione ai valori dei termini PFLEX e PEUA riferiti all'anno 2010.

Ritenuto opportuno:

  • quantificare i valori dei termini PFLEX e PEUA, espressi in euro/t, riferiti all'anno 2010 applicando il comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 77/08 e i punti 1 e 2 della deliberazione ARG/elt 155/09, come riportato nell'Allegato A.

DETERMINA

  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 77/08 per l'anno 2010:
    1. il valore del termine PFLEX è pari a 12,30 €/t;
    2. il valore del termine PEUA è pari a 14,13 €/t.
  2. La presente determina è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

5 aprile 2011
Il Direttore: Massimo Ricci

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