Seguici su:






Data pubblicazione: 02 agosto 2011

Delibera 28 luglio 2011

ARG/gas 108/11

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione per il quarto periodo di regolazione

Visti:

  • la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06 e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 348/07 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08 (di seguito: deliberazione GOP 46/08).

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
  • l'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per il servizio di rigassificazione in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito e che le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl devono permettere il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacità;
  • con la deliberazione ARG/gas 92/08, l'Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione per il terzo periodo di regolazione, compreso tra l'1 ottobre 2008 ed il 30 settembre 2012;
  • risulta necessario garantire l'adeguatezza, l'efficienza e la sicurezza delle infrastrutture di gas naturale e, tra queste, delle infrastrutture di rigassificazione del Gnl;
  • la deliberazione GOP 46/08 prevede che siano sottoposti alla metodologia di Analisi di impatto della regolazione (Air) i principali provvedimenti dell'Autorità.

Ritenuto necessario:

  • avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl per il periodo di regolazione 2012-2016;
  • prevedere che le tariffe e i corrispettivi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di condizioni per l'accesso e l'erogazione del servizio di rigassificazione del Gnl, nonché con i provvedimenti adottati relativi alla qualità del servizio di rigassificazione del Gnl;
  • sottoporre il procedimento di cui al primo alinea all'applicazione della metodologia di Analisi di impatto della regolazione (Air) ai sensi della deliberazione GOP 46/08

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, per il periodo di regolazione 2012-2016;
  2. di sottoporre il procedimento di cui al punto 1. all'applicazione delle metodologia di Analisi di impatto della regolazione (Air) ai sensi della deliberazione GOP 46/08;
  3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  4. di rendere disponibili documenti per la consultazione contenenti proposte in materia di tariffe per il servizio di rigassificazione di Gnl per il periodo di regolazione 2012-2016;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, sentiti il Direttore della Direzione Mercati e il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, per i seguiti di competenza;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

28 luglio 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni