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Data pubblicazione: 21 dicembre 2011

Delibera 15 dicembre 2011

VIS 107/11

Avvio di procedimenti nei confronti di Estra Reti Gas S.r.l. e Genova Reti Gas S.r.l. per l’accertamento di violazioni in materia di pronto intervento gas

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012" (di seguito: RQDG);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2011, VIS 62/11 (di seguito: deliberazione VIS 62/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.

Considerato che:

  • l'articolo 25 della RQDG prevede, in capo alle imprese distributrici, una serie di obblighi relativi al servizio di pronto intervento, fra cui:
    • l'obbligo di dotarsi di "adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia" (articolo 25, comma 1, lettera a);
    • l'obbligo di inviare il proprio personale a seguito di chiamate telefoniche per pronto intervento relative, tra le altre, a segnalazioni di interruzione della fornitura di gas (articolo  25, comma 1, lettera e);
    • l'obbligo di disporre, per tutti gli impianti di distribuzione gestiti, nessuno escluso, di uno o più centralini di pronto intervento, in grado di assicurare, la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute e con un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna (articolo 25, comma 2, lettere a) e b).

Considerato inoltre che:

  • con deliberazione 26 maggio 2011, VIS 62/11 l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive, nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, aventi ad oggetto la correttezza dei dati inerenti ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale.
  • dalle verifiche ispettive effettuate dall'Autorità, in collaborazione con la Guardia di Finanza, nei giorni 21 e 22 giugno 2011, presso Estra Reti Gas S.r.l., con riferimento ad un campione di 40 chiamate pervenute nell'anno 2010 al centralino di pronto intervento dell'impianto di distribuzione denominato "Arezzo" è emerso che:
    • in violazione dell'articolo 25, comma 1, lett. e) della RQDG, a fronte di una  chiamata, effettuata il 14 luglio 2010 (individuata con progressivo 3042), relativa alla situazione indicata dall'articolo 10, comma 3, lett. b) della RQDG (interruzione della fornitura di gas), non ha inviato il proprio personale sul luogo della chiamata di pronto intervento;
    • in violazione dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) della RQDG, non ha ottemperato all'obbligo di disporre di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute e con un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna; in particolare dalle verifiche ispettive è emerso che tre registrazioni vocali  relative a chiamate pervenute al centralino di pronto intervento l'11 novembre, il 1° ed il 5 dicembre 2010 (individuate rispettivamente con progressivi 4763, 5173 e 5263), si sono interrotte prima del termine della conversazione;
  • dalle verifiche ispettive effettuate dall'Autorità, in collaborazione con la Guardia di Finanza, nei giorni 5 e 6 luglio 2011, presso Genova Reti Gas S.r.l., con riferimento ad un campione di 40 chiamate pervenute nell'anno 2010 al centralino di pronto intervento dell'impianto di distribuzione denominato "Amga S.p.A. è emerso che:
    • in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a) della RQDG, non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte alle richieste di pronto intervento in conformità alle norme tecniche vigenti in materia; in particolare con riferimento alle chiamate telefoniche del 15 settembre e 11 ottobre 2010 (individuate rispettivamente con progressivi 19635 e 22024) a fronte di segnalazioni di dispersione di gas  l'operatore di centralino non ha fornito adeguate indicazioni sui comportamenti da adottare da parte del chiamante per tutelare l'incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento;
  • gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Estra Reti Gas S.r.l. e di Genova Reti Gas S.r.l.

 

DELIBERA

  1. sono avviati procedimenti nei confronti di Estra Reti Gas S.r.l. e Genova Reti Gas S.r.l. per accertare le violazioni delle disposizioni, di cui in motivazione ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 17/11 e del punto 7.3 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
  3. il termine di durata delle istruttorie è di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. i provvedimenti finali saranno adottati entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine delle istruttorie, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti dei procedimenti presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
  6. coloro che partecipano ai procedimenti producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01 e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo  4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente atto sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Estra Reti Gas S.r.l., via Cocchi 14, 52100 Arezzo (AR) e via Toselli 9/A, 53100 Siena (SI), e a Genova Reti Gas S.r.l., via Santi Giacomo e Filippo 7, 16122 Genova (GE) e pubblicato sul sito internetdell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 dicembre 2011                                                               

Il Presidente
Guido Bortoni


Ufficio responsabile:

DAGC