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Data pubblicazione: 18 luglio 2011

Delibera 07 luglio 2011

ARG/gas 93/11

Determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo di regolazione 2010-2012, per un secondo gruppo di 10 imprese che partecipano, dal 2010, al sistema incentivante i recuperi di sicurezza ai sensi della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas, approvata con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 settembre 2004, n. 168/04, recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas e successive modificazioni e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e, in particolare, l'Allegato recante la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: RQDG);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, VIS 142/09 (di seguito: deliberazione VIS 142/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 199/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2010, ARG/gas 61/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 61/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 215/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 215/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 216/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 216/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 26/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 26/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/gas 55/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/11).

Considerato che:

  • l'articolo 32 della RQDG prevede:
    1. al comma 32.1, lettera a), che le imprese distributrici di gas naturale (di seguito: imprese distributrici) che al 31 dicembre 2007 servivano almeno 50.000 clienti finali debbano partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza a partire dall'anno 2010;
    2. al medesimo comma 32.1, che le imprese distributrici di cui alla precedente lettera a. possano partecipare in via volontaria al sistema incentivante i recuperi di sicurezza per l'anno 2009 dandone comunicazione scritta all'Autorità entro il 31 marzo 2009;
    3. al comma 32.3, che:
      1. gli incentivi e le penalità derivanti dall'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza siano calcolati su base di ambito provinciale di impresa;
      2. gli ambiti provinciali di impresa vengano definiti dall'Autorità con riferimento all'anno di prima partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza e con validità per l'intero periodo regolatorio;
    4. ai commi 32.9 e 32.12, che l'Autorità definisca con proprio provvedimento il livello di partenza e il livello tendenziale per i recuperi di sicurezza per ogni ambito provinciale;
  • con deliberazione ARG/gas 199/09, poi integrata e modificata con deliberazione ARG/gas 61/10, l'Autorità ha provveduto a determinare i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per le imprese distributrici che hanno richiesto di partecipare in via volontaria al sistema incentivante i recuperi di sicurezza a partire dal 2009, sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2007-2008, con esclusione di Toscana Energia S.p.A., la cui partecipazione volontaria al sistema incentivante è stata sospesa in attesa degli esiti del procedimento avviato con la deliberazione VIS 142/09;
  • con la deliberazione ARG/gas 215/10 l'Autorità ha determinato, per l'anno 2009 ed ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 14, della RQDG, gli incentivi e le penalità per le imprese distributrici che hanno richiesto di partecipare in via volontaria al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, rinviando la determinazione degli incentivi e delle penalità per l'anno 2009 riguardanti Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A. a successivi provvedimenti;
  • con deliberazione ARG/gas 216/10 l'Autorità ha provveduto a determinare i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per un primo gruppo di imprese distributrici che al 31 dicembre 2007 servivano almeno 50.000 clienti finali sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2008-2009;
  • con deliberazione ARG/gas 26/11 l'Autorità ha determinato per Toscana Energia S.p.A. i livelli di partenza e dei livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per il periodo di regolazione 2009-2012 ed i recuperi di sicurezza per l'anno 2009;
  • con deliberazione ARG/gas 55/11 l'Autorità ha, tra l'altro, ridefinito per Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A. i livelli di partenza e tendenziali per i recuperi di sicurezza per il periodo di regolazione 2009-2012, nonché determinato i recuperi di sicurezza per l'anno 2009, ai sensi della RQDG;
  • delle imprese distributrici tenute a partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza dal 2010, ulteriori rispetto a quelle già individuate con le deliberazioni ARG/gas 199/09, ARG/gas 61/10, ARG/gas 216/10, ARG/gas 26/11, ARG/gas 55/11, è ad oggi possibile procedere, sulla base dei dati e delle informazioni trasmessi dalle stesse imprese all'Autorità, alla determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per il periodo 2010-2012, sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2008-2009 per il seguente secondo gruppo di imprese:
    1. A2A RETI GAS S.p.A., Via Lamarmora 230, 25124 Brescia (BS);
    2. ACEGAS-APS S.p.A., Via del Teatro 5, 34121 Trieste (TS);
    3. AMGAS S.p.A., Viale Manfredi snc, 71100 Foggia (FG);
    4. DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.r.l., Via Vigone  42, 10064 Pinerolo (TO);
    5. EROGASMET S.p.A.,Via Vittorio Emanuele II 4/28, 25030 Roncadelle (BS);
    6. GELSIA RETI S.r.l., Via Palestro 33, 20831 Seregno (MB);
    7. IREN EMILIA S.p.A., Via Nubi Di Magellano 30, 42123 Reggio nell'Emilia (RE);
    8. LARIO RETI HOLDING S.p.A., Via Fiandra 13, 23900 Lecco (LC);
    9. NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.r.l., Viale De Gasperi 113/115, 20017 Rho (MI);
    10. PREALPI GAS S.r.l., Via Marco Polo 12 , 21052 Busto Arsizio (VA).

Ritenuto che:

  • si debba procedere alla determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per gli anni 2010-2012 per ciascun ambito provinciale delle imprese distributrici tenute a partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza dal 2010, ulteriori rispetto a quelle già individuate con le deliberazioni ARG/gas 199/09, ARG/gas 61/10, ARG/gas 216/10, ARG/gas 26/11, ARG/gas 55/11, per le quali sia ad oggi possibile procedere a tale determinazione sulla base dei dati e delle informazioni trasmessi dalle stesse imprese all'Autorità e sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2008-2009;
  • sia necessario rinviare a successivi provvedimenti dell'Autorità, al termine degli approfondimenti in corso:
    1. la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per gli anni 2010-2012 per ciascun ambito provinciale delle rimanenti imprese distributrici tenute a partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza dal 2010;
    2. la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per gli anni 2010-2012 per ciascun ambito provinciale delle imprese distributrici che partecipano dal 2009 al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, che risulti eventualmente aggiuntivo, per effetto di variazioni impiantistiche, rispetto agli ambiti provinciali già individuati per tali imprese con le deliberazioni ARG/gas 199/09, ARG/gas 61/10, ARG/gas 216/10, ARG/gas 26/11, ARG/gas 55/11

 

DELIBERA

  1. di determinare i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per gli anni 2010-2012 per ciascun ambito provinciale per il secondo gruppo di 10 imprese distributrici di gas tenute a partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza dal 2010, ulteriori rispetto a quelle già individuate con le deliberazioni ARG/gas 199/09, ARG/gas 61/10, ARG/gas 216/10, ARG/gas 26/11, ARG/gas 55/11, per le quali è ad oggi possibile procedere a tale determinazione sulla base dei dati e delle informazioni trasmessi dalle stesse imprese all'Autorità e sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2008-2009;
  2. di rinviare a successivi provvedimenti dell'Autorità, al termine degli approfondimenti in corso:
    1. la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per gli anni 2010-2012 per ciascun ambito provinciale delle rimanenti imprese distributrici di gas naturale tenute a partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza dal 2010;
    2. la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali  per i recuperi di sicurezza per gli anni 2010-2012 per ciascun ambito provinciale delle imprese distributrici di gas naturale che partecipano dal 2009 al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, che risulti eventualmente aggiuntivo, per effetto di variazioni impiantistiche, rispetto agli ambiti provinciali già individuati per tali imprese con le deliberazioni ARG/gas 199/09, ARG/gas 61/10, ARG/gas 216/10, ARG/gas 26/11, ARG/gas 55/11;
  3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle 10 imprese di cui al punto 1 citate nel presente provvedimento;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet (www.autorita.energia.it), unitamente all'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

7 luglio 2011                                                   

IL PRESIDENTE                                                                                         
Guido Bortoni


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