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Data pubblicazione: 11 luglio 2011

Delibera 07 luglio 2011

ARG/com 91/11

Revisione del corrispettivo unitario, di cui al comma 24bis2 del TIS, a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato (SII)

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481);
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
  • la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l'Allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (TIS);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2010, ARG/com 224/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 224/10);
  • la lettera della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del 29 novembre 2010, prot. Autorità 39260 del 29 novembre 2010 (di seguito: lettera 29 novembre 2010);
  • la lettera dell'Acquirente unico del 27 maggio 2011, prot. Autorità 15170 del 1 giugno 2011 (di seguito: lettera 1 giugno 2011).

Considerato che:

  • la legge 481 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico;
  • la legge 99/09 stabilisce che l'Autorità si avvale del Gestore dei Servizi Elettrici e dell'Acquirente unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
  • la legge 129/10 prevede che:
    • sia istituito, presso l'Acquirente unico, un Sistema Informativo Integrato ( di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
    • l'Autorità emani i criteri generali per il funzionamento del SII.

Considerato inoltre che:

  • l'Autorità, con deliberazione ARG/com 201/10, ha approvato i criteri generali, il modello generale di funzionamento e il modello organizzativo del SII;
  • l'art. 3, dell'Allegato B alla deliberazione ARG/com 201/10, prevede che, entro il 30 novembre di ogni anno, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei costi per la realizzazione del Sistema Informativo Integrato riferiti all'anno successivo;
  • l'Acquirente unico, con lettera 29 novembre 2010, ha trasmesso all'Autorità la stima dei costi riferiti al 2011 per la realizzazione e per la gestione del SII, ai sensi dell'art. 3, dell'Allegato B alla deliberazione ARG/com 201/10;
  • l'Autorità, sulla base della stima dei costi inviati da Acquirente unico con lettera 29 novembre 2010, ha fissato, nella deliberazione ARG/com 224/10, il corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII pari a 0,0137 euro per punto di prelievo per mese;
  • l'Acquirente unico, con lettera 1 giugno 2011, ha trasmesso l'aggiornamento della previsione dei costi del SII per il periodo 2011-2016, in cui si evidenzia una sostanziale riduzione dei costi nella prima fase rispetto a quanto previsto nella lettera 29 novembre 2010, legata a una differente allocazione temporale dei costi di implementazione della banca dati.

Ritenuto opportuno:

  • ridurre, a partire dall' 1 agosto 2011, il corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII, alla luce della differenza tra la stima iniziale dei costi e la connessa revisione temporale di allocazione

DELIBERA

  1. di modificare la Tabella 12 di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 nei termini di seguito indicati:

  2. Tabella 12
    Corrispettivo unitario a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato
     

     
    (€/Punto di prelievo/mese)
     
    Dal 1 aprile 2011 al 31 luglio 2011
     
    0,0137
     
    Dal 1 agosto 2011
     
    0,0081
     

  3. di pubblicare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 come modificato dal presente provvedimento;
  4. di inviare ad Acquirente unico, a Cassa Conguaglio del Sistema Elettrico e alla società Terna S.p.A. il presente provvedimento;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

7 luglio 2011                                                   

IL PRESIDENTE                                                                                   
Guido Bortoni