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Data pubblicazione: 30 giugno 2011

Delibera 28 giugno 2011

ARG/elt 90/11

Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sospensione dei termini per la presentazione dell’istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10

Visti:

  • la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge n. 125/07);
  • il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con la legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102 (di seguito: decreto legge n. 78/09);
  • il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata, e il relativo Allegato A;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas (di seguito: Autorità) 18 maggio 2010 - ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
  • la determinazione del Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità del 5 luglio 2010 n. 3/10 (di seguito: determinazione n. 3/10);
  • il documento per la consultazione del 5 maggio 2011 DCO 16/11 "Individuazione di modalità di applicazione del regime di perequazione specifico aziendale agli enti pubblici (Comuni) che svolgono l'attività di distribuzione di energia elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo" (di seguito: DCO 16/11);

Considerato che:
 

  • il decreto legislativo n. 93/11, pubblicato in data 28 giugno 2011 e in vigore dal 29 giugno 2011, all'articolo 38, comma 3, dispone che "Ai fini della rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne l'efficienza, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione generale, individua per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale. Alle medesime imprese, il regime di perequazione si applica con metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data di applicazione dei meccanismi di cui al primo periodo del presente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102";
  • l'articolo 38, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 93/11 prevede inoltre che "Al fine di promuovere un assetto efficiente dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.10, che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano entro il termine di cui alla  delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ARG/ELT n. 72/10 al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.5 del 2004, la medesima Autorità, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce meccanismi di gradualità che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14novembre 1995, n. 481, e dalla direttiva  2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. Alle medesime imprese, il regime di perequazione si applica con metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla data di entrata in vigore del (...) decreto";
  • la deliberazione ARG/elt 72/10 ha stabilito la riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 348/07, per le imprese ammesse al regime delle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi incluse le imprese di distribuzione di energia elettrica che servono meno di 5.000 punti di prelievo ammesse alle integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge n. 78/09;
  • la medesima deliberazione ha previsto che l'istanza di cui al precedente alinea debba essere effettuata entro il 30 giugno 2011 utilizzando la specifica modulistica definita con determina del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità e ha demandato ad un eventuale successivo provvedimento dell'Autorità l'aggiornamento e l'adattamento delle modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale disciplinate dalla deliberazione n. 96/04, con possibilità di prevedere criteri differenziati per tipologia d'impresa, fermi restando i criteri e i principi in essa definiti;
  • con la determinazione n. 3/10 è stata approvata e messa a disposizione sul sito dell'Autorità la modulistica ai fini della presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale previsto dalla deliberazione ARG/elt 72/10;
  • con il DCO 16/11 l'Autorità ha illustrato gli orientamenti dell'Autorità ai fini dell'individuazione di modalità di applicazione del regime di perequazione specifico aziendale per i Comuni che svolgono direttamente l'attività di distribuzione dell'energia elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo;
  • nel medesimo documento l'Autorità ha ipotizzato di rimuovere per i Comuni che svolgono il servizio di distribuzione elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo, la scadenza del 30 giugno 2011 stabilita dalla deliberazione ARG/elt 72/10 come termine ultimo per presentare l'istanza al regime di perequazione specifico aziendale;
  • con comunicazione 27 giugno 2011, la Federutility ha presentato istanza di differimento, del termine del 30 giugno 2011 di cui alla citata deliberazione ARG/elt 72/10.

Ritenuto:
 

  • opportuno avviare con la massima tempestività un procedimento per la formazione di provvedimenti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 93/11;
  • che i provvedimenti di cui al precedente punto debbano essere coerenti e coordinati con le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 72/10 e di quelle che saranno adottate in esito alla consultazione di cui al DCO 16/11;
  • di conseguenza, opportuno sospendere il termine per la presentazione delle istanze di accesso alla perequazione specifica aziendale di cui al punto 2 della citata deliberazione ARG/elt 72/10, differendo la fissazione di un nuovo termine alla conclusione del procedimento di cui sopra

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 93/11;
  2. di prevedere che nell'ambito del procedimento di cui al precedente punto 1, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento stesso, possano:
    1. essere convocate audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
    2. essere diffusi documenti per la consultazione;
  3. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, per i seguiti di competenza;
  4. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2011;
  5. nelle more della conclusione del procedimento di cui al punto 1, di sospendere il termine per la presentazione delle istanze di accesso alla perequazione specifica aziendale previsto al punto 2. della deliberazione ARG/elt 72/10;
  6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


28 giugno 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni


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