Data pubblicazione: 29 giugno 2011
Delibera 28 giugno 2011
ARG/elt 89/11
Avvio di procedimento per l’adozione di disposizioni in materia di completamento del sistema indennitario di cui all’Allegato B della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2008, ARG/elt 4/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 138/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/09);
- la deliberazione 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/elt 219/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 219/10).
Considerato che:
- con la deliberazione ARG/elt 191/09 l'Autorità ha definito un sistema che garantisce un indennizzo all'esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito relativo alle ultime fatture emesse prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato (di seguito: sistema indennitario);
- il sistema indennitario prevede che l'esercente la vendita uscente, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 2.1 della deliberazione ARG/elt 191/09, possa presentare richiesta di indennizzo al gestore del sistema indennitario (di seguito: Gestore), il quale comunica all'impresa distributrice alla cui rete è connesso il punto di prelievo oggetto di switching di applicare il corrispettivo CMOR, con riferimento al medesimo punto, ad un livello pari al valore dell'indennizzo e che tale applicazione avviene per il tramite dell'esercente la vendita entrante controparte del cliente finale soggetto passivo del credito non pagato;
- la deliberazione ARG/elt 219/10 ha disciplinato le disposizioni per il funzionamento del sistema indennitario, ed in particolare ha:
- identificato come Gestore la società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente unico);
- approvato il regolamento disciplinante le modalità di funzionamento dei sistema indennitario (di seguito: regolamento) a partire dall'1 gennaio 2012;
- previsto una disciplina semplificata di funzionamento con riferimento all'anno 2011;
- stabilito che le specifiche tecniche necessarie al funzionamento del sistema indennitario, relative sia al regolamento sia alla disciplina semplificata, fossero definite dal Gestore;
- previsto che, ai fini della predisposizione delle citate specifiche tecniche, il Gestore assicurasse il coinvolgimento di tutti gli operatori interessati;
- le specifiche tecniche necessarie al funzionamento del sistema indennitario secondo le modalità definite nella disciplina semplificata sono già state definite dal Gestore;
- sulla base di tali specifiche tecniche il Gestore ha predisposto gli strumenti informatici necessari al funzionamento del sistema indennitario in coerenza alla disciplina semplificata e gli operatori interessati hanno provveduto alle necessarie operazioni di registrazione;
- al fine della predisposizione delle specifiche tecniche relative al regolamento, che ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento devono essere pubblicate dal Gestore entro l'1 luglio 2011, l'Acquirente unico ha avviato uno specifico gruppo di lavoro coinvolgendo gli operatori interessati (di seguito: gruppo di lavoro sulle specifiche tecniche).
Considerato inoltre che:
- alcuni operatori del mercato della vendita al dettaglio hanno segnalato delle potenziali criticità nei confronti dell'esercente la vendita entrante dovute all'implementazione del sistema indennitario in assenza di adeguate informazioni circa il rischio associato ai clienti finali;
- le criticità di cui al precedente punto sono, in particolare, relative al potenziale aumento dei costi sostenuti dall'esercente la vendita entrante principalmente legati al:
- rischio di mancato pagamento del corrispettivo CMOR da parte del cliente finale;
- aumento del contenzioso e della gestione dei reclami con i clienti finali.
Considerato infine che:
- la deliberazione ARG/com 201/10 ha definito i criteri generali di funzionamento e gestione del sistema informativo integrato (di seguito: SII) prevedendo, tra l'altro, che l'Acquirente unico pianifichi e sviluppi il progetto per gradi, implementando le funzionalità e i processi per il funzionamento dei mercati energetici secondo le priorità fissate dall'Autorità;
- tra i compiti del Gestore del SII la medesima deliberazione ARG/com 201/10 prevede la gestione del Registro Centrale Ufficiale, registro contenente l'elenco completo dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e tutti i dati fondamentali alla gestione dei processi, e la garanzia che i dati ivi depositatati corrispondano a quanto comunicato dagli utenti, prevedendone il dovuto e tempestivo aggiornamento;
- il regolamento del sistema indennitario trova applicazione a partire dall'1 gennaio 2012 fino alla completa operatività del SII, che corrisponde all'avvio della gestione da parte del Gestore dei SII del Registro Centrale Ufficiale;
- con nota in data 20 giugno 2011 (prot. Autorità n. 17234 del 27 giugno 2011), l'Acquirente Unico ha trasmesso alla Direzione Mercati una sintesi delle principali osservazioni ricevute nell'ambito del gruppo di lavoro sulle specifiche tecniche evidenziando, in particolare, l'opportunità di un rinvio dell'entrata in vigore del regolamento, anche:
- al fine di monitorare il funzionamento del processo dal punto di vista operativo nella fase semplificata e, conseguentemente, definire possibili interventi correttivi sia sul regolamento, sia sulle relative specifiche tecniche in relazione alle criticità che si dovessero manifestare;
- in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di implementazione del SII, al fine di minimizzare gli investimenti per gli operatori interessati.
Ritenuto che sia:
- necessario avviare un procedimento per l'adozione di ulteriori disposizioni in materia di completamento del sistema indennitario, al fine di minimizzare le potenziali criticità del medesimo sistema indennitario nei confronti dell'esercente la vendita entrante;
- necessario adeguare il regolamento di cui all'Allegato 2 della deliberazione ARG/elt 219/10 sulla base del completamento della disciplina del sistema indennitario;
- opportuno prorogare l'entrata in vigore del regolamento, tendendo conto della necessità di:
- valutare il processo sulla base della fase di prima operatività del sistema indennitario attraverso la disciplina semplificata di cui all'Allegato 3 della medesima deliberazione;
- completare la disciplina attuativa dei profili richiamati al precedente punto;
- opportuno che la data di entrata in vigore del regolamento di funzionamento del sistema indennitario sia altresì determinata successivamente sulla base dello sviluppo del SII e dell'avvio della gestione del Registro Centrale Ufficiale, anche al fine di minimizzare i costi sostenuti dagli operatori
DELIBERA
- di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di completamento della disciplina del sistema indennitario, nonché a modifica e integrazione dell'Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09, al fine di minimizzare le potenziali criticità del medesimo sistema indennitario nei confronti dell'esercente la vendita entrante;
- di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati;
- di prorogare la disciplina semplificata di cui all'Allegato 3 della deliberazione ARG/elt 219/10 fino all'entrata in vigore del regolamento e alla pubblicazione delle relative specifiche tecniche e, conseguentemente, di sospendere il termine di entrata in vigore del regolamento e di pubblicazione delle relative specifiche tecniche;
- di prevedere la conclusione del procedimento di cui al punto 1, mediante l'adozione del provvedimento finale, entro il 31 dicembre 2011 stabilendo altresì che nell'ambito di tale provvedimento finale venga indicato il nuovo termine per l'entrata in vigore del regolamento di cui all'Allegato 2 della deliberazione ARG/elt 219/10;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e di comunicarla all'Acquirente Unico.
28 giugno 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni