Seguici su:






Data pubblicazione: 30 giugno 2011

Delibera 28 giugno 2011

ARG/gas 86/11

Determinazione dei valori assunti dall’indice di prezzo per la valorizzazione delle rettifiche tardive di misura del gas naturale di cui all’Allegato B della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 novembre 2009 – ARG/gas 182/09 per i mesi di maggio, giugno e luglio 2011

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 135/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 135/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2009, ARG/gas 182/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 182/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09 recante il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010 - 2013 (TUTG) (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2009, ARG/gas 192/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 218/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 218/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/gas 33/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 33/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011, ARG/gas 84/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 84/11).

Considerato che:
 

  • con deliberazione ARG/gas 182/09, l'Autorità ha approvato le disposizioni in materia di criteri di definizione e attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto, prevedendo, tra l'altro, di:
    • definire, in attesa di un riferimento di prezzo di mercato, un indice di prezzo della materia prima da utilizzare per la valorizzazione economica della partita fisica di conguaglio (di seguito: IR), determinato, a partire dall'1 ottobre 2003, considerando la somma di una componente mensile relativa alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCIm) e una componente relativa al servizio di trasporto fino al Punto di Scambio Virtuale (di seguito: QTPSV);
    • pubblicare su base trimestrale i valori mensili assunti da IR e dalle sue componenti unitamente all'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale;
  • con la deliberazione ARG/gas 192/09, l'Autorità ha definito i nuovi criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas di autoconsumo, perdite di rete, svaso/invaso della rete e gas non contabilizzato) nell'ambito del servizio di bilanciamento, definendo le modalità di allocazione agli utenti del bilanciamento dei quantitativi di gas relativi alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all'autoconsumo;
  • con la deliberazione ARG/gas 218/10, l'Autorità ha approvato le proposte tariffarie per il servizio di trasporto del gas naturale per l'anno 2011, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 184/09;
  • con la deliberazione ARG/gas 84/11, l'Autorità ha aggiornato, per il trimestre luglio-settembre 2011, la componente di commercializzazione all'ingrosso CCIt, di cui all'articolo 6 del TIVG, secondo quanto riportato nella tabella 1 allegata medesimo provvedimento.

Ritenuto necessario:
 

  • aggiornare l'Allegato B alla deliberazione ARG/gas 182/09 con i valori di IR, e delle sue componenti, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2011, utilizzando, per quest'ultimo mese, il valore della componente CCIt calcolato per il trimestre luglio-settembre 2011 e pubblicato nella tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/gas 84/11

 

DELIBERA

1.      di aggiornare, ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/gas 182/09, l'Allegato B alla medesima deliberazione con la tabella allegata al presente provvedimento, pubblicando i valori dell'indice IR e delle sue componenti relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2011;

2.      di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).



28 giugno 2011                    

IL PRESIDENTE                                                  

Guido Bortoni


Allegati: