Data pubblicazione: 30 giugno 2011
Delibera 28 giugno 2011
ARG/gas 85/11
Aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011 delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/gas 32/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 32/11);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2011, DCO 23/11, recante "Modifica della disciplina della attività di vendita al dettaglio di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate" (di seguito: DCO 23/11).
Considerato che:
- il TIVG ha, tra l'altro, confermato i criteri di aggiornamento dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, QEPROPMC, rimandando a successivi provvedimenti la revisione di eventuali ulteriori aspetti relativi alla fornitura di gas diversi da gas naturale;
- l'articolo 23 del TIVG prevede, tra l'altro, che l'elemento QEPROPMC sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 32/11, l'indice Jt relativo ai gas di petrolio liquefatti ed agli altri gas, non ha registrato una variazione, in valore assoluto, maggiore del 5%;
- le attuali modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale sono attualmente oggetto di consultazione del DCO 23/11.
Ritenuto che sia necessario:
- per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2011, confermare le condizioni economiche di fornitura di cui all'articolo 22 del TIVG, come aggiornate per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2011 dalla deliberazione ARG/gas 32/11
DELIBERA
- di confermare, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2011, il valore dell'elemento QEPROPMC di cui all'articolo 23, comma 1 del TIVG pari a 12,884828 euro/GJ che corrisponde a 1,289385 euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg), così come aggiornato per il trimestre aprile - giugno 2011 dalla deliberazione ARG/gas 32/11;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
28 giugno 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni
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