Seguici su:






Data pubblicazione: 04 agosto 2011

Delibera 28 luglio 2011

VIS 79/11

Avvio di un procedimento nei confronti di A.S.M. Voghera S.p.A., per l’accertamento di violazioni in materia di rilevazione, tramite misuratori elettronici, dei clienti finali BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico

Visti:
 

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'allegato A alla deliberazione per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità)  18 dicembre 2006, n. 292/06, recante "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione" (di seguito: deliberazione n. 292/06);
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, recante "Testo integrato della regolazione dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008 - 2011" (di seguito: TIQE);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09, recante "Integrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 12 della deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06, e disposizioni preliminari concernenti i controlli relativi all'erogazione dell'incentivo per l'utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica";
  • la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2011, VIS 43/11;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.

Considerato che:
 

  • le imprese distributrici rilevano il numero reale di clienti di bassa tensione (di seguito: BT) coinvolti in ciascuna interruzione lunga o breve, fra gli altri, con sistemi in grado di associare ogni cliente BT ad un punto di consegna BT con identificazione della singola fase e di aggiornare tale associazione  tenendo conto delle variazioni di assetto della rete BT per espansioni di rete, per manovre e riparazione di guasti e per variazioni di consistenza dell'utenza BT (articolo 11, comma 1, lettera c del TIQE);
  • l'Autorità, con l'articolo 12, comma 1 della deliberazione n. 292/06, ha introdotto un incentivo per le imprese di distribuzione di energia elettrica che hanno presentato istanza all'Autorità, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, con la quale comunicano l'intenzione di adottare un sistema che utilizza i misuratori elettronici per la registrazione dei clienti BT  effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico conforme a quello descritto dall'articolo 11, comma 1, lettera c) del TIQE;
  • per le imprese distributrici di qualunque dimensione che intendono adottare il sistema di cui al citato articolo 11, comma 1, lettera c), tramite l'ausilio dei misuratori elettronici e del sistema di telegestione, sussiste l'obbligo di registrazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione lunga o breve, a partire dall'1 gennaio 2010 (articolo 14, comma 4 del TIQE);
  • la deliberazione ARG/elt 190/09, ha:
    • previsto i controlli da parte dell'Autorità che possono essere effettuati sia prima dell'erogazione dell'incentivo sia successivamente ad essa (articolo 2);
    • disciplinato al Titolo III i controlli a campione effettuabili presso le sedi delle imprese distributrici che possono, tra l'altro, consistere nella/o:
    • richiesta dell'esibizione della descrizione sintetica della procedura che con cadenza continuativa aggiorna la variazione di consistenza dell'utenza BT (articolo 8, comma 1, lettera c) nonché della descrizione sintetica della procedura di interrogazione dei misuratori elettronici in servizio coinvolti nelle interruzioni (articolo 8, comma 1, lettera d);
    • verifica che ogni misuratore dichiarato in servizio dall'impresa distributrice ai fini dell'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 12 della deliberazione n. 292/06 abbia rilevato e registrato la fase di alimentazione (articolo 9, comma 2, lettera b);
    • verifica dell'avvenuta effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT (articolo 10);
    • accertamento che tutti i clienti BT coinvolti nelle interruzioni lunghe o brevi siano stati effettivamente registrati come disalimentati (articolo 11);
    • accertamento che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite i misuratori elettronici (articolo 12);
  • l'impresa distributrice non ha titolo a beneficiare dell'incentivo nel caso in cui uno dei controlli di cui alla deliberazione ARG/elt 190/09 abbia avuto esito non conforme e qualora l'impresa distributrice abbia già ricevuto l'incentivo e non abbia titolo di beneficiarne, essa è tenuta a restituirlo (articolo 3 della delibera ARG/elt 190/09);
  • è fatta salva la facoltà dell'Autorità di avviare un procedimento nei confronti dell'impresa distributrice per l'irrogazione di sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal TIQE in materia di registrazione tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, sulla base degli elementi raccolti nei controlli a campione di cui al Titolo III della deliberazione ARG/elt 190/09 (articolo 7, comma 3 della deliberazione ARG/elt 190/09).

Considerato inoltre che:

  • con la deliberazione ARG/elt 179/10 è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 1 della deliberazione n. 292/06 a undici imprese distributrici tra cui A.S.M. Voghera S.p.A. (di seguito: ASM);
  • con la deliberazione VIS 43/11 è stato approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese di distribuzione dell'energia elettrica cui era stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12, comma 1 della deliberazione n. 292/06;
  • le verifiche ispettive di cui alla deliberazione VIS 43/11 avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione degli obblighi di registrazione, tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2010, secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), e dall'articolo 14, comma 4 del TIQE e dal Titolo III della deliberazione ARG/elt 190/09;
  • dalla verifica ispettiva effettuata dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nei giorni 10 e 11 maggio 2011, presso la sede di ASM, è emersa:
    • la violazione degli articoli 11, comma 1, lettera c) e 14, comma 4 del TIQE in quanto la società, pur avendo dichiarato di adottare il sistema di cui al citato articolo 11, comma 1, lettera c), ha ammesso che a causa di frequenti malfunzionamenti del sistema di telegestione, nell'anno 2010, non sempre è stato possibile rilevare il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione lunga o breve;
    • la non conformità dell'esito del controllo previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere c) e d) della deliberazione ARG/elt 190/09 in quanto la società ha dichiarato di non essere in grado di produrre la procedura che con cadenza continuativa aggiorna la variazione di consistenza dell'utenza BT e di non essere in grado di produrre la procedura di interrogazione dei misuratori elettronici in servizio coinvolti nelle interruzioni;
    • la non conformità dell'esito del controllo previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b) della deliberazione ARG/elt 190/09, in quanto la società ha dichiarato che nessuno dei misuratori messi in servizio, ai fini dell'erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 12 della deliberazione n. 292/06, ha rilevato e registrato la fase di alimentazione;
    • la non conformità dell'esito dei controlli previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della deliberazione ARG/elt 190/09 in quanto a causa dei frequenti malfunzionamenti  del sistema di telegestione dell'impresa relativamente alla raccolta, registrazione ed archiviazione degli eventi di inizio e fine interruzione ed all'aggiornamento della variazione della consistenza dell'utenza BT:
    • l'impresa non è stata in grado di procedere all'aggiornamento con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT;
    • non è stato possibile verificare che tutti i clienti BT effettivamente disalimentati siano stati registrati come disalimentati;
    • non è stato possibile verificare che la registrazione dei clienti BT disalimentati e dotati di misuratore elettronico sia effettivamente avvenuta tramite i misuratori elettronici;
    • la violazione dell'articolo 12 della deliberazione n. 292/06 in quanto la società, pur essendo a conoscenza, a partire dall'1 gennaio 2010, del malfunzionamento del sistema di telegestione relativamente alla raccolta, registrazione ed archiviazione degli eventi di inizio e fine interruzione ed all'aggiornamento della variazione della consistenza dell'utenza BT, ha confermato in occasione della comunicazione dei dati di continuità del servizio, del 31 marzo 2010, l'istanza presentata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo ai fini dell'ottenimento dell'incentivo.

Considerato inoltre che:

  • essendo risultati non conformi i controlli, effettuati presso la sede della ASM, previsti dagli articoli 8, comma 1, lettere c) e d), 9, comma 2, lettera b), 10, 11 e 12 della deliberazione ARG/elt 190/09, l'impresa distributrice è tenuta alla restituzione dell'incentivo di euro 203.661,97, erogato con la deliberazione ARG/elt 179/10;
  • gli elementi raccolti nei controlli a campione di cui al Titolo III della deliberazione ARG/elt 190/09, avendo evidenziato una significativa inosservanza delle disposizioni previste dal TIQE in materia di registrazione, tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società

 

DELIBERA

  1. è avviato un procedimento nei confronti di A.S.M. Voghera S.p.A. per accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione previste dal TIQE in materia di registrazione, tramite misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  2. si intima alla predetta società di provvedere, con versamento da effettuare sul Conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa Conguaglio, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, alla restituzione dell'incentivo di euro 203.661,97, erogato con la deliberazione ARG/elt 179/10, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data dall'indebita percezione della somma e la restituzione della stessa;
  3. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 17/11 e del punto 7.3 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
  4. il termine di durata dell'istruttoria è di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
  5. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 4;
  6. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
  7. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  8. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  9. il presente atto sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad A.S.M. Voghera S.p.A., con sede in Via Cesare Pozzoni 2, 27058 Voghera (PV) e alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

28 luglio 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni


Documenti collegati