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Data pubblicazione: 04 agosto 2011

Delibera 21 luglio 2011

VIS 74/11

Avvio di un procedimento nei confronti di A2A Reti Gas S.p.A. (già AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.A.) a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 20 maggio 2011 n. 3007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata, recante il "Testo integrato delle disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas";
  • la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2008, VIS 46/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11;
  • la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3007.

Considerato che:

  • l'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 168/04 impone al distributore l'obbligo di arrivare sul luogo di intervento entro 60 minuti dalla chiamata di pronto intervento per almeno il 90% delle chiamate;
  • con deliberazione 5 giugno 2008, VIS 46/08, l'Autorità ha irrogato a AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.A. una sanzione amministrativa di euro 1.493.000,00 per violazione dell'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 168/04, nella parte in cui impone al distributore l'obbligo di arrivare sul luogo di intervento entro 60 minuti dalla chiamata di pronto intervento per almeno il 90% delle chiamate;
  • con sentenza 20 maggio 2011, n. 3007, il Consiglio di Stato, sez. VI, ha annullato la deliberazione VIS 46/08, limitatamente alla determinazione dell'importo della sanzione, statuendo che l'Autorità ridetermini detto importo in applicazione dei seguenti principi:
    • il giudizio sulla gravità della violazione deve tener conto, oltre che del parametro formale normativo (bene giuridico protetto), del comportamento serbato in concreto dall'agente (nella specie, evasione, sia pur in ritardo, di tutte le chiamate di soccorso ricevute e assenza di danno a cose o persone);
    • il fatto che la società abbia ammesso la violazione e provveduto al pagamento delle penalità di cui all'art. 23 della deliberazione n. 168/04 è "sintomatico di un atteggiamento largamente collaborativo della società, di cui pure si sarebbe dovuto tenere conto per l'applicazione della sanzione (sia in sede di ricostruzione dei fatti rilevanti, che in sede di quantificazione dell'importo)";
    • l'evento che ha generato l'alto numero di chiamate di pronto intervento avrebbe dovuto essere considerato, sia pure senza assumere portata esimente, sotto il profilo della gravità della violazione "nella misura in cui lo scostamento della condotta contestata dal suo modello normativo astratto è effettivamente dipeso da un concorso di fattori esterni".

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio di un procedimento per la rideterminazione della sanzione irrogata, con deliberazione VIS 46/08, nei confronti di A2A Reti Gas S.p.A. (già AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.A.) per violazione dell'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 168/04

 

DELIBERA

  1. è avviato un procedimento per la rideterminazione della sanzione irrogata, con deliberazione VIS 46/08, nei confronti di A2A Reti Gas S.p.A. (già AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.A.) per violazione dell'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 168/04;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 17/11 e del punto 7.3 dell'Allegato B alla medesima deliberazione;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 180 (centoottanta) giorni, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
  4. il provvedimento finale è adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento a A2A Reti Gas S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

21 luglio 2011                                                                                   

IL PRESIDENTE                                             
Guido Bortoni


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