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Data pubblicazione: 30 maggio 2011

Delibera 26 maggio 2011

ARG/elt 65/11

Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società Dolomiti Energia S.p.A. (già Trentino Servizi S.p.A.) dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l’anno 2004, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 giugno 2004 n. 96/04 come successivamente modificata e integrata

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato) e, in particolare, l'articolo 49;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
  • le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'Allegato A alla deliberazione n. 96/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 177/06, recante avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06, n. 3504/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007 n. 11/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2007 n. 136/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07 e, in particolare, l'Allegato A;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2008, ARG/elt 8/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, ARG/elt  21/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2008, ARG/elt  54/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2008, ARG/elt  121/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009, ARG/elt  163/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2010, ARG/elt 48/10;
  • la comunicazione del 6 maggio 2011 dell'Autorità alla società Dolomiti Energia S.p.A. (ex Trentino Servizi S.p.A.) delle risultanze istruttorie del procedimento (prot. Autorità 012524).

Considerato che:

  • il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
  • ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
  • la deliberazione n. 96/04:
    1. ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
    2. ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;
  • ai sensi del comma 4.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione del 22 dicembre 2004 (prot. Autorità n. 028626 del 23 dicembre 2004), Trentino Servizi S.p.A. ha presentato istanza di partecipazione al regime di PSA;
  • la società Trentino Servizi S.p.A. nel corso del 2009 è stata incorporata in Dolomiti Energia S.p.A. (di seguito: Dolomiti Energia S.p.A.);
  • ai sensi del comma 3.2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza sopra richiamata e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
  • con comunicazione del 25 settembre 2008 (prot. Autorità 030205 del 13 ottobre 2008), Dolomiti Energia S.p.A ha accettato la metodologia per la valutazione del capitale investito proposta dall'Autorità;
  • ai sensi del comma 4.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 23 giugno 2010 (prot. Autorità n. 023332 del 23 giugno 2010), le risultanze istruttorie relative all'ammissibilità dell'istanza di Dolomiti Energia S.p.A.;
  • ai sensi dell'articolo 9, del Testo integrato, Dolomiti Energia S.p.A. ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi relativi all'anno 2004 (prot. Autorità n. 017356 del 5 agosto 2005);
  • la Cassa ha comunicato all'Autorità l'ammontare relativo al regime di perequazione generale di competenza di Dolomiti Energia S.p.A. per l'anno 2004 (prot. Autorità 03038 del 7 febbraio 2007);
  • ai sensi del comma 4.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, in data 22 luglio 2010, l'Autorità ha comunicato a Dolomiti Energia S.p.A. l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità 026492);
  • con comunicazione del 4 agosto 2010 (prot. Autorità n. 028993 del 19 agosto 2010), Dolomiti Energia S.p.A. ha fatto pervenire all'Autorità e alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7, dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04;
  • ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del dPR n. 244/01, con comunicazione del 26 agosto 2010 (prot. Autorità 029365), l'Autorità ha comunicato a Dolomiti Energia S.p.A. l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa;
  • ai sensi del comma 5.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 22 aprile 2011, gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza di Dolomiti Energia S.p.A. (prot. Autorità n. 012033 del 2 maggio 2011);
  • in presenza della disponibilità di tutti i dati richiesti, l'Autorità ha rinunciato alla comunicazione del Csa provvisorio di cui al paragrafo 5.6, dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04;
  • ai sensi del comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, l'Autorità ha comunicato a Dolomiti Energia S.p.A. il Csa definitivo in data 6 maggio 2011 (prot. Autorità n. 012524);
  • la società Dolomiti Energia S.p.A. non si è avvalsa della facoltà di richiedere l'audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01.

Ritenuto opportuno:

  • riconoscere a Dolomiti Energia S.p.A. gli effetti delle variabili esogene, anche in relazione ai rami di distribuzione elettrica di quattro Comuni limitrofi acquisiti nel corso degli anni e omogenei al ramo storico in termini di vetustà, collocazione geografica e clientela servita;
  • sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto della dichiarazione di Dolomiti Energia S.p.A. di accettazione della metodologia per la valutazione del capitale investito proposta dall'Autorità e delle altre osservazioni e informazioni fornite, fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,2559

 

DELIBERA

  1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per la società Dolomiti Energia S.p.A., per l'anno 2004, pari a 0,2559;
  2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla società Dolomiti Energia S.p.A., l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Dolomiti Energia S.p.A. e alla Cassa

26 maggio 2011                                                        

Il Presidente
Guido Bortoni


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Atti: