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Data pubblicazione: 23 maggio 2011

Delibera 19 maggio 2011

ARG/gas 64/11

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2013-2016

Visti:

  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 6 dicembre 1971 n. 1083;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
  • il decreto-legge 25 giugno 2006, n. 112;
  • il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (di seguito: decreto-legge n. 159/07);
  • la legge 29 novembre 2007, n. 222 (di seguito: legge n. 222/07);
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge n. 244/07);
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
  • il decreto dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Interno 16 aprile 2008;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99 ( di seguito: legge 99/09);
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011 (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2005, n. 185/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2007, n. 139/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2007, n. 169/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 225/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2007, n. 234/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2008, GOP 1/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08 (di seguito: deliberazione GOP 46/08), e in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione recante "Guida per l'analisi dell'impatto della regolazione nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09, e in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2011, ARG/gas 215/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2011, ARG/gas 216/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 26/11;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/gas 55/11.

Considerato che:

  • con riferimento al servizio di distribuzione e misura del gas del gas, nel periodo di regolazione 2009-2012, è in vigore:
    1. un sistema di incentivi e penalità che si basa:
      1. sulla riduzione delle dispersioni di gas sulle reti, sull'aumento del numero dei controlli della corretta odorizzazione del gas, sull'incentivazione dell'innovazione tecnologica a favore della sicurezza;
      2. sull'adesione obbligatoria e graduale da parte delle imprese distributrici, volto a premiare l'ottenimento, a livello nazionale, di risultati superiori ai minimi previsti relativi a livelli tendenziali di lungo periodo, ed a penalizzare involuzioni nelle prestazioni nel caso di miglioramento inferiore al corrispondente livello tendenziale;
    2. l'obbligo, tra l'altro, per ogni impresa distributrice, di disporre o di avvalersi, per tutti gli impianti di distribuzione gestiti, di uno o più centralini di pronto intervento;
    3. un sistema di standard generali e specifici di qualità commerciale e di indennizzi, volti a definire i tempi massimi per l'esecuzione delle prestazioni richieste dai clienti finali, aventi lo scopo di promuovere il miglioramento medio complessivo del servizio e tutelare i medesimi clienti finali;
    4. la possibilità che ogni esercente possa definire standard di qualità e indennizzi, a condizione che siano migliorativi o aggiuntivi rispetto a quelli disciplinati dalla regolazione dell'Autorità.

Considerato inoltre che:

  • le disposizioni introdotte dall'articolo 46-bis del decreto-legge 159/07 (convertito dalla legge 222/07 e modificato dalla legge 244/07), nonché le disposizioni introdotte dall'articolo 30, comma 26, della legge 99/09, attribuiscono al Governo ed all'Autorità il compito di porre in essere ulteriori adempimenti normativi, necessari al completamento del quadro giuridico nel settore della distribuzione del gas;
  • tali disposizioni attengono, in particolare, alla definizione di nuovi ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e disposizioni attinenti l'effettuazione delle gare e la valutazione delle offerte per l'affidamento del medesimo servizio;
  • il decreto 19 gennaio 2011 ha definito i criteri per la determinazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare, identificando il perimetro per la gestione del servizio da parte di un'unica impresa di distribuzione;
  • la successiva individuazione dei criteri di gara e di valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio dovrà considerare in modo opportuno il livello degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, al fine di garantire, unitamente ai piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti di distribuzione del gas, lo svolgimento in sicurezza del servizio;
  • in seguito alla sopra citata evoluzione del quadro giuridico, è opportuno prevedere l'adeguamento della nuova disciplina regolatoria, sia in considerazione della definizione del nuovo perimetro degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e per l'affidamento del servizio ad un'unica impresa distributrice per ogni singolo ambito territoriale, sia alla luce della prossima definizione, a livello normativo, di standard qualitativi e di sicurezza del servizio inerenti i criteri di gara e di valutazione delle offerte per l'affidamento del medesimo servizio, prevedendo inoltre opportuni meccanismi regolatori che garantiscano il permanere di idonee condizioni di sicurezza del servizio durante il periodo transitorio caratterizzante l'entrata in regime del nuovo assetto giuridico nel settore della distribuzione del gas.

Ritenuto che:

  • sia opportuno avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2013-2016;
  • sia opportuno sottoporre il procedimento di cui sopra all'applicazione della metodologia AIR, ai sensi della deliberazione GOP 46/08, per gli aspetti più rilevanti;
  • sia opportuno che le disposizioni in materia di qualità dei servizi gas siano definite in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di tariffe e corrispettivi per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas;
  • sia opportuno rafforzare la regolazione in materia di sicurezza al fine di stimolare comportamenti virtuosi da parte delle imprese distributrici ed ottenere una maggiore omogeneizzazione delle performance delle medesime imprese per quanto attiene i livelli di sicurezza del servizio di distribuzione del gas;
  • sia opportuno, alla luce dell'esperienza maturata e delle evoluzioni normative, affinare e semplificare la regolazione attraverso un approfondimento degli attuali meccanismi incentivanti la riduzione delle dispersioni di gas sulle reti e l'aumento delle misure del grado di odorizzazione del gas, promuovendo altresì l'innovazione tecnologica a favore della sicurezza e valutando, laddove necessario, l'introduzione di meccanismi incentivanti differenziati in base alla diversa concentrazione dei clienti finali sulle reti gestite dalle imprese distributrici;
  • sia opportuno migliorare la regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura del gas, promuovendo ulteriormente l'efficienza nell'esecuzione delle prestazioni richieste dai clienti finali, la concorrenza, la non discriminazione tra i soggetti interessati, la trasparenza e la completezza dell'informazione;
  • sia opportuno adeguare la regolazione, in considerazione dell'evoluzione della disposizioni normative in tema di disciplina dell'affidamento e della gestione del servizio di distribuzione del gas, ed in particolare in considerazione degli aspetti legati alla definizione dei nuovi ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e per l'affidamento del servizio ad un'unica impresa distributrice per ogni singolo ambito territoriale, ed in considerazione degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio inerenti i criteri di gara e di valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio;
  • sia opportuno inoltre prevedere opportuni meccanismi regolatori che garantiscano il permanere di idonee condizioni di sicurezza del servizio durante il periodo transitorio caratterizzante l'entrata in regime del nuovo assetto giuridico nel settore della distribuzione del gas

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2013-2016;
  2. di sottoporre il procedimento di cui al precedente punto 1 alla metodologia AIR, ai sensi della deliberazione dell'Autorità GOP 46/08, per gli aspetti più rilevanti;
  3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al precedente punto 1, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  4. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al precedente punto 1, documenti per la consultazione contenenti proposte in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2013-2016;
  5. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al precedente punto 1:
    1. della necessità di garantire che standard di qualità, indennizzi ai clienti ed incentivi per la qualità dei servizi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della tariffe e dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas;
    2. di livelli di qualità nei servizi comparabili con i livelli di qualità raggiunti o proposti in altri Stati membri dell'Unione europea, e omogenei sull'intero territorio nazionale per i clienti finali che si trovino in condizioni analoghe di erogazione dei servizi;
    3. dell'opportunità di rafforzare la regolazione in materia di sicurezza al fine di stimolare comportamenti virtuosi da parte delle imprese distributrici ed ottenere una maggiore omogeneizzazione delle performance delle medesime imprese per quanto attiene i livelli di sicurezza del servizio di distribuzione del gas;
    4. della necessità, alla luce dell'esperienza maturata e delle evoluzioni normative, di affinare e semplificare la regolazione attraverso un approfondimento degli attuali meccanismi incentivanti la riduzione delle dispersioni di gas sulle reti e l'aumento delle misure del grado di odorizzazione del gas, promuovendo altresì l'innovazione tecnologica a favore della sicurezza e valutando, laddove necessario, l'introduzione di meccanismi incentivanti differenziati in base alla diversa concentrazione dei clienti finali sulle reti gestite dalle imprese distributrici;
    5. dell'opportunità di migliorare la regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura del gas, promuovendo ulteriormente l'efficienza e la non discriminazione nell'esecuzione delle prestazioni richieste dai clienti finali;
    6. dell'evoluzione della disposizioni normative in tema di disciplina dell'affidamento e della gestione del servizio di distribuzione del gas, ed in particolare considerando gli aspetti legati alla definizione dei nuovi ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e per l'affidamento del servizio ad un'unica impresa distributrice per ogni singolo ambito territoriale, considerando inoltre la prossima definizione, a livello normativo, di standard qualitativi e di sicurezza del servizio inerenti i criteri di gara e di valutazione delle offerte per l'affidamento del medesimo servizio;
    7. della necessità di prevedere opportuni meccanismi regolatori che garantiscano il permanere di idonee condizioni di sicurezza del servizio durante il periodo transitorio caratterizzante l'entrata in regime del nuovo assetto giuridico nel settore della distribuzione del gas;
    8. della necessità di rafforzare la concorrenza, la non discriminazione tra i soggetti interessati, la trasparenza e la completezza dell'informazione;
  6. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per i seguiti di competenza;
  7. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento.

19 maggio 2011

Il Presidente
Guido Bortoni