Data pubblicazione: 02 maggio 2011
Delibera 28 aprile 2011
VIS 56/11
Intimazione ad adempiere agli obblighi di cui ai commi 5.1 e 7.5, lettere a) e b) dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, concernenti l’erogazione delle compensazioni della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti economicamente svantaggiati
Visti:
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08;
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2010 (TUDG) recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione dell'Autorità ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane (TIVG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la comunicazione della società METAEDIL COM S.r.l. del 23 febbraio 2011, prot. Autorità n. 6535 del 4 marzo 2011 (di seguito: comunicazione 23 febbraio 2011);
- la comunicazione dell'Autorità del 14 marzo 2011, prot. Autorità n.7425 del 14 marzo 2011 (di seguito: comunicazione 14 marzo 2011);
- la comunicazione della società S.I.DI.GAS S.p.A. del 24 marzo 2011, prot. Autorità n. 8351 del 24 marzo 2011 (di seguito: comunicazione 24 marzo 2011);
- la comunicazione del Movimento Difesa del Cittadino, sede provinciale di Avellino, dell'8 aprile 2011, prot. Autorità n.10053 dell' 8 aprile 2011 (di seguito: comunicazione 8 aprile 2011);
- la comunicazione ANCITEL S.p.A. del 20 aprile 2011, prot. Autorità n. 0011127 del 20 aprile 2011 (di seguito: comunicazione 20 aprile 2011).
Considerato che:
- l'Autorità, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 5.1 e 5.2 dell'Allegato A deliberazione ARG/gas 88/09, ha previsto che la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti finali domestici (di seguito: bonus gas) sia riconosciuta ai clienti domestici diretti mediante una componente tariffaria compensativa applicata dalle imprese distributrici di gas naturale;
- il comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 definisce come "cliente domestico diretto" il cliente finale titolare di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG;
- il comma 11.6, punto i., dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 dispone che le imprese distributrici comunichino, al sistema informatico di cui al comma 11.1 del medesimo Allegato A (di seguito: SGAte), l'esito delle verifiche di propria competenza riguardo l'ammissibilità alla compensazione del punto di riconsegna entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune;
- ai sensi del comma 5.7 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, il venditore trasferisce, al cliente domestico titolare del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall'impresa distributrice;
- ai sensi del comma 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, il venditore trasferisce la componente tariffaria compensativa al cliente domestico diretto titolare del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, nella prima fattura utile successiva alla data di fatturazione della medesima componente da parte dell'impresa distributrice;
- al fine di consentire al venditore di adempiere agli obblighi di cui al precedente alinea, il comma 7.5, lettere a) e b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 prevede, tra l'altro, che l'impresa distributrice renda disponibile a ciascun venditore, in formato elettronico:
- con cadenza almeno mensile, l'elenco dei punti di riconsegna di pertinenza ammessi e non ammessi al bonus gas;
- una comunicazione che attesta il riconoscimento della compensazione allo specifico punto di riconsegna con riferimento ad uno specifico codice fiscale, riporta l'entità e la tipologia del bonus gas da erogare, nonché la data di decorrenza e la data di termine della compensazione.
Considerato inoltre che:
- in seguito a numerose richieste di chiarimento da parte di propri clienti finali sulle motivazioni della mancata applicazione del bonus gas nelle fatture ricevute, con comunicazione 23 febbraio 2011 la società METAEDIL COM S.r.l., ID 35, (di seguito: METAEDIL COM) ha segnalato all'Autorità di non ricevere dalla impresa distributrice S.I.DI.GAS S.p.A., ID 1615, (di seguito: S.I.DI.GAS) le comunicazioni di cui al comma 7.5, lettere a) e b), dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09; e che, a causa della mancata ricezione delle suddette comunicazioni, METAEDIL COM non è in grado di trasferire le compensazioni ai propri clienti finali aventi diritto;
- con comunicazione 14 marzo 2011, l'Autorità ha richiesto chiarimenti a S.I.DI.GAS in merito all'effettiva applicazione delle compensazioni nelle fatture emesse nei confronti di METAEDIL COM e, altresì, in merito alle motivazioni del mancato rispetto degli adempimenti previsti dal comma 7.5, lettere a) e b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09;
- S.I.DI.GAS ha affermato, con comunicazione 24 marzo 2011, di aver espletato con ritardo gli adempimenti previsti dal suddetto comma 7.5 lettere a) e b), a causa della necessità di adeguamento dei sistemi informativi aziendali alle procedure introdotte dalla deliberazione ARG/gas 88/09 e che provvederà alla fatturazione, a METAEDIL COM, delle compensazioni dovute, senza, per altro, indicare un termine impegnativo in tal senso;
- con comunicazione 8 aprile 2011 il Movimento Difesa Del Cittadino ha segnalato disservizi riguardo l'erogazione del bonus gas nei confronti dei clienti finali serviti da METAEDIL COM riconducibili agli inadempimenti di S.I.DI.GAS alle disposizioni della deliberazione ARG/gas 88/09;
- da un'analisi effettuata dalla Direzione Tariffe dell'Autorità dei dati contenuti in SGAte, ricevuti da Ancitel S.p.A. con comunicazione 20 aprile 2011, è emerso come, alla data del 15 aprile 2011, S.I.DI.GAS ha ammesso al bonus gas, ai sensi del comma 5.5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, oltre 4.400 richieste di agevolazione; e che, per oltre 2.700 di queste richieste, S.I.DI.GAS ha comunicato l'esito delle verifiche di ammissibilità al bonus con ritardo rispetto a quanto previsto dal comma 11.6, punto i., dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09;
- tenuto conto del numero di punti di riconsegna ammessi al bonus gas da S.I.DI.GAS, non è possibile escludere che le criticità lamentate da METAEDIL COM possano riguardare anche altri clienti domestici, residenti nei comuni la cui impresa distributrice è S.I.DI.GAS, serviti da altre imprese di vendita.
Ritenuto opportuno:
- intimare a S.I.DI.GAS di adempiere, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alle disposizioni di cui ai commi 5.1 e 7.5, lettere a) e b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 nei confronti di tutti i clienti domestici ammessi al bonus gas, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 6.1 e 15.1 dell'Allegato A alla medesima deliberazione ARG/gas 88/09;
- che S.I.DI.GAS comunichi all'Autorità, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per ciascun punto di riconsegna ammesso al bonus gas, l'avvenuto inserimento del bonus nei cicli di fatturazione, l'ammontare di compensazione erogato, ovvero in corso di erogazione, nonché l'impresa di vendita di riferimento
DELIBERA
- di intimare alla società S.I.DI.GAS S.p.A.:
- di adempiere alle disposizioni di cui ai commi 5.1 e 7.5, lettere a) e b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 6.1 e 15.1 dell'Allegato A alla medesima deliberazione ARG/gas 88/09, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
- di comunicare all'Autorità, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per ciascun punto di riconsegna ammesso al bonus gas:
- l'avvenuto inserimento del bonus nei cicli di fatturazione;
- l'ammontare di compensazione complessivamente già fatturato;
- l'ammontare di compensazione che verrà erogato nella prima fattura utile, successiva alla data della comunicazione;
- la data in cui è prevista l'emissione della suddetta fattura;
- l'impresa esercente l'attività di vendita di riferimento.
- di prevedere che il mancato rispetto di quanto previsto al precedente punto 1, costituisca presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società S.I.DI.GAS S.p.A. (ID 1615) avente sede legale in Contrada Vasto 15 - 83100 Avellino;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
28 aprile 2011
Il Presidente
Guido Bortoni