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Data pubblicazione: 29 aprile 2011

Delibera 28 aprile 2011

ARG/elt 52/11

Avvio di procedimento per la revisione dei fattori percentuali convenzionali di perdita di energia elettrica sulle reti di distribuzione e di trasmissione

Visti:

  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
  • la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290/03;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28/11, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
  • il Decreto Legge 18 giugno 2007, n. 73/07;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2006, n. 160/06 e i relativi allegati (di seguito: deliberazione n. 160/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2007, n. 40/07;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07 (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2007, n. 328/07 e i relativi allegati (di seguito: deliberazione n. 328/07);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2009, ARG/elt 25/09 e i relativi allegati (di seguito: deliberazione ARG/elt 25/09);
  • l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: TIS);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2010, ARG/elt 81/10 e i relativi allegati (di seguito: deliberazione ARG/elt 81/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2010, ARG/elt 223/10 e i relativi allegati (di seguito: deliberazione ARG/elt 223/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2011, ARG/elt 6/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 6/11).

Considerato che:

  • l'articolo 1 della legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità una generale funzione di regolazione, finalizzata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza dei servizi di pubblica utilità, tra cui i servizi di trasmissione e distribuzione e il servizio di produzione di energia elettrica, nonché alla tutela dell'ambiente e dell'uso efficiente delle risorse;
  • i fattori percentuali convenzionali di perdita di energia elettrica sulle reti di distribuzione per la determinazione dei corrispettivi del servizio di trasporto per i punti di connessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale e per le imprese distributrici di cui alla tabella 7 del TIT e i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla tabella 4 del TIS sono stati fissati nel 2004;
  • rispetto al 2004, lo sviluppo e la crescita della generazione distribuita è ormai una realtà non più trascurabile nell'ambito dell'interazione tra le medesime forme di generazione e la rete elettrica; e che tali fenomeni trovano la loro spinta nella liberalizzazione dell'attività di produzione dell'energia elettrica unitamente ai programmi di sviluppo ed incentivazione allo sfruttamento delle fonti rinnovabili, nonché nella promozione della cogenerazione ad alto rendimento;
  • lo sviluppo della generazione distribuita, come testimoniato dai monitoraggi condotti dall'Autorità e allegati alle deliberazioni n. 160/06, n. 328/07, ARG/elt 25/09, ARG/elt 81/10 e ARG/elt 223/10, da un lato, comporta l'avvicinamento della produzione ai siti di consumo e dall'altro, per effetto della localizzazione di alcune fonti rinnovabili in zone prive di siti di consumo, può determinare un incremento delle perdite di rete; e che lo sviluppo della generazione distribuita può comportare la modifica delle modalità di esercizio e gestione delle reti;
  • dal 2004 ad oggi le reti elettriche, anche per effetto dei meccanismi tariffari incentivanti adottati dall'Autorità, hanno subito un costante processo di efficientamento, anche dal punto di vista gestionale, che potrebbe determinare una riduzione delle perdite di rete.

Considerato che:

  • quanto sopra detto evidenzia l'esistenza di diversi fattori che potrebbero incidere sull'effettivo valore delle perdite di rete; e che, pertanto, si rende necessaria una valutazione sull'adeguatezza dei fattori percentuali convenzionali di perdita di energia elettrica sulle reti di distribuzione e di trasmissione, e sull'esigenza di un adeguamento dei medesimi fattori tenendo conto del livello di penetrazione della generazione distribuita sulle reti di distribuzione e dell'efficientamento delle reti;
  • le valutazioni di cui al precedente alinea non possono prescindere dalle valutazioni derivanti dal procedimento, avviato con la deliberazione ARG/elt 6/11, finalizzato alla formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, per il periodo di regolazione 2012 -2015.

Ritenuto che:

  • sia necessario avviare un procedimento, coordinato con quello avviato dalla deliberazione ARG/elt 6/11, finalizzato alla valutazione dell'adeguatezza dei fattori percentuali convenzionali di perdita di energia elettrica sulle reti di distribuzione e di trasmissione, e dell'eventuale adeguamento dei medesimi fattori

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la valutazione dell'adeguatezza dei fattori percentuali convenzionali di perdita di energia elettrica sulle reti di distribuzione e di trasmissione, e dell'eventuale adeguamento dei medesimi fattori nei termini di cui in motivazione;
  2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
  3. di prevedere che, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, il responsabile di cui al punto 2 provveda:
    1. ad acquisire i dati necessari presso i soggetti interessati e tramite l'ausilio di organismi indipendenti che svolgano attività di ricerca nel settore elettrico;
    2. alla predisposizione di uno o più documenti per la consultazione finalizzati alle determinazioni di competenza dell'Autorità;
    3. ad avvalersi, ove occorra, di specifiche consulenze di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia;
  4. di prevedere che la conclusione del procedimento di cui al punto 1, con l'adozione del provvedimento finale, avvenga entro il 30 settembre 2011;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

28 aprile 2011

Il Presidente
Guido Bortoni