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Data pubblicazione: 04 aprile 2011

Delibera 23 marzo 2011

ARG/gas 26/11

Determinazione per Toscana Energia S.p.A. dei livelli di partenza e tendenziali di sicurezza per il periodo di regolazione 2009-2012 e dei recuperi di sicurezza per l’anno 2009 del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 (RQDG)

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/95 (di seguito: Regolamento);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, che ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas" (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 giugno 2009, n. VIS 56/09 (di seguito: VIS 56/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, VIS 142/09 (di seguito: deliberazione VIS 142/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09 (di seguito: ARG/gas 199/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2010, ARG/gas 14/10 (di seguito: ARG/gas 14/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2010, ARG/gas 61/10 (di seguito: ARG/gas 61/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2011, ARG/gas 215/10 (di seguito: ARG/gas 215/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2011, ARG/gas 216/10 (di seguito: ARG/gas 216/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2010, VIS 169/10 (di seguito: VIS 169/10);
  • la comunicazione di Toscana Energia S.p.A. (di seguito: Toscana Energia) del 15 marzo 2011 (protocollo Autorità n. 007566 del 16 marzo 2011).

Considerato che:

  • Toscana Energia ha chiesto di partecipare in via volontaria per l'anno 2009 al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 32.1, della RQDG, e ha comunicato all'Autorità entro i termini previsti i dati necessari;
  • al fine di verificare la corretta applicazione del meccanismo incentivante i suddetti recuperi di sicurezza, con deliberazione VIS 56/09 l'Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di alcune imprese di distribuzione di gas naturale in materia di recuperi di sicurezza del servizio relativi all'anno 2008, tra le quali è stata ricompresa Toscana Energia;
  • gli uffici dell'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, hanno successivamente effettuato, nel corso del 2009, le verifiche ispettive previste dalla deliberazione VIS 56/09;
  • dalla verifica ispettiva effettuata presso Toscana Energia sono emerse numerose carenze del sistema di pronto intervento, in particolare per quanto attiene il rispetto dell'articolo 26, comma 1, lettere a), d) ed e), del Testo integrato, che prevede, all'articolo 33, comma 2, lettera a), che il distributore di gas naturale può accedere agli incentivi per recuperi di sicurezza purché, fra l'altro, per l'intero anno di riferimento per il quale richiede i medesimi incentivi, disponga o si avvalga per tutti gli impianti di distribuzione da esso gestiti, nessuno escluso, di uno o più centralini di pronto intervento;
  • con la deliberazione VIS 142/09 l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale nei confronti di Toscana Energia per accertare la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettere a), d), e), del Testo integrato;
  • con deliberazione ARG/gas 199/09, successivamente integrata e modificata con deliberazione ARG/gas 61/10, l'Autorità ha provveduto a determinare i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per le imprese distributrici che hanno richiesto di partecipare in via volontaria al sistema incentivante i recuperi di sicurezza a partire dal 2009, sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2007-2008, con esclusione di Toscana Energia, la cui partecipazione volontaria al sistema incentivante è stata sospesa in attesa degli esiti del procedimento avviato con la deliberazione VIS 142/09;
  • con la deliberazione ARG/gas 14/10 l'Autorità ha sospeso, tra l'altro, l'erogazione degli incentivi per i recuperi di sicurezza a Toscana Energia per l'anno 2008, in attesa degli esiti del procedimento avviato con la deliberazione VIS 142/09, rinviando altresì la determinazione degli incentivi e delle penalità per l'anno 2009, riguardanti la medesima società, a successivi provvedimenti dell'Autorità;
  • con la deliberazione ARG/gas 215/10 l'Autorità ha determinato per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 14 della RQDG, gli incentivi e le penalità per le imprese di distribuzione del gas che hanno richiesto di partecipare in via volontaria al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, rinviando la determinazione degli incentivi e delle penalità per l'anno 2009 riguardanti Toscana Energia a successivi provvedimenti dell'Autorità, in attesa degli esiti del procedimento avviato con la deliberazione VIS 142/09;
  • con la deliberazione ARG/gas 216/10 l'Autorità ha determinato i livelli di partenza ed i livelli tendenziali di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo di regolazione 2010-2012 per un primo gruppo di nove imprese che partecipano dal 2010 al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, ai sensi della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas approvata con deliberazione ARG/gas 120/08;
  • la deliberazione VIS 169/10, concludendo l'istruttoria formale avviata con la deliberazione VIS 142/09, ha accertato, con riferimento ai recuperi di sicurezza del servizio relativi all'anno 2008, la violazione, da parte di Toscana Energia dell'articolo 26, comma 1, lettere a) ed d) del Testo Integrato, irrogando nei confronti della medesima società, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria;
  • la violazione del sopra citato articolo del Testo Integrato comporta la decadenza per Toscana Energia del diritto ad accedere agli incentivi per recuperi di sicurezza per il 2008, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera a), del Testo Integrato; gli esiti della deliberazione VIS 169/10 hanno altresì consentito di verificare che la società ha posto in essere, con riferimento all'anno 2009, comportamenti coerenti ed in linea con quanto previsto dalla regolazione vigente in tema di sicurezza, ed in particolare la corretta registrazione, da parte della medesima società, delle chiamate di pronto intervento;
  • il Direttore di Direzione Consumatori e Qualità del servizio, in qualità di responsabile del procedimento, ha inviato le risultanze istruttorie a Toscana Energia che, con propria nota del 15 marzo 2011, ha comunicato che non intende richiedere, nei termini previsti dal Regolamento, di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio dell'Autorità.

Ritenuto di:

  • non riconoscere a Toscana Energia l'accesso agli incentivi per recuperi di sicurezza per l'anno 2008, in quanto è decaduto per la stessa il diritto ad accedere agli incentivi per i recuperi di sicurezza per il medesimo anno, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera a), del Testo Integrato;
  • procedere, tenuto conto dei comportamenti coerenti ed in linea con quanto previsto dalla regolazione vigente in tema di sicurezza da parte di Toscana Energia nel corso dell'anno 2009, ed in particolare tenuto conto della corretta registrazione, da parte della medesima società, delle chiamate di pronto intervento, alla determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per gli anni 2009-2012 per ciascun ambito provinciale di Toscana Energia, ai sensi dell'articolo 32, comma 32.9 della RQDG, sulla base dei dati e delle informazioni trasmessi dalle medesima impresa distributrice all'Autorità e del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2007-2008;
  • procedere alla determinazione, ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 14, della RQDG, degli incentivi e delle penalità per recuperi di sicurezza del servizio per l'anno 2009, in quanto Toscana Energia ha posto in essere, con riferimento al medesimo anno e agli esiti delle risultanze istruttorie, comportamenti coerenti ed in linea con quanto previsto dalla regolazione vigente in tema di sicurezza;
  • dare mandato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di provvedere al pagamento degli incentivi, tenendo conto delle previsioni di gettito relative alla componente tariffaria RS

 

DELIBERA

  1. di determinare i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per gli anni 2009-2012 per ciascun ambito provinciale di Toscana Energia S.p.A., sulla base dei dati e delle informazioni trasmessi dalla medesima impresa all'Autorità e sulla base del valore degli indicatori per il biennio di riferimento 2007-2008, come indicato nella Tabella 1;
  2. di determinare gli incentivi e le penalità per l'anno 2009 per Toscana Energia, ai sensi dall'articolo 32 della RQDG, come indicato nella Tabella 2;
  3. di dare mandato alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di effettuare il pagamento degli incentivi indicati nella Tabella 2, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas e di fissare al 30 aprile 2011 il termine per l'effettuazione di tale pagamento;
  4. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Toscana Energia S.p.A., Via Dei Neri 25,50122 Firenze ed alla Cassa conguaglio del settore elettrico;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

23 marzo 2011
Il Presidente: Guido Bortoni


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