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Data pubblicazione: 28 marzo 2011

Delibera 23 marzo 2011

ARG/gas 25/11

Approvazione di una proposta di modifica del codice di rete predisposto dalla società S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A. ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 10 marzo 2010 - ARG/gas 27/10

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare l'articolo 24, comma 5 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03 di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della società S.G.I. - Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: S.G.I.);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) e suoi successivi aggiornamenti;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 62/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2010, ARG/gas 27/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 27/10);
  • la lettera della società SGI - Società Gasdotti Italia S.p.A. 6 agosto 2010 prot. Autorità 28682-10 (di seguito: lettera 6 agosto 2010).

Considerato che:
 

  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di verificare la conformità dei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto con la disciplina di accesso e di erogazione del servizio medesimo dalla stessa definita;
  • l'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione ARG/gas 55/09 prevede che il codice di rete approvato ovvero modificato sia pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
  • con la deliberazione ARG/gas 62/09 l'Autorità ha avviato e un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di allocazione dei quantitativi gas agli utenti del sistema;
  • la deliberazione ARG/gas 27/10 ha previsto che l'allocazione giornaliera sulle reti di trasporto agli utenti delle partite di gas prelevato da clienti non misurati giornalmente avvenisse dall'1 ottobre 2010 secondo la modalità di determinazione di cui all'Allegato A della medesima deliberazione;
  • con lettera 6 agosto 2010 S.G.I. ha trasmesso all'Autorità la proposta di aggiornamento del proprio codice di rete, allo scopo di recepire le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 27/10;
  • la deliberazione ARG/gas 27/10 è applicata da tutte le imprese di trasporto ed il ricalcolo dei corrispettivi di scostamento di cui al punto 2 della medesima deliberazione deve essere applicato in modo non discriminatorio a tutti gli utenti delle reti di trasporto.

Ritenuto che:
 

  • sia riscontrata la conformità della proposta, pervenuta da S.G.I. con lettera 6 agosto 2010, con le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 27/10;
  • l'impresa di trasporto S.G.I. debba, per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2007 - 30 settembre 2010, determinare il corrispettivo complessivo per ciascun anno termico dovuto da ciascun utente del trasporto secondo le modalità di cui al punto 2 della deliberazione ARG/gas 27/10

 

DELIBERA

  1. di considerare positivamente verificata e conseguentemente di approvare per quanto di competenza la proposta di aggiornamento del codice di rete nella versione presentata da S.G.I con lettera 6 agosto 2010 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
  2. di prevedere che l' impresa di trasporto S.G.I., per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2007 - 30 settembre 2010, determini il corrispettivo complessivo per ciascun anno termico dovuto da ciascun utente del trasporto secondo le modalità di cui al punto 2 della deliberazione ARG/gas 27/10;
  3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società S.G.I, con sede legale in Via S. Vito n. 7, 20123 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore;
  4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rete ai sensi di quanto disposto al precedente punto 1.

23 marzo 2011
Il Presidente: Guido Bortoni


Allegati: