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Data pubblicazione: 14 marzo 2011

Delibera 26 gennaio 2011

VIS 6/11

Avvio di un procedimento per l’adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti di Escoitalia S.r.l per inosservanza della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 6 maggio 2010, EEN 10/10

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2010, n. 5388;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Linee guida);
  • la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, VIS 14/08 (di seguito: deliberazione VIS 14/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2009, EEN 23/09 (di seguito: deliberazione EEN 23/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, EEN 10/10 (di seguito: deliberazione EEN 10/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

Considerato che:

  • in data 21 settembre 2005 (prot. Autorità 22011 del 26 settembre 2005) e 27 settembre 2005 (prot. Autorità 22325 del 29 settembre 2005), Escoitalia S.r.l., ha presentato all'Autorità, ai sensi dell'art. 12 delle Linee Guida, due istanze volte a verificare la corretta realizzazione dei due progetti rendicontati (aventi codice 0791293063805R007 e 0791293063805R008) e a certificare l'entità dei risparmi energetici conseguiti (c.d. richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici relative ai progetti da ora in poi definiti R007 e R008);
  • con note del 15 febbraio 2006 (prot. Autorità RM/M06/904) e del 21 aprile 2006 (prot. Autorità RM/M06/2330), l'Autorità ha certificato, sulla base delle dichiarazioni rese dalla società, che i due progetti avevano conseguito risparmi di energia primaria in ammontare equivalente a quelli rendicontati da Escoitalia e, nel contempo, ha autorizzato la società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (oggi e di seguito: società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. o GME) ad emettere a favore di Escoitalia titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) corrispondenti in volume e tipologia ai risparmi certificati;
  • con le suddette note sono stati riconosciuti risparmi di energia primaria equivalenti, su base semestrale, a 179 TEE di tipo I e 1.664 TEE di tipo II, per il progetto rendicontato con la RVC R007 e a 72 TEE di tipo I e 15 TEE di tipo II per il progetto rendicontato con la RVC R008;
  • con note del 12 dicembre 2007 (prot. Autorità n. 33303 del 18 dicembre 2007) e del 21 aprile 2008 (prot. Autorità n. 11760), Escoitalia ha dichiarato di aver commesso un errore materiale nell'indicazione dei dati contenuti nella richiesta di verifica e certificazione R007;
  • con deliberazione VIS 14/08 l'Autorità ha disposto di effettuare tre verifiche ispettive nei confronti di soggetti titolari di progetti di risparmio energetico, verifiche svoltesi in data 6, 7 e 8 maggio 2008 presso la sede di Escoitalia;
  • in data 18 marzo 2009 (prot. Autorità 13026 del 19 marzo 2009) l'Autorità ha quantificato i TEE che la Escoitalia aveva ottenuto indebitamente sulla base dei dati successivamente rettificati dalla stessa ed ha ordinato alla società la restituzione della quantità ottenuta indebitamente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione successivamente prorogati di ulteriori 60 giorni;
  • l'esito della  verifica ispettiva di cui alla deliberazione VIS 14/08, comunicata alla società con nota del 26 ottobre 2009 (prot. Autorità 62411) ha evidenziato, con riferimento ad entrambe i progetti oggetto della RVC R007 e della RVC R008, e indipendentemente dagli esiti della rettifica, una serie di violazioni della normativa di riferimento;
  • con deliberazione EEN 10/10, l'Autorità ha ordinato, pertanto, alla società Escoitalia la restituzione di complessivi 1.686 TEE di tipo I e 2.340 TEE di tipo II di cui:
    1. 748 TEE di tipo I e 157 TEE di tipo II relativi al progetto rendicontato con la RVC R008;
    2. 938 TEE di tipo I e 2.183 TEE di tipo II relativi al progetto rendicontato con la RVC R007.
  • la restituzione di tutti i TEE di cui alla lettera a) del precedente alinea e di tutti i TEE di tipo I e di 1204 TEE di tipo II di cui alla lettera b) del precedente alinea è conseguente all'esito negativo della verifica ispettiva effettuata presso la società in attuazione di quanto disposto con la deliberazione VIS 14/08;
  • l'obbligo di restituzione dei restanti ulteriori 979 TEE di tipo II di cui alla lettera b) del precedente alinea è stato disposto per sanare quanto indebitamente percepito dalla società per effetto dell'errore materiale contenuto nella RVC 2007;
  • la deliberazione EEN 10/10 è stata notificata a Escoitalia S.r.l. in data 14 maggio 2010 e quindi il termine per l'adempimento dell'ordine di restituzione ivi previsto è scaduto in data 13 novembre 2010;
  • ad oggi la società Escoitalia S.r.l. non ha adempiuto a tale ordine di restituzione violando pertanto la deliberazione EEN 10/10, come risulta dalla comunicazione del GME del 23 novembre 2010 (prot. Autorità 38548);
  • quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Escoitalia S.r.l.;
  • l'attualità della violazione e la rilevanza dell'interesse tutelato impongono di adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti prescrittivi al fine di evitare che gli effetti della violazione si protraggano ulteriormente durante il presente procedimento.

Considerato, inoltre, che:

  • il Consiglio di Stato, con il parere n. 5388/10, si è espresso nel senso che l'attuale Collegio dell'Autorità, il cui mandato settennale è scaduto il 15 dicembre 2010, continua ad operare in regime di prorogatio limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, per un periodo massimo di sessanta giorni dalla suddetta data;
  • con la deliberazione GOP 75/10 l'Autorità si è conformata al suddetto parere stabilendo che, a decorrere dal 16 dicembre 2010, eserciterà le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o a quelli indifferibili ed urgenti, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del  nuovo Collegio, e comunque non oltre il 13 febbraio 2011;
  • la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione, stante la doverosità dell'esercizio delle funzioni sanzionatorie.

DELIBERA

  1. è avviato un procedimento nei confronti della Escoitalia S.r.l. per accertare la violazione della deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, EEN 10/10 e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 ;
  2. si intima alla predetta società di provvedere immediatamente alla restituzione:
    • di 938 TEE di tipo I e 2.183 TEE di tipo II relativi al progetto rendicontato con la RVC R007;
    • di 748 TEE di tipo I e 157 TEE di tipo II relativi al progetto rendicontato con la RVC R008;
  3. l'adempimento di cui al punto precedente costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione del quantum della misura sanzionatoria;
  4. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 36/10 e del punto 5 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
  5. il termine di durata dell'istruttoria è di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  6. il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 5;
  7. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  8. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  9. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  10. il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Escoitalia S.r.l., via Nino Bixio, 31, 53100 Siena e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

26 gennaio 2011
Il Presidente: Alessandro Ortis


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