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Data pubblicazione: 19 gennaio 2011

Delibera 17 gennaio 2011

ARG/elt 4/11

Determinazione dell’aliquota definitiva di integrazione tariffaria relativa all’anno 2005 per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.A. S.I.P.P.I.C. S.p.A.

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
  • il decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto legge n. 105/10);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009 (di seguito: DPR 20 novembre 2009);
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006 n. 144/06 (di seguito: deliberazione n. 144/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito: deliberazione n. 208/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2007, n. 87/07 (di seguito: deliberazione 87/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 82/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 82/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2008, VIS 107/08 (di seguito: deliberazione VIS 107/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 marzo 2009, VIS 21/09 (di seguito: deliberazione VIS 21/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, VIS 22/10 (di seguito: deliberazione VIS 22/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 agosto 2010, ARG/elt 134/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 134/10);
  • il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10;
  • il documento per la consultazione 2 agosto 2007 recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
  • il materiale acquisito nel corso dell'ispezione tenutasi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2007;
  • le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per l'anno 2005 dell'impresa elettrica minore S.I.P.P.I.C. S.p.A., e in particolare le comunicazioni 5 ottobre 2010 prot. 3816 (prot. Autorità n. 33559 del 6 ottobre 2010), 27 ottobre 2010 prot. 4231 (prot. Autorità n. 36013 del 29 ottobre 2010), 7 dicembre 2010 prot. 5254 (prot. Autorità n. 40134 del 9 dicembre 2010), 10 gennaio 2011 prot. 116 (prot. Autorità n. 569 del 11 gennaio 2011);
  • le comunicazioni di S.I.P.P.I.C. S.p.A. sul medesimo procedimento, ed in particolare le comunicazioni 21 ottobre 2010 prot. 2307/10 (prot. Cassa 8267 del 21 ottobre 2010), e 23 novembre 2010 prot. 2486/10(prot. Cassa n. 8945 del 23 novembre 2010) inviate alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e da questa inviate all'Autorità il 10 gennaio 2011 prot. 116 (prot. Autorità n. 569 del 11 gennaio 2011);
  • le comunicazioni della Cassa e di S.I.P.P.I.C. S.p.A. relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 2003 e 2004 della medesima impresa elettrica minore citate nella deliberazione ARG/elt 134/10;
  • il parere del prof. Ugo Sòstero siglato il 30 giugno 2010, prot. 24512 del 2 luglio 2010.

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.

Considerato che:

  • con deliberazione ARG/elt 134/10 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive relative agli anni 2003 e 2004 per S.I.P.P.I.C. S.p.A.;
  • il procedimento di determinazione delle aliquote definitive di cui al punto precedente è stato particolarmente complesso, con richieste reiterate di informazioni, sia da parte dell'Autorità sia da parte della Cassa, e con l'adozione di alcuni provvedimenti, quali la Deliberazione VIS 107/08, con la quale l'AEEG richiede alla SIPPIC le informazioni mancanti al fine di determinare le integrazioni tariffarie, la deliberazione VIS 21/09, con cui dispone l'avvio di un'istruttoria formale per l'accertamento della violazione e, successivamente, la deliberazione VIS 22/10, con cui irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 480.000 Euro;
  • agli esiti del procedimento di determinazione delle aliquote definitive 2003 e 2004, la Cassa, nel corso di successive comunicazioni, ha evidenziato all'impresa e all'Autorità che, permanendo numerose lacune informative, ha dovuto determinare le aliquote sulla base dei soli elementi informativi in possesso degli uffici, non tenendo conto delle voci di spesa non sufficientemente e dettagliatamente giustificate. In particolare, per quanto concerne la problematica dei rapporti intersocietari oggetto di numerosi approfondimenti, la Cassa ha comunicato con le lettere del 20 novembre 2009, sia per l'anno 2003 sia per l'anno 2004, che le carenze informative sono state tali da "indurre a ritenere sussistente l'attività di sussidiazione di attività estranee a quelle elettriche a mezzo di proventi rinvenienti dal sistema di integrazione tariffaria. Tali carenze informative giustificano la determinazione d'ufficio della entità della perdita economica a danno del sistema di integrazione tariffaria derivante dalla mancata applicazione di interessi sugli importi oggetto di finanziamento verso le imprese controllate/collegate";
  • nella sua attività di verifica, nell'ambito del procedimento di determinazione delle aliquote definitive 2003 e 2004, l'Autorità ha acquisito il parere dal prof. Sòstero dell'Università di Venezia in merito alla determinazione d'ufficio di interessi attivi sui finanziamenti verso imprese controllate, collegate e controllanti;
  • con le comunicazioni sopra citate relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per l'anno 2005, ed in particolare con la comunicazione del 7 dicembre 2010 prot. 5254 (prot. Autorità n. 40134 del 9 dicembre 2010), la Cassa ha trasmesso la proposta di aliquota definitiva di integrazione tariffaria per l'anno 2005 spettante all'impresa elettrica minore S.I.P.P.I.C. S.p.A.;
  • la Cassa precisa, in particolare, che "appare confermata la riserva della CCSE, che aveva portato a ritenere sussistenti azioni di sussidiazione di attività estranee a quelle elettriche a mezzo di proventi rinvenienti dal sistema di integrazione tariffaria... Pertanto si conferma la determinazione d'ufficio della entità della perdita economica a danno del sistema di integrazione tariffaria derivante dalla mancata applicazione di interessi sugli importi oggetto di finanziamento verso le imprese controllate/collegate, al fine di evitare una ingiusta penalizzazione economica al sistema elettrico su cui vengono gravati gli oneri connessi alle attività di finanziamento infragruppo".

Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alla suddetta impresa a partire dal 1 gennaio 2005 sono state ricalcolate sulla base dell'aliquota definitiva approvata con la deliberazione ARG/elt 134/10 per il 2004;
  • l'articolo 7, comma 4, della legge n. 10/91, inoltre, prevede che "il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso";
  • la deliberazione n. 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
  • ai sensi del comma 3 della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva relativa all'anno più recente.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 254/05 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, nell'ambito di applicazione dei criteri generali di riconoscimento dei costi previsti dal Testo integrato e che nell'ambito di tale procedimento è stato diffuso un documento per la consultazione in data 21 dicembre 2005;
  • con deliberazione n. 208/06 l'Autorità ha fatto confluire il procedimento di cui al precedente alinea nel procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
  • nell'ambito del suddetto procedimento, con il documento per la consultazione 2 agosto 2007, l'Autorità ha ribadito l'opportunità di estendere alle imprese elettriche minori di cui alla legge n. 10/91, i criteri di regolazione e riconoscimento dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
  • con la deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha disposto di rinviare il completamento del procedimento di riforma dell'attuale regime delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, in conformità a quanto previsto nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, prevedendo una proroga dell'attuale regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie;
  • con la deliberazione ARG/elt 82/08, l'Autorità ha associato a quanto previsto dalla precedente deliberazione n. 208/06 una più generale revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari, che preveda adeguati incentivi al recupero di efficienza e garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE";
  • con la deliberazione ARG/elt 72/10, l'Autorità ha riaperto i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale per le imprese ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91.

Considerato infine che:

  • il DPR 20 novembre 2009 nomina il dott. Nando Pasquali a commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti relativi alla produzione dell'energia elettrica nell'isola di Capri;
  • la determinazione in via definitiva delle aliquote di integrazione tariffaria rientra nelle attività indifferibili e urgenti dell'Autorità, in quanto risponde a specifiche scadenze normative la cui mancata ottemperanza potrebbe costituire motivo di ricorso in sede giurisdizionale.

Ritenuto opportuno:

  • determinare in via definitiva l'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2005 per l'impresa elettrica minore S.I.P.P.I.C. S.p.A. (isola di Capri) in conformità con le proposte dalla Cassa;
  • che l'aliquota definitiva relativa all'anno 2005 per l'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2006, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05

DELIBERA

  1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota definitiva relativa all'anno 2005 per ogni kWh venduto dall'impresa S.I.P.P.I.C. S.p.A. secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  2. di disporre che, per l'anno 2006 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 2005, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2006 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2005 approvata con il presente provvedimento;
  3. di notificare il presente provvedimento al dottor Nando Pasquali, presso la sede del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., V.le Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

17 gennaio 2011
Il Presidente: Alessandro Ortis


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