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Data pubblicazione: 15 novembre 2011

Parere 14 gennaio 2011

PAS 2/11

Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 gennaio 2009, n. 2

Visti:

  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
  • la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge n.2/2009);
  • il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010 n. 53/88 (di seguito: parere CdS 53/88);
  • il decreto del Ministro delle attività produttive in data 19 dicembre 2003, recante "Approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico" (di seguito: decreto 19 dicembre 2003);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
  • la lettera del Ministro delle attività produttive in data 31 luglio 2003, prot. n. 2794 - protocollo Autorità n. 23120 del 11 agosto 2003 - contenete il documento "Sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica: Indirizzi per il Sistema Italia 2004" (di seguito: documento Sistema Italia);
  • la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico in data 22 dicembre 2010 - protocollo Autorità n. 42175 del 29 dicembre 2010 - (di seguito: comunicazione 29 dicembre);
  • gli impegni di ENEL S.p.A. e ENEL Produzione S.p.A. resi obbligatori dal provvedimento n. 21960 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicato sul bollettino n. 50 del 10 gennaio 2011 della medesima autorità (di seguito: impegni ENEL);
  • gli impegni di Edipower S.p.A., Edison S.p.A. ed Edison Trading S.p.A., A2A S.p.A. ed A2A Trading S.r.l., Iride S.p.A. (ora Iren S.p.A.) ed Iride Mercato S.p.A. (ora Iren Mercato S.p.A.), Alpiq Holding S.A. ed Alpiq Energia Italia S.p.A. resi obbligatori dal provvedimento n. 21962 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicato sul bollettino n. 50 del 10 gennaio 2011 della medesima autorità (di seguito: impegni EDIPOWER);
  • il Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2010 (di seguito: PdS 2010) trasmesso da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) all'Autorità con lettera in data 29 gennaio 2010 - protocollo Autorità n. 8725 del 24 febbraio 2010 -;

Considerato che:

  • l'articolo 3, comma 12, della legge n.2/2009 prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità e dopo avere sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento (di seguito: Terna), può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone;
  • l'articolo 3, comma 13, della legge n.2/2009 prevede che decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12 del medesimo articolo, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  • con comunicazione 29 dicembre, il Ministro dello Sviluppo Economico ha invitato l'Autorità a trasmettere la proposta di cui all'articolo 3, comma 12, della legge n.2/2009, anche al fine di procedere all'acquisizione del relativo parere di Terna.

Considerato inoltre che:

  • il disegno del mercato elettrico oggi in vigore prevede che la rete rilevante non abbia alcuna suddivisione in zone per quanto attiene la valorizzazione dell'energia elettrica prelevata dalla rete per il consumo (di seguito: suddivisione della rete lato consumo) ed abbia invece una suddivisione della rete rilevante in zone (oggi 11, di cui 5 poli di produzione limitati) per quanto attiene alla valorizzazione dell'energia elettrica immessa nella rete, nonché per quella prelevata per alimentare gli impianti di pompaggio e per quella relativa agli scambi con l'estero (di seguito: suddivisione della rete lato produzione);
  • l'attuale assenza di suddivisione della rete lato consumo, che risponde ad esigenze di equità, è espressamente prevista al punto 10 del documento Sistema Italia, laddove si afferma che i clienti finali, indipendentemente dalla zona ove sono localizzati, pagano un prezzo medio nazionale determinato come media dei prezzi zonali, ponderata sulla base dei consumi; documento Sistema Italia visto il quale è stato approvato, con il decreto 19 dicembre 2003, il testo integrato della disciplina del mercato elettrico;
  • la suddivisione della rete lato produzione è oggi definita ai sensi della deliberazione n.111/06, che prevede che Terna proceda alla suddetta suddivisione per periodi di durata non inferiori a tre anni sulla base di una proposta da inviare all'Autorità per l'approvazione almeno sei mesi prima del termine di vigenza del precedente periodo di suddivisione della rete lato produzione;
  • la deliberazione n.111/06 prevede altresì che la suddivisione della rete lato produzione proposta da Terna sia tale da rispettare i principi di cui all'articolo 15 della medesima deliberazione; principi volti ad assicurare che la suddivisione rifletta criteri di efficienza, liquidità e trasparenza del mercato.

Considerato altresì che:

  • gli esiti del mercato del giorno prima nel 2010 evidenziano che i livelli dei prezzi nelle diverse zone dell'Italia peninsulare sono stati tra loro molto simili (con prezzi medi annui compresi tra 59 e 62,6 euro/MWh), mentre i livelli dei prezzi nelle altre zone si sono attestati a livelli appena superiori, con riferimento alla zona Sardegna (con un prezzo medio annuo di 73,5 euro/MWh), e sensibilmente superiori per quanto attiene alla zona Sicilia ed al polo di produzione limitato di Priolo (con un prezzo medio annuo di 89,7 euro/MWh);
  • il peso in termini di consumo delle zone diverse da quelle dell'Italia peninsulare è abbastanza ridotto, considerando che le zone Sardegna e Sicilia rappresentano rispettivamente circa il 3,7% ed il 6,2% del consumo nazionale;
  • con la deliberazione ARG/elt 247/10, l'Autorità ha previsto che siano assoggettate per il 2011 - ed in parte anche per gli anni successivi - al regime di reintegrazione dei costi di cui all'articolo 65 della deliberazione n.111/06 le unità di produzione localizzate nelle zone Sardegna e Sicilia e considerate essenziali per soddisfare, in condizioni di sicurezza, il fabbisogno in dette aree;
  • il regime di reintegrazione dei costi di cui all'articolo 65 della deliberazione n.111/06 prevede che le unità di produzione ammesse a detto regime siano tenute a presentare offerte nel mercato del giorno prima a prezzi non superiori ai costi variabili di produzione, salvo che ciò risulti non profittevole dati i vincoli tecnici di funzionamento delle unità;
  • il PdS 2010 prevede che il nuovo elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi sia completato entro la fine del 2013;
  • gli impegni ENEL prevedono che sino a tutto il 2013 ENEL presenti offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona Sicilia a prezzi non superiori a un tetto pari a 190 €/MWh per l'anno 2011, aggiustato negli anni successivi per le variazioni di un indice del prezzo del Brent;
  • gli impegni EDIPOWER prevedono che sino a tutto il 2013 EDIPOWER richieda all'Autorità l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi di cui all'articolo 65 della deliberazione n.111/06 per gli impianti di San Filippo del Mela 150 e 220 kV.

Ritenuto che:

  • la possibilità di suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone non possa riferirsi alla suddivisione della rete lato produzione; diversamente, infatti, la previsione normativa di cui all'articolo 3, comma 12, della legge n.2/2009 presenterebbe profili di illogicità dacché qualora il Ministro dello Sviluppo Economico decidesse di non avvalersi della facoltà di cui al medesimo comma 12, la rete rilevante rimarrebbe suddivisa lato produzione in 11 zone (ovvero quelle di volta in volta definite ai sensi della deliberazione n.111/06); in ogni caso, anche qualora si assumesse che la previsione normativa di cui all'articolo 3, comma 12, della legge n.2/2009 si riferisca alla facoltà del Ministro dello Sviluppo Economico di suddividere, in non più di tre macro-zone, la rete rilevante lato produzione, la proposta dell'Autorità non potrebbe che essere negativa - ovvero si proporrebbe di non procedere ad alcun intervento - poiché qualsiasi suddivisione della rete lato produzione diversa da quella che si determina ai sensi della deliberazione n.111/06 non rispetterebbe i criteri di efficienza, liquidità e trasparenza del mercato nella stessa previsti;
  • con riferimento alla possibilità di suddividere, in non più di tre macro-zone, la rete rilevante lato consumo, la proposta dell'Autorità debba essere formulata considerando principi di efficienza, liquidità e trasparenza del mercato - così come avviene con riferimento alla suddivisione della rete lato produzione;
  • nel valutare l'opportunità di procedere ad una suddivisione della rete lato consumo si debbano considerare non solo - e non tanto - gli esiti di mercato trascorsi ma anche e soprattutto gli esiti di mercato attesi nel medio lungo periodo; ciò anche in ragione del fatto che, al fine di dare certezze agli operatori e salvaguardare la stabilità del mercato, una qualsiasi modifica della suddivisione della rete rilevante debba sia essere decisa con ampio anticipo rispetto al momento in cui ne sia prevista l'efficacia, sia essere conservata per un orizzonte temporale sufficientemente lungo, pur potendo - analogamente a quanto previsto dalla deliberazione n.111/06 per la suddivisione della rete lato produzione - essere modificata nel tempo per riflettere l'evoluzione del mercato;
  • gli esiti di mercato attesi nel medio lungo periodo saranno sensibilmente condizionati - rispetto a quelli osservati nel 2010 - sia dagli effetti degli impegni ENEL ed EDIPOWER, sia da quelli derivanti dall'applicazione del regime di reintegrazione dei costi di cui all'articolo 65 della deliberazione n.111/06  che, soprattutto, dall'entrata in esercizio dell'elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi; e che, in particolare, gli esiti di mercato attesi nel medio lungo periodo dovrebbero mostrare livelli medi dei prezzi simili in tutte le zone, ivi comprese la zona Sardegna e la zona Sicilia;
  • una suddivisione della rete lato consumo produrrebbe benefici molto contenuti in termini di efficienza; infatti la decisione di localizzazione delle unità di consumo (abitazioni od attività produttive/servizi che siano) non dipende, se non in misura limitata per le attività industriali energivore, dal costo atteso dell'energia elettrica; analoghe considerazioni valgono per quanto attiene alle decisioni di consumo che, in particolare per le utenze di minori dimensioni, solo marginalmente sono condizionate dai segnali di prezzo, data la nota anelasticità della domanda elettrica al prezzo; ciò vale in particolare con riferimento  ai segnali di prezzo di breve periodo, anche a causa degli elevati costi di transazione connessi al condizionare le scelte di consumo al diverso livello assunto dai prezzi spot;
  • per quanto al punto precedente, solo in presenza di livelli di prezzo stabilmente molto diversi si potrebbero avere effetti minimamente apprezzabili in termini di efficienza dalla suddivisione della rete lato consumo; effetti minimi in termini di efficienza che sarebbero ampiamente dominati dai costi organizzativi ed informativi del processo di riassetto del mercato;
  • anche volendo erroneamente assumere che anche in futuro si mantenga il medesimo disallineamento dei livelli di prezzo che ha caratterizzato il 2010 tra le zone dell'Italia peninsulare e le zone Sardegna e Sicilia, data l'incidenza estremamente ridotta dei consumi localizzati in queste ultime zone rispetto al totale nazionale, una suddivisione della rete lato consumo guidata da criteri di efficienza - e che, quindi, mantenga in un'unica macro-zona le aree caratterizzate da prezzi attesi sufficientemente omogenei - produrrebbe esclusivamente un sensibile aumento dei prezzi per pochi, con un peggioramento rilevante dell'equità del sistema; senza portare a miglioramenti di efficienza se non, eventualmente, connessi ad una contrazione dei consumi in Sardegna e Sicilia;
  • sia diventato trascurabile - anche in ragione delle recenti autorizzazioni trasmesse - l'incentivo che si produrrebbe per le amministrazioni locali alla pronta realizzazione delle infrastrutture necessarie ad aumentare l'efficienza e la sicurezza del sistema, se i prezzi dell'energia elettrica al consumo ne riflettessero il diverso valore locazionale; e che, inoltre, le specificità tecniche che caratterizzano il settore sono tali per cui è ben possibile che la mancata realizzazione di infrastrutture non solo rischi di penalizzare maggiormente - in termini di maggiori costi dell'energia e minori livelli di concorrenza e sicurezza - aree del sistema diverse da quelle in cui le infrastrutture devono essere realizzate, ma anche - quasi per assurdo - di premiare proprio le aree in cui le infrastrutture non vengono realizzate;
  • inoltre, una suddivisione della rete lato consumo ridurrebbe sensibilmente la trasparenza e la liquidità del mercato, aumentandone la complessità; ciò anche e soprattutto se si considera che il dettato normativo dell'articolo 3, comma 12, della legge n.2/2009 limita a 3 il numero delle macro-zone in cui può essere suddivisa la rete rilevante; ciò che non consente neppure di prevedere che venga applicata lato consumo la medesima suddivisione applicata lato produzione.

Ritenuto infine che:

  • sia pertanto opportuno proporre, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge n.2/2009, al Ministro dello Sviluppo Economico di non modificare il quadro normativo vigente in relazione alla suddivisione della rete rilevante.

DELIBERA

  1. di formulare al Ministro dello Sviluppo Economico la proposta di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 nei termini di cui in motivazione;
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) decorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al punto 2 ovvero a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, qualora abbia luogo entro i predetti 60 giorni.

14 gennaio 2011
Il Presidente: Alessandro Ortis