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Data pubblicazione: 16 dicembre 2010

Delibera 14 dicembre 2010

ARG/com 238/10

Modifica alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 20 aprile 2010 – ARG/com 57/10 e proroga dei termini delle comunicazioni relative all’anno 2010 connesse agli obblighi di separazione funzionale ai sensi della Parte IV dell’Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 dicembre 2010
Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 come modificata e integrata, in ultimo con deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2010, ARG/com 57/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 57/10);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa a contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: TIU), approvato con deliberazione n. 11/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
  • la determinazione 20 ottobre, n. 6/10 (di seguito: determinazione n. 6/10).

Considerato che:

  • il TIU affida al Direttore della Direzione tariffe la definizione delle modalità di trasmissione delle informazioni e dei documenti connessi agli obblighi in materia di separazione funzionale;
  • ai sensi del punto 3 della deliberazione ARG/com 57/10, il gestore indipendente invia all'Autorità copia del programma degli adempimenti predisposto ai sensi del comma 12.2 del TIU, entro 30 giorni dalla messa in linea dell'apposito sistema telematico;
  • la determinazione n. 6/10 ha istituito, ai sensi di quanto disposto nella parte IV del TIU, una modalità di raccolta telematica delle comunicazioni obbligatorie in merito alla separazione funzionale (di seguito: sistema telematico di separazione funzionale), composto da una sezione per la raccolta:
    • dei documenti obbligatori ai sensi dei commi 7.7 lettera b), 11.1 lettera b), 12.2 e 12.3 del TIU (di seguito: documenti obbligatori);
    • ­delle informazioni volte ad individuare le imprese, iscritte nell'anagrafica operatori dell'Autorità istituita con deliberazione GOP 35/08, soggette agli obblighi di separazione funzionale (di seguito: informazioni di stato);
  • inoltre la determinazione n. 6/10 ha previsto, anche in relazione a quanto disposto dal punto 3 della deliberazione ARG/com 57/10, che entro 30 (trenta) giorni dalla messa in linea del sistema di raccolta telematico di separazione funzionale e tramite il medesimo sistema:
    • tutte le imprese tenute all'iscrizione nell'anagrafica operatori, esercenti una o più delle attività di cui al comma 7.1 del TIU, siano tenute a fornire le informazioni di stato relative agli obblighi di separazione funzionale;
    • ­le imprese tenute ad inviare il programma di adempimenti di cui al comma 12.2 del TIU, procedano all'invio del suddetto documento obbligatorio;
    • ­le imprese che, con riferimento agli obblighi di invio per l'anno 2010, non abbiano provveduto ad inviare i documenti obbligatori di cui al comma 7.7 lettera b), 11.1 lettera b) e 12.3 del TIU mediante altri canali, procedano all'invio dei suddetti documenti obbligatori;
  • alcune imprese e associazioni di categoria, hanno manifestato alla Direzione tariffe la necessità di disporre di tempi più lunghi per l'inserimento nel sistema telematico di separazione funzionale delle informazioni di stato e del programma di adempimenti nonché per l'inserimento dei documenti obbligatori relativi all'anno 2010.

Ritenuto che:

  • la proroga dei termini di cui al punto 3 della deliberazione ARG/com 57/10 non pregiudichi la portata della norma che si sostanzia nella effettiva operatività della separazione funzionale, oggettivamente critica, nella sua prima implementazione, in riferimento agli assetti societari, sia dal punto di vista organizzativo, che da quelli amministrative e gestionali;
  • pertanto, il termine di trenta giorni previsto al punto 3 della deliberazione ARG/com 57/10, possa essere fissato al 31 gennaio 2011;
  • conseguentemente, anche i termini di cui alla determinazione n. 6/10 debbano essere intesi come allineati a tale nuova scadenza.

 

DELIBERA

  1. di fissare al 31 gennaio 2011 il termine ultimo previsto al punto 3 della deliberazione ARG/com 57/10;
  2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

14 dicembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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