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Data pubblicazione: 16 dicembre 2010

Delibera 13 dicembre 2010

ARG/gas 229/10

Modifica della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 31 luglio 2006, n. 168/06 e approvazione di una proposta di modifica del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10 e del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 novembre 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 dicembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare l'articolo 24, comma 5 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico, di seguito il Ministro) 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
  • il decreto del Ministro 24 novembre 2010 (di seguito: decreto 24 novembre 2010);
  • il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/06)
  • la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10 (di seguito deliberazione ARG/gas 2/10).

Considerato che:

  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di verificare la conformità dei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto con la disciplina di accesso e di erogazione del servizio medesimo dalla stessa definita;
  • l'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione ARG/gas 55/09 prevede che il codice di rete approvato ovvero modificato viene pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
  • con la deliberazione ARG/gas 2/10 l'Autorità ha emanato disposizioni per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti ai sensi del decreto 28 aprile 2006;
  • in data 30 luglio 2010 (prot. Autorità 27396) Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità la proposta di aggiornamento del proprio codice di rete, allo scopo di recepire le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 2/10, limitatamente alle procedure di conferimento di capacità di trasporto;
  • con lettera dell'11 novembre 2010 (prot. Autorità 37341) gli Uffici dell'Autorità hanno evidenziato a Snam Rete Gas alcuni profili di criticità della proposta di aggiornamento del 30 luglio 2010 ed ha invitato Snam Rete Gas a emendare conseguentemente la predetta proposta;
  • in data 24 novembre 2010 il Ministro ha emanato un decreto di aggiornamento ed integrazione del decreto 28 aprile 2006 in materia di accesso alla rete di trasporto, il quale:
    1. ha modificato le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, che disciplinano il momento in cui il soggetto che richiede l'accesso è tenuto a presentare l'autorizzazione all'importazione o la dichiarazione riguardante il paese di produzione del gas;
    2. ha esteso l'applicazione della procedura contenuta all'articolo 8, secondo le modalità stabilite nel codice di rete in applicazione della deliberazione dell'Autorità n. 168/06, ai terminali per i quali sia stata rilasciata l'esenzione antecedentemente al 24 novembre 2010.
  • l'introduzione delle disposizioni di cui alla precedente lettera a) non richiede interventi dell'Autorità ad integrazione della deliberazione ARG/gas 2/10:
  • il recepimento delle previsioni della precedente lettera b) nell'ambito della disciplina della deliberazione n. 168/06, comporta la necessità di aggiornare le disposizioni che individuano i terminali per i quali essa trova applicazione;
  • con nota in data 3 dicembre 2010 (prot. Autorità 39816) gli Uffici dell'Autorità hanno invitato la società Snam Rete Gas ad integrare la proposta di aggiornamento del codice di rete anche con l'introduzione delle disposizioni funzionali all'attuazione delle previsioni del decreto 24 novembre 2010, formulate in coerenza con quanto sopra considerato; e che  con nota in data 9 dicembre 2010 (prot. Autorità 40210), Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità la proposta di modifica del codice di rete conseguentemente aggiornato ed integrata.

Ritenuto che:

  • sia necessario modificare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto 24 novembre 2006, la disposizione della deliberazione n. 168/06 che individua i terminali per i quali essa trova applicazione;
  • sia riscontrata la conformità della proposta, trasmessa da Snam Rete Gas con nota in data 9 dicembre 2010, con le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 2/10, e di cui al decreto 24 novembre 2010

DELIBERA

  1. di sostituire, all'articolo 1, comma 1.1, lettera d) della deliberazione n. 168/06, le parole "decreto 28 aprile 2006" con le parole "24 novembre 2010";
  2. di considerare positivamente verificata e conseguentemente di approvare per quanto di competenza la proposta di aggiornamento del codice di rete nella versione presentata da Snam Rete Gas S.p.A con comunicazione del 9 dicembre 2010 (prot. Autorità 40210) ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità:
    1. il presente provvedimento;
    2. il testo della deliberazione n. 168/06, come risultante dalla modifica apportata al precedente punto 1;
    3. la versione aggiornata del codice di rete ai sensi di quanto disposto al precedente punto 2;
  4. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.

13 dicembre 2010                                                                
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati:


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