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Data pubblicazione: 01 dicembre 2010

Delibera 25 novembre 2010

ARG/elt 210/10

Determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in adempimento alle disposizioni relative alle discipline alternative degli impianti essenziali di cui all’articolo 65.bis, commi 65.bis.3, 65.bis.5 e 65.bis.7, della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 novembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2009, ARG/elt n. 52/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 52/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt n. 162/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt n. 162/10);
  • la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in data 12 novembre 2010 - protocollo Autorità n. 038069 del 18 novembre 2010 (di seguito: comunicazione 12 novembre 2010).

Considerato che:

  • gli articoli 63, 64 e 65 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; e che l'articolo 65.bis dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, definisce invece le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative;
  • l'articolo 63, comma 63.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 prevede che entro il 30 settembre di ciascun anno Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione, ovvero la quota parte degli stessi ritenuta essenziale, nella sua disponibilità e precedentemente individuati da Terna;
  • l'articolo 65.bis, comma 65bis.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, prevede che, entro il termine di notifica di cui al comma 63.4 del medesimo Allegato A, l'Autorità determini e comunichi a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo, da:
    • le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65bis.1 e 65bis.2 del medesimo Allegato A;
    • la quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65bis.1 del medesimo Allegato A;
    • il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65bis.2 del medesimo Allegato A, incluse le eventuali indicizzazioni;
    • il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A;
  • l'articolo 65bis, comma 65bis.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, prevede che l'utente del dispacciamento che intenda sottoscrivere il contratto di cui al comma 65bis.1 o il contratto di cui al comma 65bis.2 del medesimo Allegato A comunichi all'Autorità e a Terna la propria intenzione entro il termine di notifica di cui al comma 63.5 del medesimo Allegato A;
  • l'articolo 65bis, comma 65bis.7, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, prevede che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65bis.1 o il contratto di cui al comma 65bis.2 del medesimo Allegato A anche per quantità parziali;
  • l'articolo 65bis, comma 65bis.7, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, prevede che, qualora l'utente del dispacciamento si avvalga della facoltà di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65.bis.2 del medesimo Allegato A per quantità parziali, Terna debba rideterminare il raggruppamento essenziale di impianti dell'utente del dispacciamento tenendo conto delle quantità parziali di impegno oggetto del citato contratto.

Considerato inoltre che:

  • con deliberazione ARG/elt n. 162/10, l'Autorità ha determinato e comunicato a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori di cui al comma 65bis.3 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, per l'anno solare 2011;
  • con comunicazione 12 novembre 2010, Terna ha trasmesso all'Autorità l'elenco degli utenti del dispacciamento che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65bis.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, specificando quali fra questi hanno esercitato la facoltà di cui al comma 65bis.7, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, di sottoscrivere il suddetto contratto per quantità parziali;
  • con comunicazione 12 novembre 2010, Terna ha altresì notificato all'Autorità di avere rideterminato - in conformità  ai criteri di cui al comma 65bis.7 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 - il raggruppamento essenziale di impianti di ciascuno degli utenti del dispacciamento che hanno esercitato la facoltà di cui al medesimo comma.

Considerato infine che:

  • la rideterminazione da parte di Terna - in conformità  ai criteri di cui al comma 65bis.7 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 - del raggruppamento essenziale di impianti di ciascuno degli utenti del dispacciamento che hanno esercitato la facoltà di cui al medesimo comma, inevitabilmente comporta che la potenza assoggettata alla disciplina tipica degli impianti essenziali sia potenzialmente pari all'intera potenza che caratterizza detto raggruppamento; e che, pertanto, la potenza assoggettata alla disciplina tipica degli impianti essenziali in seguito a detta rideterminazione possa ben eccedere la quantità di potenza minima di impegno a salire specificamente riferita a detti impianti come comunicate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 65.bis, comma 65bis.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
  • per quanto sopra, le quantità di potenza che Terna ha esigenza di contrattualizzare con l'utente del dispacciamento che ha esercitato la facoltà di cui al comma 65bis.7 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, possono quindi essere ben inferiori alle quantità di potenza comunicate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 65.bis, comma 65bis.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 al netto di quelle specificamente riferite agli impianti inseriti da Terna nel raggruppamento degli impianti essenziali; ciò in quanto si deve tenere conto del contributo alla riduzione dell'essenzialità dell'utente del dispacciamento derivante dalle quantità di potenza che caratterizzano gli impianti inseriti del raggruppamento essenziale ed eccedenti quelle comunicate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 65.bis, comma 65bis.3, del suddetto Allegato A e specificamente riferite a detti impianti;
  • è imprescindibile tenere conto delle ulteriori quantità di potenza non solo per stimare correttamente le quantità che Terna ha esigenza di contrattualizzare con l'utente del dispacciamento ma soprattutto per limitare, per quanto possibile, gli obblighi e gli oneri dell'utente del dispacciamento inciso dalla disciplina delle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui al Titolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06.

Ritenuto opportuno:

  • rideterminare le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante che Terna deve contrattualizzare tenendo conto del contributo alla riduzione dell'essenzialità dell'utente del dispacciamento derivante dalle quantità di potenza che caratterizzano gli impianti inseriti del raggruppamento essenziale ed eccedenti quelle comunicate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 65.bis, comma 65bis.3, dell'Allegato A alla deliberazione n.111/06 e specificamente riferite a detti impianti;
  • modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt n. 162/10 conformemente  agli esiti delle elaborazioni di cui al precedente alinea;
  • modificare l'Allegato C alla deliberazione ARG/elt n. 162/10 conformemente  agli esiti delle elaborazioni di cui al precedente alinea

 

DELIBERA

  1. di rideterminare i valori assunti, con riferimento all'anno solare 2011, dalle quantità oggetto dei contratti di cui al comma 65bis.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, sulla base di quanto nei considerati e come quantificato negli Allegati A ed A1 di cui al presente provvedimento e negli Allegati C e C1 di cui al presente provvedimento afferenti rispettivamente ad ENEL PRODUZIONE SPA e ad E.ON ENERGY TRADING SPA;
  2. di sostituire gli Allegati A, A1, C e C1 alla deliberazione ARG/elt n. 162/10 con gli Allegati A, A1, C e C1di cuial presente provvedimento;
  3. di trasmettere Allegati A e A1 ad ENEL PRODUZIONE SPA e gli Allegati C e C1 ad E.ON ENERGY TRADING SPA;
  4. di trasmettere   gli Allegati A, A1, C e C1, di cui al presente provvedimento a Terna ai fini della predisposizione delle proposte contrattuali di cui al comma 65.bis.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
  5. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione degli Allegati A, A1, C e C1 sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

25 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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