Data pubblicazione: 12 aprile 2010
Determina 09 aprile 2010
2/2010 - DTRF
Approvazione delle procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di agevolazione di cui alla deliberazione ARG/gas 88/09, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione 25 febbraio 2010, ARG/com 25/10.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TARIFFE
DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Il 09 aprile 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2010, ARG/com 25/10.
Considerato che:
- gli articoli 5 e 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 dispongono che le imprese di distribuzione di gas naturale, ai fini della validazione delle richieste di compensazione, verifichino il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 4 del medesimo Allegato A;
- il comma 13.2 dell'Allegato A alla medesima deliberazione ARG/gas 88/09 prevede che il venditore non proceda al trasferimento dell'agevolazione al cliente finale qualora non riscontri la coincidenza delle informazioni trasmesse dalle imprese distributrici con le corrispondenti informazioni del contratto di fornitura;
- la verifica dei requisiti di ammissibilità alla compensazione (di seguito richiamata anche come bonus) necessita di procedure di dettaglio, e che siano standardizzate, al fine di garantire un efficiente funzionamento del sistema di gestione delle compensazioni;
- in particolare, l'adozione di schemi di verifica predefiniti è necessaria per garantire una omogeneità di trattamento delle istanze di agevolazione sul territorio nazionale e per definire un elenco standard di motivazioni nei casi di rigetto che facilita l'individuazione delle eventuali anomalie delle istanze e l'individuazione dei casi in cui è possibile la correzione e la rielaborazione delle medesime;
- un ulteriore fattore essenziale per la corretta gestione del regime di compensazione è la tempestiva comunicazione a SGAte dell'esito delle verifiche effettuate sulle richieste di agevolazione: la mancata o ritardata comunicazione a SGAte degli esiti delle verifiche rende difficoltosa la comunicazione dello stato della pratica ai soggetti che hanno richiesto la compensazione e, nel caso di bonus retroattivi o relativi a forniture centralizzate, blocca la messa a disposizione del bonifico domiciliato con il quale viene erogata l'agevolazione;
- il comma 6.2 della deliberazione ARG/com 25/10 prevede che le procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di bonus di cui alla deliberazione ARG/gas 88/09 vengano definite con determinazione del Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità.
Ritenuto opportuno:
- stabilire le procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di agevolazione di cui alla deliberazione ARG/gas 88/09, come previsto dal comma 6.2 della deliberazione 25 febbraio 2010, ARG/com 25/10;
DETERMINA
- di definire, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione ARG/com 25/10 le procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di agevolazione di cui alla deliberazione ARG/gas 88/09, conformemente a quanto riportato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui il medesimo Allegato forma parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la presente determinazione all'ANCI e all'Ancitel S.p.A;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Il Direttore
Egidio Fedele Dell'Oste