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Data pubblicazione: 03 novembre 2010

Delibera 25 ottobre 2010

ARG/elt 185/10

Aggiornamento per l’anno 2011 dei corrispettivi di conguaglio compensativo da applicarsi all’energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione non trattati per fasce e serviti nel mercato libero nelle aree con ridotta diffusione dei sistemi di telegestione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 ottobre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: allegato A alla deliberazione n. 111/06);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (TIV);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
  • la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 17 agosto 2010 prot. Autorità 29220 del 24 agosto 2010 (di seguito: comunicazione di Terna 17 agosto 2010).

Considerato che:

  • la profilazione convenzionale per fasce di cui al TIS è stata introdotta al fine di trasmettere al mercato al dettaglio, anche per i punti senza misurazione oraria, il segnale relativo al diverso valore che l'energia elettrica assume nel mercato all'ingrosso;
  • dato il diverso grado di diffusione dei sistemi di telegestione nelle diverse aree di riferimento e, conseguentemente, il diverso grado di effettiva applicazione della profilazione convenzionale per fasce, il trasferimento del segnale di prezzo è possibile inizialmente solo nelle aree delle imprese distributrici ove vi sia una alta percentuale di punti di prelievo telegestiti;
  • nelle aree in cui la telegestione è ancora in fase iniziale, ossia le aree dove la maggioranza dei punti di prelievo è trattata monoraria, il costo sostenuto nel mercato all'ingrosso dagli utenti del dispacciamento per l'approvvigionamento dell'energia finalizzata a servire tali punti di prelievo è indipendente dal fatto che tali punti di prelievo abbiano caratteristiche di prelievo tra di loro diversificate nonché diverse dal profilo di prelievo residuo dell'area (PRA);
  • allo scopo di garantire in tutte le aree del sistema nazionale il trasferimento agli utenti del dispacciamento del segnale di prezzo relativo al diverso valore dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso, almeno in fase di conguaglio, il TIS prevede un conguaglio compensativo, complementare ed aggiuntivo a quello di regime, liquidato annualmente, agli utenti del dispacciamento relativamente alle aree di riferimento a limitata diffusione dei sistemi di telegestione.

Considerato, inoltre, che:

  • il TIS stabilisce che:
    • in data 10 agosto di ciascun anno, sulla base dei dati ricevuti dalle imprese distributrici di riferimento in merito alla soddisfazione delle condizioni di applicabilità di cui all'articolo 33, Terna pubblichi e comunichi all'Autorità le aree di riferimento relativamente alle quali nell'anno successivo si applica il conguaglio compensativo, con un adeguato anticipo così da permettere agli operatori della vendita e agli utenti del dispacciamento di tener conto di tale informazione nelle proprie politiche commerciali nelle diverse aree di riferimento;
    • il conguaglio compensativo sia determinato per ciascun utente del dispacciamento applicando due distinti corrispettivi unitari all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo corrispondenti a clienti domestici e a quella prelevata dai clienti diversi dai clienti domestici rientrati nel contratto di dispacciamento dell'utente medesimo nell'anno rilevante;
    • i corrispettivi unitari PdPnd siano determinati dall'Autorità in base alla stima delle differenze fra il PRA attribuito con la normativa vigente e il profilo di prelievo domestico utilizzato per la definizione dei prezzi del servizio di maggior tutela dell'anno corrente, nonché la stima per l'anno seguente della ripartizione dei clienti domestici e non domestici in bassa tensione trattati monorari; e che tali corrispettivi unitari siano pubblicati il 31 ottobre di ciascun anno a valere per l'anno successivo;
  • ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari PdPnd da applicare nelle 15 aree di riferimento individuate da Terna ai sensi di quanto previsto dal TIS e inviate all'Autorità con la comunicazione 17 agosto 2010, sono state utilizzate le informazioni circa i valori orari del PRA trasmessi da Terna mensilmente all'Autorità e la stima dei livelli del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso e dei corrispettivi di dispacciamento attualmente disponibili.

Ritenuto:

  • opportuno tenere conto, ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari PdPnd, delle potenziali differenze che possono sussistere tra le informazioni attualmente disponibili dei valori del PRA e dei valori che gli stessi potranno assumere nel corso dell'anno 2011, nonché della progressiva  programmazione dei misuratori elettronici per fasce ai sensi del TIV;
  • necessario pubblicare, ai sensi del TIS, i valori dei corrispettivi unitari PdPnd in vigore nell'anno 2011 ai fini della determinazione e della conseguente regolazione delle partite economiche di conguaglio compensativo nelle aree di riferimento ove la telegestione è ancora in fase iniziale, come pubblicate da Terna e comunicate all'Autorità

 

DELIBERA

  1. di approvare l'articolazione dei corrispettivi unitari per il conguaglio compensativo come riportati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, la quale sostituisce a decorrere dall'1 gennaio 2011, la Tabella 3 del TIS;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

25 ottobre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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