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Data pubblicazione: 08 novembre 2010

Delibera 22 ottobre 2010

ARG/elt 184/10

Mercati e contratti di riferimento ai fini del riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE per l’anno 2011

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 ottobre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
  • il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, come modificato in sede di conversione in legge (di seguito: decreto-legge n. 72/10);
  • il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
  • il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 216/06);
  • la decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008;
  • il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO2 per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 2004, n. 60/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/elt 156/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2009, ARG/elt 155/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 155/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2010, ARG/elt 117/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/10).

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92;
  • ai fini del riconoscimento di cui al precedente alinea, la deliberazione ARG/elt 77/08 ha previsto che vengano calcolati i seguenti termini:
    • PFLEX, definito come è il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER (Certified Emission Reduction) ed ERU (Emission Reduction Unit) calcolate, con riferimento all'anno in oggetto, per ciascuno dei mercati regolamentati e dei prodotti appositamente individuati;
    • PEUA, definito come il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA (European Union Allowance) calcolate, con riferimento all'anno in oggetto, per ciascuno dei mercati regolamentati e dei prodotti appositamente individuati;
  • l'articolo 5, comma 5.3, della deliberazione ARG/elt 77/08 prevede che i mercati e i prodotti di riferimento, ai fini dell'applicazione della medesima deliberazione, siano individuati dall'Autorità con proprio provvedimento entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello rilevante ai fini del riconoscimento degli oneri, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati.

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/elt 117/10, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 72/10, ha definito i criteri per la determinazione dei crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote trasmesse all'Autorità dal Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 216/06 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei;
  • l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 117/10, in particolare, ha previsto che il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione PEUA sia pari alla media, ponderata sulle quantità dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento appositamente individuati, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti;
  • l'articolo 3, comma 3.3, della deliberazione ARG/elt 117/10, tra l'altro, ha previsto che i mercati e i prodotti di riferimento siano individuati dall'Autorità con proprio provvedimento entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello rilevante ai fini del riconoscimento degli oneri, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati.

Considerato che:

  • per quanto riguarda i volumi scambiati e il grado di standardizzazione dei prodotti negoziati, al netto degli scambi OTC (over the counter):
    1. relativamente ai titoli EUA, nel corso dell'anno 2010, rispetto al 2009, si è rilevato una riduzione delle negoziazioni totali sul mercato più liquido (Bluenext) e un corrispondente aumento in altri mercati (in particolare ECX) nell'ambito di contratti spot;
    2. relativamente ai titoli CER ed ERU nel corso dell'anno 2010, rispetto al 2009, non si rilevano significative variazioni.

Ritenuto opportuno:

  • individuare come riferimento per l'anno 2011, ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 77/08 e della deliberazione ARG/elt 117/10, i medesimi mercati e prodotti di riferimento già individuati per l'anno 2010, poiché le variazioni rilevate nel corso dell'anno 2010 non appaiono tali da giustificare, per l'anno 2011, una modifica di mercati e prodotti di riferimento

 

DELIBERA

  1. ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 77/08, con riferimento all'anno 2011:
    • i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di PEUA sono:
      1. EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
      2. ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
      3. Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
      4. Bluenext, contratto EUA spot.
    • i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di PFLEX sono:
      1. EEX - European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2011;
      2. ECX - European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre 2011;
      3. Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre 2011;
  2. ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 117/10, con riferimento all'anno 2011, i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di PEUA sono:
    1. EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
    2. ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
    3. Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
    4. Bluenext, contratto EUA spot;
  3. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

22 ottobre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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