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Data pubblicazione: 25 ottobre 2010

Delibera 22 ottobre 2010

ARG/gas 183/10

Determinazione del valore dei termini di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05 per la fase di erogazione dell’anno termico 2010/2011

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 ottobre 2010

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 303/07;
  • lo studio predisposto dal CESI recante Metodologia per la previsione del fabbisogno di gas naturale per la determinazione degli obblighi di modulazione di punta stagionale e punta giornaliera pubblicato sul sito internet dell'Autorità in allegato al documento per la consultazione 12 dicembre 2005 in materia di determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio (di seguito: studio CESI 2005).

Considerato che:

  • l'articolo 14, commi dal 4 all'8, della deliberazione n. 119/05 individua la giacenza minima di gas in stoccaggio che l'utente titolare di capacità di stoccaggio conferita per soddisfare le esigenza di modulazione dei consumi dei clienti finali con consumi medi annui non superiori ai 200'000 Smc è tenuto a disporre al termine di ciascun mese della fase di erogazione;
  • la predetta giacenza minima è determinata in ragione dei prelievi da stoccaggio riconducibili all'andamento effettivo ed atteso dei consumi sulla base di una correlazione con le temperature rilevate e statisticamente attese, secondo la metodologia descritta nello studio CESI 2005;
  • il comma 14.6 della deliberazione n. 119/05 prevede che l'Autorità determini in base alla predetta metodologia e pubblichi per la fase di erogazione di ciascun anno termico il valore dei termini necessari per la determinazione della giacenza minima che l'utente è tenuto a disporre in stoccaggio;
  • con nota del 10 ottobre 2010 (prot. 34915 del 20 ottobre 2010) la società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., che ha assunto le competenze precedentemente sviluppate dal CESI sopra descritte, ha trasmesso i valori delle grandezze necessarie alla determinazione dei termini di cui al precedente alinea, elaborata sulla base dei dati relativi ai prelievi giornalieri degli impianti di distribuzione di cui le società Snam Rete Gas S.pA. (prot. 31582 del 21 settembre 2010) ed SGI S.p.A (prot. 34914 del 20 ottobre 2010) hanno trasmesso l'aggiornamento al 30 giugno 2010.

Ritenuto che:

  • sia necessario determinare il valore dei termini di cui al comma 14.6 della deliberazione n. 119/05 per la fase di erogazione dell'anno termico 2010/2011 e procedere alla loro pubblicazione sul sito internet dell'Autorità

DELIBERA

  1. di determinare il valore dei termini di cui al comma 14.6 della deliberazione n. 119/05, per la fase di erogazione dagli stoccaggi dell'anno termico 2010/2011, pari a quello individuato nelle tabelle riportate all'Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


22 ottobre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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