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Data pubblicazione: 20 ottobre 2010

Delibera 18 ottobre 2010

ARG/gas 174/10

Proroga di scadenze riferite ai meccanismi di perequazione relativi ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 ottobre 2010

Visti:

  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
  • la Parte II del TUDG recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione 2 novembre 2009, ARG/gas 164/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 114/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 115/10;
  • la lettera trasmessa dalle associazioni Anigas, Assogas, Federestrattiva e Federutility alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) e per conoscenza all'Autorità in data 8 settembre 2010, ricevuta dall'Autorità in data 9 settembre 2010, protocollo 30496 (di seguito: lettera in data 8 settembre 2010);
  • la lettera trasmessa dalla Cassa in data 10 settembre 2010, prot. 3290, ricevuta dall'Autorità in data 13 settembre 2010, prot. 30688 (di seguito: lettera in data 10 settembre 2010).

Considerato che:

  • il comma 51.7 della RTDG prevede che ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo entro il 31 ottobre di ogni anno, provveda a versare alla Cassa quanto dovuto;
  • il comma 51.8 della RTDG prevede che la Cassa in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, entro il 30 novembre di ogni anno eroghi quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice.

Considerato che:

  • le principali associazioni di categoria delle imprese distributrici di gas naturale hanno richiesto con lettera in data 8 settembre 2010 la possibilità per gli operatori di trasmettere i propri dati appena disponibili e comunque entro l'11 ottobre 2010;
  • la Cassa con la propria lettera in data 10 settembre 2010 ha evidenziato come l'accoglimento della richiesta di cui al punto precedente non sia compatibile con il rispetto della scadenza prevista dalla RTDG per i versamenti alla Cassa degli importi di perequazione a consuntivo dovuti dalle imprese distributrici, in particolare in relazione alla necessità di sviluppare gli opportuni controlli sui dati trasmessi anche tenendo conto che si tratta del primo anno di applicazione della nuova disciplina.

Ritenuto che sia opportuno:

  • con riferimento alla determinazione degli importi di perequazione a consuntivo per l'anno 2009, in relazione all'esigenza di rendere possibile un adeguato controllo dei dati trasmessi e della congruità dei risultati ottenuti da parte della Cassa, prevedere uno slittamento della scadenze originariamente prevista dalla RTDG al comma 51.6;
  • prevedere che le scadenze di cui ai commi 51.7 e 51.8 siano fissate rispettivamente in trenta e sessanta giorni a partire dalla data in cui la Cassa comunica gli ammontari di perequazione in coerenza con quanto previsto al comma 51.6 della RTDG

 

DELIBERA

  1. con riferimento agli importi di perequazione relativi all'anno 2010, la scadenza di cui al comma 51.6 della RTDG è differita al 30 ottobre 2010;
  2. con riferimento agli importi di perequazione relativi all'anno 2010, la scadenza di cui al comma 51.7 della RTDG è differita al 30 novembre 2010;
  3. con riferimento agli importi di perequazione relativi all'anno 2010, la scadenza di cui al comma 51.8 della RTDG è differita al 30 dicembre 2010;
  4. il presente provvedimento è notificato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
  5. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

18 ottobre 2010 
Il Presidente: Alessandro Ortis


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