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Data pubblicazione: 13 ottobre 2010

Delibera 11 ottobre 2010

ARG/gas 169/10

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 ottobre 2010

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: d.lgs. 164/00);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01 (di seguito: deliberazione n. 229/01);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2010, ARG/gas 85/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 85/10);
  • le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. III, 24 settembre 2010 nn. 1043 e 1044.

Considerato che:

  • l'Autorità ai sensi della legge n. 481/95 persegue, tra le altre, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e della tutela degli interessi di utenti e consumatori nei settori dell'energia elettrica e del gas; nell'esercizio del potere di regolazione affidatole, l'Autorità può adottare direttive e provvedimenti concernenti l'erogazione dei servizi medesimi;
  • con deliberazione n. 229/01 l'Autorità ha definito le condizioni minime inderogabili per i contratti di vendita di gas con i clienti finali che alla data di entrata in vigore della stessa non fossero risultati clienti idonei ai sensi del d.lgs. 164/00 e che non si fossero nel frattempo avvalsi della facoltà di cambiare fornitore;
  • l'articolo 10 della deliberazione n. 229/01 disciplina i casi e le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas; in particolare, il comma 3, lettera a), del predetto articolo prevede che l'esercente è tenuto, tra l'altro, "ad offrire la rateizzazione per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi"; inoltre, ai sensi delle lettere b) e c), la rateizzazione deve essere offerta a tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile agli stessi, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura e a tutti i clienti con un gruppo di misura accessibile ai quali, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio;
  • il comma 6 dell'articolo 10 della deliberazione n. 229/01 prevede inoltre che, nel caso di sussistenza del diritto alla rateizzazione e di esercizio della relativa facoltà da parte del cliente, "salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due";
  • con deliberazione ARG/gas 85/10 l'Autorità ha integrato il predetto comma 6 al fine di precisare che "Le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.";
  • nello specifico, la deliberazione ARG/gas 85/10 ha chiarito che:
    1. ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della deliberazione n. 229/01, l'esercente, qualora sussistano le condizioni, deve riconoscere al cliente finale un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti;
    2. l'articolo 10 della deliberazione n. 229/01 si applica anche ai conguagli tariffari, ivi compresi quelli generati dalle eventuali deliberazioni di approvazione e modifica delle tariffe in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali;
  • la deliberazione ARG/gas 85/10 ha inoltre previsto che ai clienti finali sia riconosciuta la facoltà di richiedere la rinegoziazione, entro un dato termine ed in applicazione di quanto previsto dalla nuova previsione di cui all'articolo 10, comma 6, delle condizioni del piano di rateizzazione in corso con il proprio fornitore qualora questo preveda una periodicità delle rate diversa da quella di fatturazione;
  • la predetta deliberazione ha conseguentemente prescritto agli esercenti di informare i clienti finali della facoltà di richiedere la rateizzazione in modo che possano avvalersene.

Considerato inoltre che:

  • a seguito della impugnazione della deliberazione ARG/gas 85/10 il Tar Lombardia, Sez. III, con ordinanze nn. 1043 e 1044 del 24 settembre 2010, ha sospeso il provvedimento impugnato, ritenendo che abbia introdotto precetti sostanzialmente nuovi in materia di rateizzazione dei conguagli senza esser stato preceduto da un'apposita procedura di consultazione;
  • la rateizzazione stessa - quale possibilità di pagare i corrispettivi dovuti attraverso rate successive, invece che in un'unica soluzione, ed in accordo ad una congrua periodicità - rappresenta un imprescindibile strumento di tutela per i clienti finali, soprattutto nelle ipotesi in cui gli stessi siano tenuti a pagare importi sensibilmente superiori a quelli ordinariamente pagati.

Ritenuto che sia necessario:

  • riconoscere un adeguato livello di tutela a favore dei clienti finali qualora gli stessi si trovino ad affrontare il pagamento di fatture di importo elevato rispetto a quelle tendenzialmente ricevute nel corso del periodo precedente, come d'altronde reso evidente con l'adozione della deliberazione ARG/gas 85/10;
  • anche alla luce del contenzioso in essere e della sospensione della deliberazione ARG/gas 85/10, pur non intendendo manifestare acquiescenza nei confronti delle ordinanze cautelari prima ricordate, avviare in via d'urgenza un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas per i clienti finali destinatari delle previsioni di cui alla deliberazione n. 229/01, in modo da rendere tempestivamente applicabili a favore dei clienti finali adeguate tutele in tema di rateizzazione dei pagamenti del gas consumato

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas per i clienti finali destinatari delle previsioni di cui alla deliberazione n. 229/01;
  2. di pubblicare, contestualmente alla presente deliberazione, il documento per la consultazione recante "Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas", prevedendo che le osservazioni debbano pervenire entro i termini e le modalità ivi indicate;
  3. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per i seguiti di competenza;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

11 ottobre 2010
Il Presidente Alessandro Ortis


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