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Data pubblicazione: 25 novembre 2010

Delibera 24 novembre 2010

VIS 165/10

Avvio di due procedimenti nei confronti Iren Mercato S.p.A. e di AGSM Energia S.p.A. per accertare violazioni relative al servizio telefonico commerciale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 novembre 2010

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n. 125;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 ottobre 2007, n. 272/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2010, GOP 36/10.

Considerato che:

  • la deliberazione n. 272/07 detta disposizioni urgenti a tutela dei clienti finali, al fine di assicurare agli stessi una scelta consapevole del fornitore di energia elettrica, attraverso informazioni corrette e chiare circa le modalità di erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica, comprese le condizioni economiche o i prezzi di offerta da parte dei soggetti esercenti il servizio di maggior tutela, delle società di vendita ai clienti del mercato libero e dei soggetti che svolgono tali attività in maniera integrata;
  • Iren MercatoS.p.A. e AGSM Energia S.p.A. svolgono in maniera integrata sia il servizio di maggior tutela sia l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero, circostanza questa consentita dalle norme ma che implica una specifica responsabilità dell'esercente nel rispetto degli obblighi imposti dalla regolazione per garantire che lo svolgimento delle due attività avvenga in modo trasparente;
  • l'articolo 2, comma 1, lettera a), punto iii., della deliberazione n. 272/07 obbliga gli esercenti il servizio di maggior tutela che svolgono in maniera integrata anche l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero a prevedere - nell'ambito del servizio telefonico commerciale articolato in numeri dedicati al servizio di maggior tutela e in altri numeri dedicati alla vendita ai clienti del mercato libero - un messaggio iniziale che chiarisca il servizio o l'attività per cui vengono fornite informazioni;
  • l'articolo 2, comma 1, lettera a), punto i., della deliberazione n. 272/07 obbliga gli esercenti il servizio di maggior tutela che svolgono in maniera integrata anche l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero a prevedere, al primo livello dell'albero fonico del servizio telefonico commerciale basato su un solo numero, un'opzione esplicita che consenta di scegliere tra servizio di maggior tutela e attività di vendita ai clienti del mercato libero;
  • l'articolo 5, comma 3, della deliberazione n. 272/07, al fine di promuovere condizioni di trasparenza del mercato tali da ingenerare fiducia nell'utenza e consentirle scelte consapevoli, prefigura lo svolgimento di controlli volti a verificare, tra l'altro, la corretta attuazione, da parte degli esercenti il servizio di maggior tutela che svolgono in maniera integrata anche l'attività di vendita al mercato libero, degli obblighi stabiliti dall'articolo 2 della deliberazione n. 272/07;
  • da controlli telefonici effettuati dagli uffici dell'Autorità in data 29 settembre 2010, 30 ottobre 2010, 11-12 novembre 2010 è emerso che: a) in uno dei cinque numeri verdi del servizio telefonico commerciale di Iren Mercato S.p.A. (800085355), dedicato all'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero, è assente il prescritto messaggio iniziale che chiarisca che è proprio e solo quella l'attività per cui vengono fornite informazioni; b) in uno dei due numeri del servizio telefonico commerciale di AGSM Energia S.p.A. (800552866), relativo sia al servizio di maggior tutela che alla vendita ai clienti del mercato libero, pur essendovi un messaggio iniziale che specifica che il numero è relativo sia al servizio di maggior tutela che al mercato libero, è assente l'opzione esplicita che consenta di scegliere tra l'uno e l'altra, prescritta qualora sia presente l'albero fonico;
  • svolgendo entrambe le società in maniera integrata il servizio di maggior tutela e l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero, la mancanza di un messaggio iniziale atto a chiarire che vengono fornite informazioni solo in relazione all'attività di vendita sul mercato libero ovvero l'assenza dell'opzione esplicita che consenta di scegliere tra servizio di maggior tutela e attività di vendita sul mercato libero costituiscono presupposti per l'avvio nei loro confronti di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare due procedimenti rispettivamente nei confronti di Iren Mercato S.p.A. per accertare la violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), punto iii., della deliberazione n. 272/07 e nei confronti di AGSM Energia S.p.A. per accertare la violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), punto i., della deliberazione n. 272/07, ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  2. il responsabile dei procedimenti è, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 36/10 e del punto 5 dell'Allegato B alla medesima deliberazione, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. il termine di durata delle istruttorie è di 90 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente deliberazione;
  4. i provvedimenti finali saranno adottati entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine delle istruttorie, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti dei procedimenti presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  6. coloro che partecipano ai procedimenti producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente atto sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Iren Mercato S.p.A., con sede legale in Genova, via SS. Giacomo e Filippo, 7 (CAP 16122), alla società AGSM Elettricità S.p.A., con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, 8 (CAP 37133) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

24 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis