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Data pubblicazione: 01 ottobre 2010

Delibera 28 settembre 2010

ARG/elt 158/10

Rettifica delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni 2001, 2002, 2004 e 2005 per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.A. SIE Società Impianti Elettrici S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2010


Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009, ARG/elt 15/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 15/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 96/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 96/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2010, ARG/elt 84/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 84/10);
  • la comunicazione della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la Cassa) del 16 luglio 2010 prot. n. 2571 (prot. Autorità n. 26036 del 19 luglio 2010).

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa, stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.


Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/elt 15/09 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per SIE Società Impianti Elettrici S.r.l.;
  • con la deliberazione ARG/elt 96/09 l'Autorità ha determinato l'aliquota definitiva per l'anno 2007 e con la deliberazione ARG/elt 84/10 l'Autorità ha determinato l'aliquota definitiva per l'anno 2008 per la medesima società.

Considerato che:

  • con la comunicazione del 16 luglio u.s. la Cassa ha comunicato che, a seguito di una segnalazione dell'impresa, erano stati riscontrati alcuni errori nella determinazione del valore delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 2001 e 2004, che comportano il minor riconoscimento di costi sostenuti dall'impresa per 183.091,20 € per l'anno 2001 e 511.293 € per l'anno 2004;
  • la medesima comunicazione provvede alla rideterminazione delle aliquote di integrazione tariffaria conseguenti alla correzione degli errori segnalati; si evidenzia che la variazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 2001 e 2004 ha effetti anche sulle aliquote degli anni 2002 e 2005, per effetto della modifica del calcolo del patrimonio netto da ammettere a remunerazione;
  • i calcoli della Cassa portano a rideterminare le aliquote approvate con deliberazione ARG/elt 15/09 come segue:
  • per l'anno 2001 l'aliquota passa dai 25,46 centesimi di Euro per kWh approvati a 27,45;
  • per l'anno 2002 l'aliquota passa dai 28,56 centesimi di Euro per kWh approvati a 28,73;
  • per l'anno 2004 l'aliquota passa dai 22,73 centesimi di Euro per kWh approvati a 27,75;
  • per l'anno 2005 l'aliquota passa dai 30,48 centesimi di Euro per kWh approvati a 30,91.

Considerato che:

  • il ricalcolo delle aliquote di integrazione tariffaria oggetto del presente provvedimento non modifica gli importi da erogare in acconto ma modifica gli importi a conguaglio.

Ritenuto opportuno:

  • rideterminare le aliquote di integrazione tariffaria definitive relative agli anni 2001, 2002, 2004 e 2005 di SIE Società Impianti Elettrici S.r.l., secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  • dare mandato alla Cassa di ricalcolare i conguagli tra gli importi erogati in acconto e gli importi dovuti sulla base delle aliquote di integrazione tariffaria approvate in via definitiva, come corrette nel presente provvedimento

DELIBERA

  1. di rideterminare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative agli anni 2001, 2002, 2004 e 2005, per ogni kWh venduto dall'impresa SIE Società Impianti Elettrici S.r.l., secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  2. di dare mandato alla Cassa di ricalcolare l'importo a conguaglio dell'impresa, utilizzando le aliquote corrette come previsto al precedente punto 1;
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento.


28 settembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati:


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