Data pubblicazione: 30 settembre 2010
Delibera 28 settembre 2010
ARG/gas 153/10
Aggiornamento per il trimestre ottobre - dicembre 2010 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 settembre 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2010, ARG/gas 89/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 89/10);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2010, ARG/gas 95/10.
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
- tale previsione trova conferma nell'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale e in quanto definito dall'Autorità nel TIVG.
Considerato inoltre che:
- l'articolo 6 del TIVG ha stabilito i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCIt calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
- QCI, pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
- QEt, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo;
- la deliberazione ARG/gas 89/10 ha modificato l'articolo 6, comma 2 del TIVG, prevedendo che, con riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale applicabili nell'anno termico 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011, il parametro QE0 sia moltiplicato per un coefficiente K pari a 0,925;
- il medesimo articolo 6 del TIVG ha inoltre previsto che l'elemento QEt e la componente CCIt siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'indice dei prezzi di riferimento It relativo al gas naturale, calcolato ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del TIVG, per il trimestre ottobre - dicembre 2010, è pari a 0,997.
- l'articolo 8 del TIVG ha stabilito che la componente di trasporto QTi,t nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario come somma dei seguenti elementi:
- QTFi, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto di cui ai valori della Tabella n. 5 del TIVG;
- QTVt, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4 del TIVG;
- il medesimo articolo 8 del TIVG ha inoltre previsto che l'elemento QTVt sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.
Ritenuto che sia:
- necessario per il trimestre ottobre - dicembre 2010 aggiornare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 5 del TIVG:
- relativamente alla componente CCIt, di cui all'articolo 6 del TIVG, prevedendo una diminuzione, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,068953 euro/GJ dell'elemento QEt, diminuzione pari a 0,002656 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc;
- relativamente alla componente QTi,t, di cui all'articolo 8 del TIVG, prevedendo una diminuzione, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,000569 euro/GJ dell'elemento QTVt, diminuzione pari a 0,000022 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc.
DELIBERA
Articolo 1
Aggiornamento per il trimestre ottobre - dicembre 2010 della componente di commercializzazione all'ingrosso CCIt
1.1 Per il trimestre ottobre - dicembre 2010, i valori dell'elemento QEt e della componente CCIt di cui all'articolo 6 del TIV sono fissati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
Articolo 2
Aggiornamento per il trimestre ottobre - dicembre 2010 dell'elemento QTVt
2.1 Per il trimestre ottobre - dicembre 2010, il valore dell'elemento QTVt, di cui all'articolo 8 del TIVG è pari a 0,062978 euro/GJ.
Articolo 3
Disposizioni finali
3.1. Il presente provvedimento, pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore l'1 ottobre 2010.
28 settembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis