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Data pubblicazione: 25 novembre 2010

Delibera 11 novembre 2010

VIS 139/10

Chiusura del procedimento avviato nei confronti della società Public Power Corporation S.A. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 23 ottobre 2008, VIS 98/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 novembre 2010

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto - legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
  • il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008, che ha sostituito il decreto 24 ottobre 2005;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2008, VIS 98/08.

Fatto
 

  1. L'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili. Tale obbligo si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione alle condizioni definite dall'Autorità. Il medesimo articolo, al comma 3, prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (c.d. certificati verdi).
  2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 387/03, il GSE - Gestore Servizi Energetici S.p.A. - una volta verificato l'adempimento, relativo all'anno precedente, dell'obbligo dell'articolo 11 suddetto - deve comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti. A tali soggetti l'Autorità applica sanzioni, ai sensi della legge n. 481/95.
  3. Con nota 30 giugno 2008 (prot. 0019181) e 20 agosto 2008 (prot. 0025484), il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ha segnalato all'Autorità il mancato adempimento da parte di Public Power Corporation S.A. dell'obbligo di acquisto di n. 1450 certificati verdi insorto nell'anno 2007 e relativo all'energia importata nel corso dell'anno 2006.
  4. Con deliberazione 23 ottobre 2008, VIS 98/08, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Public Power Corporation un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato adempimento dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  5. Con nota 13 ottobre 2009 (prot. 59395), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
  6. Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita, oltre alla documentazione richiamata nella deliberazione VIS 98/08, la nota della società Public Power Corporation 26 ottobre 2009 (prot. 62417) e la memoria della medesima società 27 ottobre 2009 (prot. 62621).
  7. Inoltre, con nota 6 ottobre 2010 (prot. 33554/A), il GSE S.p.A. ha comunicato all'Autorità che l'obbligo di acquisto dei certificati verdi per l'operatore Public Power Corporation, per l'anno 2007, si riduce da 1.450 a 0 certificati verdi, per l'effetto del riconoscimento delle garanzie di origine relative all'energia elettrica importata dalla Grecia anche nel primo semestre dell'anno 2006.

  8. Valutazione giuridica



  9.  
  10. L'illecito contestato è di mera condotta, di carattere omissivo, e si perfeziona nel momento in cui i soggetti obbligati all'acquisto dei certificati verdi - invitati a regolarizzare la propria posizione dal GSE S.p.A. che effettua la verifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 387/03 - non ottemperano a tale obbligo.
  11. Come attestato dal GSE nella nota 6 ottobre 2010 (prot. 33554/A), per effetto del riconoscimento delle garanzie di origine relative all'elettricità importata nell'anno 2006 dalla Grecia, la società Public Power Corporation è esente dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi relativo all'anno 2007.
  12. Pertanto, non sussiste la violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99

 

DELIBERA

  1. non sussiste la violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 da parte di Public Power Corporation S.A. con riferimento all'energia importata per l'anno 2006;
  2. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Public Power Corporation S.A., Agissilaou 56-58, 104 36 Atene, Grecia e Via Chalkokondyli 30, 104 32 Atene, Grecia e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 novembre
Il Presidente: Alessandro Ortis


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