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Data pubblicazione: 24 novembre 2010

Delibera 05 novembre 2010

VIS 135/10

Chiusura del procedimento avviato nei confronti della società Gorla S.p.A. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 dicembre 2009, VIS 164/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 novembre 2010

Visti: ·       

  • gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
  • l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS n. 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08), recante "Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133";
  • la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09), recante "Criteri e modalità dell'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; semplificazioni per la vigilanza di primo livello";
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 164/09 (di seguito: deliberazione VIS 164/09), recante "Intimazione ad adempiere agli obblighi informativi di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 dicembre 2008, VIS 109/08 e avvio di un procedimento per l'accertamento della violazione del divieto di traslazione d'imposta stabilito dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e l'adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti della società Gorla S.p.A.";
  • la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, GOP 48/10 (di seguito: deliberazione GOP 48/10), che dispone il "Conferimento ad interim dell'incarico di Coordinatore del Gruppo di Lavoro e del Nucleo Operativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sul divieto di traslazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112".

Considerato che:

  • in dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico, l'articolo 81, comma 16 ss., del decreto-legge n. 112/08 ha disposto una maggiorazione dell'aliquota IRES a carico degli operatori economici attivi nei settori dell'energia che rispondono agli specifici requisiti ivi indicati, imponendo che il maggior onere derivante dall'inasprimento del gravame fiscale debba rimanere a carico degli operatori economici incisi;
  • per evitare che tale finalità venga frustrata, la previsione dell'addizionale IRES è stata accompagnata dall'introduzione, al comma 18 del citato articolo 81, del divieto di traslare sui consumatori l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta (di seguito: divieto di traslazione d'imposta) e dalla contestuale attribuzione all'Autorità del compito di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto da parte degli operatori economici interessati;
  • in attuazione delle suddette previsioni legislative, con deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione;
  • nonostante il sollecito effettuato dal Nucleo Operativo, con nota in data 23 giugno 2009 (prot. Autorità n. 35371del 23.06.2009), la società Gorla non ha trasmesso all'Autorità, le informazioni e i documenti richiesti ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione VIS 109/08;
  • con deliberazione VIS 164/09, pertanto, l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di Gorla  per l'accertamento dell'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta previsto dall'art. 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e per l'adozione degli opportuni provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, intimando al contempo alla suddetta società di adempiere agli obblighi informativi di cui alla deliberazione VIS 109/08;
  • Gorla ha effettuato il caricamento dei dati e la trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti in data 02.02.2010;
  • con nota con nota del 23 aprile 2010 (prot. Autorità n. 16348 del 23.04.2010), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01;
  • sulla base delle analisi effettuate dagli Uffici è emersa una variazione positiva del margine di contribuzione del secondo semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007 che, tuttavia, risulta completamente assorbita dalla variazione in aumento delle altre componenti reddituali negative della società;
  • nel caso in esame non è configurabile il presupposto di una traslazione del maggior onere d'imposta sui prezzi al consumo né, di conseguenza, vi sono i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 prospettati nel punto 1, lett. b), della deliberazione VIS 164/09

 

DELIBERA

  1. la società Gorla non ha violato, nel secondo semestre del 2008, il divieto di traslazione previsto dall'art. 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08;
  2. non si ravvisano i presupposti per l'adozione di provvedimenti di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 prospettati nel punto 1 lett. b) della deliberazione VIS 164/09;
  3. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Gorla S.p.A., con sede legale in Via Milano, 100 - 22063 Cantù (CO), e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

5 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis