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Data pubblicazione: 24 novembre 2010

Delibera 05 novembre 2010

VIS 132/10

Chiusura del procedimento avviato nei confronti della società Enercom S.r.l. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 21 dicembre 2009, VIS 157/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 novembre 2010   

Visti:

  • gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
  • l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS n. 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08), recante "Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133";
  • la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09), recante "Criteri e modalità dell'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; semplificazioni per la vigilanza di primo livello";
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 157/09 (di seguito: deliberazione VIS 157/09), recante "Avvio di un procedimento per l'accertamento della violazione del divieto di traslazione d'imposta stabilito dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e l'adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti della società Enercom  S.r.l.";
  • la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, GOP 48/10 (di seguito: deliberazione GOP 48/10), che dispone il "Conferimento ad interim dell'incarico di Coordinatore del Gruppo di Lavoro e del Nucleo Operativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sul divieto di traslazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112".

Considerato che:

  • in dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico, l'articolo 81, comma 16 ss., del decreto-legge n. 112/08 ha disposto una maggiorazione dell'aliquota IRES a carico degli operatori economici attivi nei settori dell'energia che rispondono agli specifici requisiti ivi indicati, imponendo che il maggior onere derivante dall'inasprimento del gravame fiscale debba rimanere a carico degli operatori economici incisi;
  • per evitare che tale finalità venga frustrata, la previsione dell'addizionale IRES è stata accompagnata dall'introduzione, al comma 18 del citato articolo 81, del divieto di traslare sui consumatori l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta (di seguito: divieto di traslazione d'imposta) e dalla contestuale attribuzione all'Autorità del compito di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto da parte degli operatori economici interessati;
  • in attuazione delle suddette previsioni legislative, con deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione;
  • dall'analisi dei dati trasmessi da Enercom è emersa una variazione positiva del margine di contribuzione del secondo semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre del 2007;
  • alla richiesta di motivazioni avanzata dal Nucleo Operativo, in data 18 novembre 2009 (prot. Autorità n. 68365 del 18.11.2009), la società ha risposto, con lettera del 26 novembre 2009 (prot. Autorità n. 70949 del 30.11.2009), confermando l'esistenza di una variazione positiva del margine semestrale e riconducendo la stessa ad una errata fatturazione di un conguaglio, relativo al periodo gennaio 2006-marzo 2007;
  • le motivazioni addotte dalla società hanno richiesto approfondimenti finalizzati ad appurare le dinamiche attive e passive attribuibili ai suddetti conguagli, nonché l'entità e la rilevanza degli effetti netti di suddette dinamiche sul margine semestrale della società;
  • con deliberazione VIS 157/09, pertanto,  l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di Enercom per l'accertamento dell'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta  previsto dall'art. 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e per l'adozione degli opportuni provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
  • nel corso dell'istruttoria, oltre alla documentazione menzionata nella deliberazione di avvio del procedimento, è stata acquisita da parte di Enercom, la nota del 14 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 2635 del 19.01.2010);
  • con nota del 23 aprile 2010 (prot. Autorità n. 16347 del 23.04.2010), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01;
  • sulla base della documentazione e dei dati inviati da Enercom, le analisi effettuate dagli Uffici hanno evidenziato una variazione negativa del margine del secondo semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007, imputabile ad un effetto prezzo negativo derivante da un aumento dei prezzi di acquisto maggiore dell'aumento dei prezzi di vendita;
  • nel caso in esame non è configurabile il presupposto di una traslazione del maggior onere d'imposta sui prezzi al consumo né, di conseguenza, vi sono i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 prospettati nel punto 1, lett. b), della deliberazione VIS 157/09

 

DELIBERA

  1. la società Enercom non ha violato, nel secondo semestre del 2008, il divieto di traslazione previsto dall'art. 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08;
  2. non si ravvisano i presupposti per l'adozione di provvedimenti di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 prospettati nel punto 1 lett. a) della deliberazione VIS 157/09;
  3. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Enercom S.r.l. con sede legale in Via Santa Chiara, 9 - 26013 Crema (CR), e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

5 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis