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Data pubblicazione: 24 novembre 2010

Delibera 05 novembre 2010

VIS 124/10

Accertamento della traslazione d’imposta, nel secondo semestre 2008, e adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti della società Bruschi & Muller S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 novembre 2010

Visti:

  • gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
  • l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08), recante "Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133";
  • la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09), recante "Criteri e modalità dell'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; semplificazioni per la vigilanza di primo livello";
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 149/09 (di seguito: deliberazione VIS 149/09), recante "Avvio di un procedimento per l'accertamento della violazione del divieto di traslazione d'imposta stabilito dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e l'adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti della società Bruschi & Muller S.r.l.";
  • la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, GOP 48/10 (di seguito: deliberazione GOP 48/10), che dispone il "Conferimento ad interim dell'incarico di Coordinatore del Gruppo di Lavoro e del Nucleo Operativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sul divieto di traslazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112".

Fatto

  1. Dall'analisi dei dati trasmessi da Bruschi & Muller ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione VIS 109/08, è emersa una variazione positiva del margine di contribuzione del II semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007.
  2. Alla richiesta di motivazioni avanzata dal Nucleo Operativo, in data 16 novembre 2009 (prot. Autorità n. 67491 del 16.11.2009), la società ha risposto, con lettera del 30 novembre 2009 (prot. Autorità n. 71331 del 01.12.2009), confermando l'esistenza di una variazione positiva del margine semestrale e imputando la stessa a "concessioni di maggior dilazioni nei pagamenti", ad un aumento dei volumi di vendita riferito all'anno 2008 nonché a migliori condizioni di approvvigionamento dei prodotti.
  3. Non essendo le motivazioni addotte dalla società idonee ad escludere un'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta, si è reso necessario procedere ad ulteriori accertamenti al fine di appurare l'entità e la rilevanza in termini di possibile traslazione della variazione del margine di contribuzione riscontrata nel II semestre 2008, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della deliberazione VIS 133/09.
  4. Con deliberazione VIS 149/09, pertanto, l'Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di Bruschi & Muller per l'accertamento dell'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta previsto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e per l'adozione degli opportuni provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95.
  5. Nel corso dell'istruttoria, oltre alla documentazione menzionata nella deliberazione di avvio del procedimento, è stata acquisita una nota di Bruschi & Muller dell'8 aprile 2010 (prot. Autorità n. 14776 del 12.04.2010).
  6. Con nota dell'1 giugno 2010 (prot. Autorità n. 20948 del 01.06.2010), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01.
  7. La società non ha chiesto l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01 né ha replicato alle risultanze istruttorie.


Valutazioni

  1. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico, l'articolo 81, comma 16 ss., del decreto-legge n. 112/08 ha disposto una maggiorazione dell'aliquota IRES a carico degli operatori economici attivi nei settori dell'energia che rispondono agli specifici requisiti ivi indicati, imponendo che il maggior onere derivante dall'inasprimento del gravame fiscale debba rimanere a carico degli operatori economici incisi.
  2. Per evitare che tale finalità venga frustrata, la previsione dell'addizionale IRES è stata accompagnata dall'introduzione, al comma 18 del citato articolo 81, del divieto di traslare sui consumatori l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta (di seguito: divieto di traslazione d'imposta) e dalla contestuale attribuzione all'Autorità del compito di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto da parte degli operatori economici interessati.
  3. In attuazione delle suddette previsioni legislative, con deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione.
  4. L'analisi effettuata dall'Autorità si concentra sulle variazioni dei margini e in particolare sulle dinamiche dei prezzi, in quanto indicatori di traslazione, lasciando gli operatori liberi di aumentare i prezzi e i margini dei prodotti commercializzati e, quindi, di farsi liberamente concorrenza fra loro con l'unico limite che i prezzi da questi praticati non incorporino anche l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta, in violazione della legge.
  5. Nel caso di Bruschi & Muller, dalle analisi effettuate dagli Uffici sono emersi:
  • ­una variazione positiva del margine nel II semestre 2008 (pari a 512.305,86 euro), rispetto al corrispondente semestre 2007;
  • ­un incremento del prezzo medio di vendita unitario del "gasolio" nel II semestre 2008 (+0,0952 euro/Kg) rispetto al corrispondente semestre 2007, maggiore rispetto a quello registrato per il prezzo medio di acquisto dello stesso prodotto nei medesimi semestri (+0,0682 euro/Kg).
  1. Per valutare quanto del miglioramento della posizione economica dell'impresa sia attribuibile alla dinamica dei prezzi e quanto alla dinamica dei volumi, si è tenuto conto della flessione dei volumi di vendita subita dalla società nel II semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007 (per un valore pari a 184.850,18 euro).
  2. E' stata data rilevanza ai maggiori costi sostenuti da Bruschi & Muller durante il II semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007 (pari a 211.720,70 euro).
  3. Sono state, altresì, tenute in debito conto le concessioni di maggiori dilazioni nei pagamenti, dando rilievo, nell'analisi, all'incremento (di 62.891,00 euro) della voce del conto economico "interessi e oneri finanziari - d) altre imprese" registrato nel 2008  rispetto al 2007, che comunque è risultato ben inferiore rispetto all'incremento del margine rilevato.
  4. Sono stati, infine, considerati gli effetti conseguenti al cambio del criterio di valutazione delle scorte di prodotti petroliferi introdotto dal decreto-legge n. 112/08.
  5. Pur tenendo conto della flessione dei volumi di vendita, dell'incremento dei costi, dell'incremento di "interessi e oneri finanziari - d) altre imprese" e del cambio del criterio di valutazione delle scorte di prodotti petroliferi, è residuata ugualmente una variazione positiva (pari a 232.302,82 euro) attribuibile all'aumento dei  prezzi di vendita praticati.
  6. Scomputando da detta variazione il correlato onere impositivo di 168.605,39 euro (composto da IRES ordinaria per 140.496,75 euro e relativa addizionale per 28.108,64 euro) è stato ottenuto un incremento del Risultato netto di 63.697,43 euro ascrivibile ai prezzi praticati.
  7. Pertanto, i prezzi di vendita praticati da Bruschi & Muller hanno consentito alla stessa di recuperare integralmente l'onere derivante dall'addizionale di imposta (pari a 21.197,00 euro).
  8. Di conseguenza sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 prospettati nel punto 1, lett. b), della deliberazione VIS 149/09

DELIBERA

  1. si accerta che la società Bruschi & Muller S.r.l. ha violato il divieto previsto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08, nel secondo semestre 2008, per un importo pari a 21.197,00 euro;
  2. si ordina a Bruschi & Muller S.r.l. di adottare le misure idonee ad eliminare gli effetti prodotti dalla violazione di cui al punto 1, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento;
  3. si ordina, altresì, a Bruschi & Muller S.r.l. di comunicare all'Autorità:
    1. entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, un piano contenente l'indicazione dettagliata delle misure che la società ha intrapreso o che intende intraprendere per adempiere alla prescrizione di cui al precedente punto 2, con espressa previsione dei tempi necessari e degli effetti che tali misure avranno sulla società e sui consumatori;
    2. entro 9 (nove) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, una relazione finale con le prove documentali del rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti dal piano di restituzione di cui alla precedente lettera a);
  4. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa notificazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Bruschi & Muller S.r.l., con sede legale in Via S. Zeno, 201/A - Brescia 25124.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.


5 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis