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Data pubblicazione: 14 luglio 2010

Delibera 09 luglio 2010

ARG/gas 105/10

Determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas diversi da gas naturale in alcuni comuni serviti dalla società BRAGAS S.r.l., per gli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008 a seguito procedimento avviato con deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 2 novembre 2009, VIS 115/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 luglio 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 173/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2006, n. 219/06 (di seguito: deliberazione n. 219/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009 VIS 115/09 (di seguito: deliberazione VIS 115/09).

Considerato che:

  • con deliberazione VIS 115/09 è stato avviato un procedimento nei confronti della società BRAGAS S.r.l. volto a:
    1. accertare quali condizioni tariffarie siano state applicate, siano applicate o avrebbero dovuto essere applicate in relazione alla fornitura di gas diversi dal naturale dalla società nelle località di Lusigliè (TO), Cavallerleone (CN), nella frazione Madonna del Pilone del comune di Cavallermaggiore (CN), Prunetto (CN), Castellino Tanaro (CN), Feisoglio (CN), San Benedetto Belbo (CN), Niella Belbo (CN), Cravanzana (CN), Bosia (CN), Gottasecca (CN) e Cigliè (CN), nel periodo che va dall'anno termico 2001-2002, o dall'anno di prima fornitura, se successivo, all'anno termico 2007/2008;
    2. determinare, in relazione alle località di cui al precedente punto, rispettivamente ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12 della deliberazione n. 173/04, le tariffe per gli anni termici dal 2001-2002 al 2007-2008, relative alla fornitura di gas diversi dal gas naturale;
  • nel corso del procedimento sono  state accertate le condizioni tariffarie applicate nei periodi considerati  in relazione alla fornitura di gas diversi dal naturale nelle località di cui alla lettera a. del precedente punto;
  • con nota del 16 novembre 2009 (prot. Autorit. 68677) la società BRAGAS SRL ha chiesto che i propri rappresentanti vengano sentiti in audizione finale;
  • con lettera del 20 maggio 2010 (prot. Autorità 19572), gli uffici dell'Autorità hanno effettuato la comunicazione prevista dall'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01 alla società BRAGAS S.r.l., comunicando le modalità di determinazione e i valori tariffari definiti ad inizio di ciascun anno termico, indicando anche la data di convocazione di audizione finale;
  • sono state acquisite le dichiarazioni rese durante l'audizione finale svoltasi in data 08 giugno 2010 nonché la nota trasmessa dalla medesima società BRAGAS SRL in data 10 giugno 2010 (prot. Autorità 22646);
  • con lettera del 16 giugno 2010 (prot. Autorità 22604) gli uffici dell'Autorità hanno fornito alla società BRAGAS S.r.l. ulteriori chiarimenti circa la determinazione del valore di materia prima.

Ritenuto che sia necessario:

  • ritenere validi per gli anni, fino all'anno termico 2006/2007, coperti dal periodo di avviamento, i valori tariffari applicati dalla società BRAGAS S.r.l., come dalla stessa comunicati, secondo quanto indicato nella Tabella 1;
  • fissare, per l'anno termico 2007/2008, pur compreso nel periodo di avviamento, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 12.7.2 della deliberazione n. 173/04, introdotte con la deliberazione n. 219/06, valori tariffari in riferimento al contesto distributivo in cui è prestato il servizio, secondo quanto indicato nella Tabella 1;
  • determinare, per tutti gli altri anni, non coperti dal periodo di avviamento, le condizioni di fornitura di gas diversi da gas naturale, sulla base dei dati comunicati dalla società BRAGAS S.r.l. e nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 13 della deliberazione n. 237/00 e dall'articolo 12 della deliberazione n. 173/04, secondo quanto indicato nella Tabella 1

DELIBERA

  1. di determinare per la società BRAGAS S.r.l. le condizioni di fornitura di gas diversi da gas naturale, definite ad inizio di ciascun anno termico, secondo quanto indicato nella Tabella 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di prevedere che le condizioni di fornitura di gas diversi da gas naturale determinate ai sensi del precedente punto 1, siano applicate per i corrispondenti anni termici e siano aggiornate, in corso d'anno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  3. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società BRAGAS SRL;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni di seguito elencati, in persona del Sindaco pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza
    • ­Lusigliè (TO)
    • ­Cavallerleone (CN)
    • ­Cavallermaggiore (CN)
    • ­Prunetto (CN)
    • ­Castellino Tanaro (CN)
    • ­Feisoglio (CN)
    • ­San Benedetto Belbo (CN)
    • ­Niella Belbo (CN)
    • ­Cravanzana (CN)
    • ­Bosia (CN)
    • ­Gottasecca (CN)
    • ­Cigliè (CN);
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


9 luglio 2010
Il Presidente Alessandro Ortis


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