Data pubblicazione: 22 settembre 2010
Delibera 08 settembre 2010
VIS 104/10
Chiusura del procedimento avviato nei confronti della società Sorgenia S.p.A. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 dicembre 2007, n. 301/07
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 8 settembre 2010
Visti:
- l'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 aprile 1999, n. 42/99;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 301/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.
Fatto
- L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa dall'Autorità con deliberazione n. 227/07 ha evidenziato che Sorgenia S.p.A. ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non aver esposto il valore del c.d. coefficiente M (coefficiente di adeguamento tariffario alla quota altimetrica e alla zona climatica) nelle bollette destinate ai propri clienti finali, emesse nell'anno 2006, per 324 (trecentoventiquattro) località (ID 0035 Basciano; ID 0057 Borgo Ticino; ID 0061 Gattico; ID 0062 Invorio; ID 0066 Briga Novarese; ID 0068 Montebello Vicentino; ID 0069 Zermeghedo; ID 0071 Ossona; ID 0096 Limena; ID 0164 Veniano; ID 0199 Forli'; ID 0206 Santa Sofia; ID 0224 Puegnago Sul Garda; ID 0233 Tribiano; ID 0234 Medolago; ID 0247 Castelgomberto; ID 0248 Recoaro Terme; ID 0257 Chieve; ID 0270 Erbe'; ID 0282 Verderio Inferiore; ID 0307 Gazzada Schianno; ID 0308 Trezzano Sul Naviglio; ID 0412 Pagani; ID 0427 Casale Corte Cerro; ID 0429 Gravellona Toce; ID 0432 Loreggia; 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- Inoltre, non risultava che la predetta condotta fosse cessata, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla trasparenza dei propri documenti di fatturazione.
- Pertanto, con deliberazione n. 301/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Sorgenia, un procedimento per:
- irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di esporre in bolletta il valore del coefficiente M applicato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepito dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
- ordinare alla medesima società di indicare nelle bollette destinate ai propri clienti finali, cui deve applicarsi il predetto coefficiente, il valore del predetto coefficiente effettivamente praticato (punto 1, lettera b).
- Con la medesima deliberazione n. 301/07 (punto 2), l'Autorità ha, inoltre, intimato alla società di indicare, nelle more del procedimento, sin dalla prima fattura utile e per la località, il valore del coefficiente M applicato, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
- Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, è stata acquisita la seguente documentazione:
- nota di Sorgenia in data 9 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 420);
- memoria di Sorgenia in data 28 luglio 2009 (prot. Autorità n. 22544).
- Con nota in data 19 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 2720) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'art.16, comma 1, del dPR n. 244/01.
- Successivamente, è stato consentito a Sorgenia di depositare una ulteriore memoria in data in data 30 aprile 2010 (prot. Autorità n. 17227).
Valutazione giuridica
- Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita dall'Autorità con deliberazione n. 237/00, in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
- istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
- imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
- Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
- I valori di tale coefficiente sono stati fissati nell'Allegato 2 (richiamato dall'art.17, comma 1) alla deliberazione n. 237/00, in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
- L'art.17, comma 3, della medesima deliberazione ha integrato la disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas naturale, di cui alla deliberazione n. 42/99, prevedendo che il coefficiente M applicato sia riportato nella bolletta destinata ai clienti finali.
- Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto la disciplina sopra richiamata, ivi incluso l'obbligo di cui all'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare che:
- ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (art.1, commi 1 e 2);
- i medesimi esercenti offrano ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (art.1, comma 3).
- Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita è tenuto ad applicare il coefficiente M e ad esporne il valore nelle relative bollette, ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'art.1, commi 1 e 2, della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo).
- Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00, confermando tuttavia la disciplina sul coefficiente M di cui all'art.17 della deliberazione n. 237/00.
- Sorgenia avrebbe pertanto dovuto esporre il valore del coefficiente M nelle bollette emesse nell'anno 2006, destinate ai propri clienti finali serviti nella località sopra indicata.
- Invece, dalla documentazione acquisita, risulta - per espressa ammissione della parte - che la società ha omesso di esporre nelle predette bollette il valore del coefficiente M.
- Con la memoria del 30 aprile 2010, Sorgenia sostiene la correttezza della propria condotta sulla base di nuovi argomenti (rispetto a quelli formulati con la memoria del 28 luglio 2009, ritenuti insufficienti dal responsabile del procedimento).
- In particolare, la società sostiene di non essere tenuta all'obbligo di esporre il coefficiente M in quanto, per i seguenti motivi, non sarebbe tenuta all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite dall'Autorità:
- con riferimento a 82 (ottantadue) località, delle 324 (trecentoventiquattro) oggetto di contestazione, Sorgenia avrebbe servito, alla data del 31 dicembre 2006, solamente clienti finali caratterizzati da consumi superiori a 200.000 Smc/annui, ossia clienti esclusi dall'ambito di applicazione della deliberazione n. 207/02;
- con riferimento alle restanti 242 (duecento quarantadue) località, invece, la società avrebbe servito clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/annui, ma con i quali la società avrebbe concordato condizioni economiche di fornitura diverse da quelle definite dall'Autorità con la deliberazione n. 138/03.
- Le predette circostanze trovano riscontro in un significativo campione di contratti di fornitura trasmesso dalla stessa società con la citata memoria del 30 aprile 2010.
- Quanto sopra dimostra che la condotta di Sorgenia non è idonea:
- né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione n. 301/07;
- né a ledere i diritti dei propri clienti finali nei termini prospettati nella medesima deliberazione
DELIBERA
- non si ravvisa la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui all'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03;
- non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
- il presente provvedimento sarà notificato alla società Sorgenia S.p.A., Via Ciovassino 1, 20121 Milano, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.
8 settembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis