Data pubblicazione: 22 settembre 2010
Delibera 08 settembre 2010
VIS 103/10
Chiusura del procedimento avviato nei confronti della società Sato Service Energia S.r.l. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 dicembre 2007, n. 301/07
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 8 settembre 2010
Visti:
- l'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 aprile 1999, n. 42/99;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 301/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.
Fatto
- L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa dall'Autorità con deliberazione n. 227/07 ha evidenziato che Sato Service Energia S.r.l. ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non aver esposto il valore del c.d. coefficiente M (coefficiente di adeguamento tariffario alla quota altimetrica e alla zona climatica) nelle bollette destinate ai propri clienti finali, emesse nell'anno 2006, per per 5 (cinque) località (Ancarano - ID 1743; Civitella del Tronto - ID 1749; Comunanza - ID 6874 Maltignano - ID 1488; Sant'Egidio alla Vibrata - ID 1754).
- Inoltre, non risultava che la predetta condotta fosse cessata, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla trasparenza dei propri documenti di fatturazione.
- Pertanto, con deliberazione n. 301/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Sato Service Energia, un procedimento per:
- irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di esporre in bolletta il valore del coefficiente M applicato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepito dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
- ordinare alla medesima società di indicare nelle bollette destinate ai propri clienti finali, cui deve applicarsi il predetto coefficiente, il valore del predetto coefficiente effettivamente praticato (punto 1, lettera b).
- Con la medesima deliberazione n. 301/07 (punto 2), l'Autorità ha, inoltre, intimato alla società di indicare, nelle more del procedimento, sin dalla prima fattura utile e per la località, il valore del coefficiente M applicato, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
- Nel corso del procedimento la società non ha presentato alcuna memoria.
- Con nota in data 21 settembre 2009 (prot. Autorità n. 53976) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'art.16, comma 1, del dPR n. 244/01.
- In data 16 febbraio 2010, Sato Service Energia ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 64522).
- In data 13 marzo 2010 si è svolta l'audizione finale di cui agli artt.16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nell'ambito della quale è stato consentito alla società di depositare ulteriore documentazione acquisita in data 23 marzo 2010 (prot. Autorità n. 12465).
Valutazione giuridica
- Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita dall'Autorità con deliberazione n. 237/00, in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
- istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
- imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
- Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
- I valori di tale coefficiente sono stati fissati nell'Allegato 2 (richiamato dall'art.17, comma 1) alla deliberazione n. 237/00, in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
- L'art.17, comma 3, della medesima deliberazione ha integrato la disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas naturale, di cui alla deliberazione n. 42/99, prevedendo che il coefficiente M applicato sia riportato nella bolletta destinata ai clienti finali.
- Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto la disciplina sopra richiamata, ivi incluso l'obbligo di cui all'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare che:
- ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (art.1, commi 1 e 2);
- i medesimi esercenti offrano ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (art.1, comma 3).
- Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita è tenuto ad applicare il coefficiente M e ad esporne il valore nelle relative bollette, ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'art.1, commi 1 e 2, della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo).
- Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00, confermando tuttavia la disciplina sul coefficiente M di cui all'art.17 della deliberazione n. 237/00.
- Sato Service Energia avrebbe pertanto dovuto esporre il valore del coefficiente M nelle bollette emesse nell'anno 2006, destinate ai propri clienti finali serviti nella località sopra indicata.
- Invece, dalla documentazione acquisita, risulta - per espressa ammissione della parte - che la società ha omesso di esporre nelle predette bollette il valore del coefficiente M.
- Prima di tutto, Sato Service Energia eccepisce la tardività della notifica della deliberazione n. 301/07 in quanto avvenuta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 14 della legge n. 689/81.
- Quanto invece al merito della contestazione oggetto del procedimento, la società esclude la propria responsabilità argomentando quanto segue.
- Con riferimento alla località di Comunanza, la società avrebbe servito un solo cliente finale dotato di un correttore di volumi. A tale cliente, pertanto, non si applicherebbe la disciplina sul coefficiente M e quindi nemmeno l'obbligo di esposizione in bolletta.
- Per quanto riguarda le restanti località, Sato Service Energia sostiene di non essere tenuta ad applicare la predetta disciplina in quanto avrebbe concluso con i clienti finali serviti condizioni economiche di fornitura diverse da quelle stabilite dall'Autorità.
- In primo luogo, non può accogliersi l'argomento della tardività della notifica atteso che la disciplina dell'art. 14 della legge n. 689/81, come anche chiarito recentemente dal Consiglio di Stato, non trova applicazione ai procedimenti di questa Autorità.
- In secondo luogo, invece, le circostanze richiamate ai precedenti paragrafi 20 e 21 risultano provate dalla documentazione trasmessa da Sato Service Energia con la nota del 23 marzo 2010.
- Quanto sopra dimostra che la condotta della società non è idonea:
- né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione n. 301/07;
- né a ledere i diritti dei propri clienti finali nei termini prospettati nella medesima deliberazione
DELIBERA
- non si ravvisa la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui all'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03;
- non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
- il presente provvedimento sarà notificato alla società Sato Service Energia S.r.l., Via Del Bozzolo - Zona Industriale Basso Marino, 63100 Ascoli Piceno, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.
8 settembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis