Data pubblicazione: 01 luglio 2010
Delibera 30 giugno 2010
ARG/elt 101/10
Proroga del termine per l'invio delle informazioni di cui all’articolo 10bis.2 alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2008, ARG/elt 4/08, e richiesta di dati per il monitoraggio del fenomeno della morosità nel mercato retail dell’energia elettrica
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 giugno 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 (di seguito: delibera ARG/elt 191/09);
- il documento per la consultazione 29 aprile 2010, atto n. 10/10, recante "Linee guida per l'organizzazione di un sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale" (di seguito: DCO 10/10).
Viste:
- la nota della Direzione Mercati dell'Autorità del 14 maggio 2010 (prot. Autorità n.18937 del 14 maggio 2010), (di seguito: nota del 14 maggio 2010);
- le comunicazioni dei principali esercenti la vendita alla nota del 14 maggio 2010 (di seguito: comunicazioni degli esercenti la vendita).
Considerato che:
- l'articolo 10bis della deliberazione ARG/elt 4/08 definisce gli obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la vendita ai fini del monitoraggio del fenomeno della morosità nell'ambito del mercato dell'energia elettrica al dettaglio;
- in particolare il citato articolo 10bis stabilisce:
- al comma 10bis.1, che gli obblighi di monitoraggio si applichino a:
- tutti venditori iscritti all'elenco venditori di energia elettrica di cui alla deliberazione n. 134/07;
- gli esercenti la maggior tutela che servono più di 50.000 clienti finali alimentati in bassa tensione;
- al comma 10bis.2, che gli obblighi di comunicazione in capo ai suddetti esercenti ai fini del monitoraggio decorrano dal 15 luglio 2010;
- al comma 10bis.4, che la Direzione Mercati dell'Autorità definisca il dettaglio dei contenuti dei dati di cui al comma 10bis.2 della ARG/elt 4/08 e lo comunichi all'Acquirente unico ai fini della pubblicazione degli schemi dei dati da raccogliere sul proprio sito internet.
- al comma 10bis.1, che gli obblighi di monitoraggio si applichino a:
Considerato inoltre che:
- con la nota del 14 maggio 2010 la Direzione Mercati dell'Autorità, al fine di dar corso alle previsioni del citato comma 10bis.4 della deliberazione ARG/elt 4/08, ha comunicato ai soggetti di cui al comma 10bis.1 (di seguito: esercenti la vendita interessati) uno schema preliminare del contenuto delle informazioni di cui al comma 10 bis.2 della citata deliberazione (di seguito: schema preliminare);
- in esito alla nota di cui al precedente alinea sono pervenute alla Direzione Mercati dell'Autorità, da parte alcuni degli esercenti al vendita interessati, richieste di proroga del termine per l'invio della informazioni ai fini degli obblighi di monitoraggio di cui al comma 10bis.2 della delibera ARG/elt 04/08, nonché di chiarimento di alcune informazioni riportate nello schema preliminare;
- dalle comunicazioni degli esercenti la vendita che hanno risposto alla nota del 14 maggio 2010 si evince come:
- la richiesta di proroga discende dalla necessità, dati la quantità e il dettaglio delle informazioni contenute nello schema preliminare, di consentire la progettazione di procedure per l'estrazione dei dati richiesti;
- alcuni degli esercenti la vendita interessati hanno manifestato perplessità circa il contenuto di alcune delle informazioni riportato nello schema preliminare, evidenziando altresì che il monitoraggio della morosità dovrebbe essere implementato tenendo in considerazione gli esiti del DCO 10/10;
- la correttezza e completezza delle informazioni ai fini del monitoraggio della morosità di cui all'articolo 10bis della deliberazione ARG/elt 4/08 sono elementi fondamentali per consentire all'Autorità di effettuare efficacemente l'attività regolamentare in materia contenimento del rischio creditizio del mercato dell'energia elettrica al dettaglio.
Ritenuto opportuno:
- disporre, in ragione delle esigenze manifestate dagli esercenti la vendita, la proroga del termine di scadenza per l'invio all'Autorità delle informazioni di cui al comma 10bis.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, anche al fine di valutare compiutamente le istanze di modifica ed integrazione dello schema preliminare formulate dagli esercenti la vendita interessati;
- definire, alla luce della necessità per l'Autorità di disporre comunque di alcune informazioni ai fini del monitoraggio della morosità, un set minimo di dati che gli esercenti la vendita interessati sono tenuti ad inviare anche precedentemente al termine di cui al punto precedente;
- stabilire, in particolare, che il set minimo di dati corrisponda ai dati relativi all'andamento delle sospensioni proposti nello schema preliminare
DELIBERA
- di prorogare la scadenza di cui all'articolo 10bis, comma 10bis.2 della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 04/08 al 30 giugno 2011;
- di prevedere, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 3, comma 3.2 della deliberazione della ARG/elt 191/09, che i soggetti obbligati ai sensi del comma 10bis.1 della deliberazione ARG/elt 4/08 (di seguito: soggetti obbligati) siano tenuti, a decorrere dal 15 ottobre 2010 e fino al termine di cui al precedente punto 1, ad inviare, con il dettaglio specificato al punto successivo, i seguenti dati:
- il numero di punti di prelievo oggetto di richieste di sospensione;
- il numero di richieste di sospensione revocate per pagamento;
- il numero di sospensioni non effettuate per motivi diversi di cui allla precedente lettera b);
- il numero delle riattivazioni richieste;
- di prevedere che i dati di cui al punto 2 siano separatamente specificati:
- con dettaglio mensile;
- per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 lettere a) e b) del TIV;
- per area geografica;
- di prevedere che l'Acquirente Unico:
- pubblichi sul proprio sito internet, entro il 30 luglio 2010, gli schemi che i soggetti obbligati devono inviare, indicando altresì le modalità con cui i dati di cui al punto 3 dovranno essere trasmessi dai medesimi soggetti;
- trasmetta all'Autorità gli indicatori relativi all'andamento delle sospensioni a partire dal mese di ottobre, secondo le medesime modalità stabilite al comma 10bis.5 della deliberazione ARG/elt 4/08;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento.
30 giugno 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis