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Data pubblicazione: 26 luglio 2010

Delibera 16 luglio 2010

VIS 67/10

Chiusura del procedimento avviato nei confronti della società Asec Trade S.r.l. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 dicembre 2007, n. 301/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 luglio 2010

Visti:

  • l'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 aprile 1999, n. 42/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 301/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

Fatto

  1. L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa dall'Autorità con deliberazione n. 227/07 ha evidenziato che Asec Trade S.r.l., ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non aver esposto il valore del c.d. coefficiente M (coefficiente di adeguamento tariffario alla quota altimetrica e alla zona climatica) nelle bollette destinate ai propri clienti finali, emesse nell'anno 2006, per 2 (due) località (Camporotondo Etneo - ID 3444; Misterbianco - ID 5890).
  2. Inoltre, non risultava che la predetta condotta fosse cessata, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla trasparenza dei propri documenti di fatturazione.
  3. Pertanto, con deliberazione n. 301/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Asec Trade, un procedimento per:
    • ­ irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di esporre in bolletta il valore del coefficiente M applicato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepito dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
    • ­ ordinare alla medesima società di indicare nelle bollette destinate ai propri clienti finali, cui deve applicarsi il predetto coefficiente, il valore del predetto coefficiente effettivamente praticato (punto 1, lettera b).
  4. Con la medesima deliberazione n. 301/07 (punto 2), l'Autorità ha, inoltre, intimato alla società di indicare, nelle more del procedimento, sin dalla prima fattura utile e per la località, il valore del coefficiente M applicato, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
  5. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, è stata acquisita la seguente documentazione:
    • ­nota di Asec Trade in data 19 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 4546);
    • ­memoria difensiva di Asec Trade in data 3 marzo 2008 (prot. Autorità n. 6075).
  6. Con nota in data 19 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 2737) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'art.16, comma 1, del dPR n. 244/01.

  7. Valutazione giuridica



  8.  
  9. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita dall'Autorità con deliberazione n. 237/00, in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
    • ­istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
    • ­imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
  10. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
  11. I valori di tale coefficiente sono stati fissati nell'Allegato 2 (richiamato dall'art.17, comma 1) alla deliberazione n. 237/00, in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
  12. L'art.17, comma 3, della medesima deliberazione ha integrato la disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas naturale, di cui alla deliberazione n. 42/99, prevedendo che il coefficiente M applicato sia riportato nella bolletta destinata ai clienti finali.
  13. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto la disciplina sopra richiamata, ivi incluso l'obbligo di cui all'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00,  prevedendo, in particolare che:
    • ­ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (art.1, commi 1 e 2);
    • ­ i medesimi esercenti offrano ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (art.1, comma 3).
  14. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita è tenuto ad applicare il coefficiente M e ad esporne il valore nelle relative bollette, ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'art.1, commi 1 e 2, della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo).
  15. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00, confermando tuttavia la disciplina sul coefficiente M di cui all'art.17 della deliberazione n. 237/00.
  16. Asec Trade avrebbe pertanto dovuto esporre il valore del coefficiente M nelle bollette emesse nell'anno 2006, destinate ai propri clienti finali serviti nelle località sopra.
  17. Invece, dalla documentazione acquisita, risulta - per espressa ammissione della parte - che la società ha omesso di esporre nelle predette bollette il valore del coefficiente M.
  18. Con la memoria del 3 marzo 2008, Asec Trade sostiene di non essere tenuta all'obbligo di esporre il coefficiente M in quanto, all'epoca dei fatti oggetto di contestazione, nelle località in esame avrebbe fornito clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/anno, sottratti pertanto dall'ambito di applicazione della disciplina sul coefficiente M. In particolare, la società precisa che:
    • ­nella località di Camporotondo Etneo, avrebbe servito un solo cliente finale con consumi superiori a 2 milioni di Smc/anno, il cui impianto di misura era provvisto di un correttore dei volumi;
    • ­nella località di Misterbianco, avrebbe servito un solo cliente finale con consumi superiori a 400 mila Smc/anno.
  19. La società fornisce la prova di tali circostanze producendo:
    • ­copia dei contratti di fornitura con i predetti clienti finali;
    • ­copia delle fatture emesse nei confronti della società dalle imprese di distribuzione competenti nelle predette località, da cui emerge che i volumi di gas transitati sui rispettivi impianti erano diretti ai due soli clienti finali sopra richiamati.
  20. Quanto sopra dimostra che la condotta di Asec Trade, non è idonea:
    • ­né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione n. 301/07;
    • ­né a ledere i diritti dei propri clienti finali nei termini prospettati nella medesima deliberazione

 

DELIBERA

  1. non si ravvisa la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui all'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03;
  2. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
  3. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), e notificato alla società Asec Trade, Via C. Colombo 150/B, 95121 Catania, domiciliata presso gli Avv.ti Luigi Giuri e Marco Massimino, Studio Legale Bonora e Associati, Piazzetta U. Giordano 4, 20121 Milano.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni.

16 luglio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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