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Data pubblicazione: 04 maggio 2010

Delibera 29 aprile 2010

ARG/com 62/10

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di implementazione di un sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 aprile 2010

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 giugno 2003 (di  seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 giugno 2003 (di  seguito: direttiva 2003/55/CE);
  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di  seguito: direttiva 2009/72/CE);
  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di  seguito: direttiva 2009/73/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481(di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 settembre 2008, ARG/com 134/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 134/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009 GOP 71/09.

Considerato che:

  • l'articolo 23, comma 1, lettera h) delle direttiva 2003/54/CE e il medesimo articolo della direttiva 2003/55/CE impongono alle autorità di regolamentazione l'obbligo di controllare il livello di trasparenza e concorrenza dei mercati rispettivamente dell'energia elettrica e del gas naturale (di seguito: i mercati);
  • l'articolo 37, comma 1, lettera j) della direttiva 2009/72/CE e l'articolo 41, comma 1, lettera j) della direttiva 2009/73/CE prevedono che l'autorità di regolamentazione vigili sul grado e sull'efficacia di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio;
  • l'articolo 37, comma 4 della direttiva 2009/72/CE e l'articolo 41, comma 4 della direttiva 2009/73/CE stabiliscono che l'autorità di regolamentazione possa effettuare indagini sul funzionamento dei mercati, adottare ed imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati;
  • la legge n. 481/95 prevede che l'Autorità:
    1. studi l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi (articolo 2, comma 12, lettera i));
    2. pubblicizzi e diffonda la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali (articolo 2, comma 12, lettera l));
    3. abbia la facoltà, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di richiedere documenti e informazioni (articolo 12, comma 20, lettera a).
  • l'articolo 28 della legge n. 99/09 prevede che l'Autorità riferisca, entro il 30 gennaio di ogni anno, alle commissioni  parlamentari competenti sullo stato dei mercati;
  • l'Autorità, allo stato, effettua molteplici rilevazioni di dati e informazioni in relazione ai mercati della vendita al dettaglio.

Ritenuto opportuno:

  • tenuto conto dell'evoluzione della normativa primaria e della regolazione avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di implementazione di un sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale al fine, tra l'altro, di:
    1. verificare lo stato e l'evoluzione della concorrenza, nonché il funzionamento dei meccanismi regolatori e organizzativi nei mercati;
    2. garantire il corretto adempimento da parte dell'Autorità alle previsioni normative;
  • prevedere che, ai fini di minimizzazione degli oneri per gli operatori, l'implementazione del sistema del monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale avvenga considerando l'esigenza di armonizzare i dati e le informazioni raccolte dall'Autorità per le sue diverse finalità e al contempo consideri il processo di realizzazione del sistema centralizzato previsto dalla deliberazione ARG/com 134/08

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di implementazione di un sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale;
  2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché proceda:
    1. alla predisposizione di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza, in relazione allo sviluppo del procedimento;
    2. alla predisposizione di documenti per la consultazione di proposte di intervento individuate dall'Autorità;
    3. all'eventuale organizzazione di incontri con i soggetti interessati e le formazioni associative che li rappresentano, al fine di raccogliere elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti.
  3. di prevedere che la conclusione del procedimento di cui al punto  1, avvenga entro il 31 luglio 2011;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

29 aprile  2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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