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Data pubblicazione: 28 marzo 2011

Parere 15 dicembre 2010

PAS 34/10

Rilascio di parere al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 dicembre 2010

Visti:

  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10.

Considerato che:

  • con comunicazione in data 1 settembre 2010 la società Eni S.p.A. (di seguito Eni) ha comunicato la propria adesione alle misure per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio previste all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 130/10 ed ha contestualmente trasmesso una proposta di piano di realizzazione della capacità predisposto dalla società controllata Stogit S.p.A. (di seguito: Piano Eni) attraverso la quale Eni intende assolvere l'impegno secondo le disposizioni della lettera a) del comma citato;
  • con nota in data 21 ottobre 2010 (prot. Autorità 35387 del 25 ottobre 2010) la società Eni ha trasmesso ulteriori informazioni ed elementi in relazione al Piano Eni in seguito alla richiesta di integrazione formulata dal Ministero dello sviluppo economico, con nota in data 6 ottobre 2010 (prot. Autorità 33875 dell'8 ottobre 2010), anche sulla base delle valutazioni espresse al medesimo Ministero dagli Uffici dell'Autorità con nota in data 28 settembre 2009 (prot. Autorità 32425);
  • con nota in data 9 settembre 2010 (prot. Autorità n. 30737 del 13 settembre 2010) il Ministero dello sviluppo economico ha richiesto all'Autorità di esprimere il proprio parere sul piano al fine di provvedere alla sua accettazione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 130/10;
  • ai fini della formulazione del parere di cui al precedente alinea rilevano le disposizioni del decreto legislativo n. 130/10, riguardanti le modalità di predisposizione del piano ed il suo contenuto, nonché il complesso degli adempimenti e diritti connessi alla sua accettazione ed in particolare:
    • l'articolo 5, comma 1, che prevede che il soggetto che aderisce alle predette misure assume un impegno vincolante alla realizzazione delle nuove capacità di stoccaggio anche in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione;
    • l'articolo 5, comma 3, che prevede che il piano sia volto allo sviluppo della nuova capacità secondo criteri di efficacia, celerità ed efficienza, salvo i casi di insuperabili impedimenti tecnici;
    • l'articolo 5, comma 4, che prevede che nell'accettazione del piano si tiene preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal minor costo e dai minori tempi di realizzazione;
    • l'articolo 6, comma 7, che prevede che l'Autorità stabilisca i criteri per la remunerazione di tutti gli investimenti effettuati commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di stoccaggio;
    • l'articolo 5, comma 5, che prevede che il rispetto del piano sia oggetto di vigilanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza alla quale è intestato il potere di accertare le responsabilità del soggetto nei casi di omesso, ritardato, parziale od inesatto adempimento.

Considerato che:

  • in base alle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 130/10, il piano deve contenere gli elementi di costo necessari per la determinazione dei criteri di remunerazione degli investimenti e gli elementi funzionali alla valutazione dei progetti oggetto del piano con riferimento ai criteri di efficacia, celerità ed efficienza nonché del minor costo e dei minori tempi di realizzazione;
  • le informazioni trasmesse da Eni, anche sulla base delle integrazioni fornite con la citata nota del 21 ottobre 2010, non consentono una compiuta valutazione degli elementi di cui al precedente alinea anche a confronto con le informazioni in possesso dell'Autorità ed in particolare quelle contenute nel piano quadriennale degli investimenti della società Stogit, da ultimo trasmesso il 2 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 20323 del 27 maggio 2010);
  • il confronto fra il Piano Eni ed il piano quadriennale di cui al precedente alinea evidenzia, infatti, la presenza di significativi scostamenti delle grandezze fisiche ed economiche associate ai progetti di sviluppo che riguardano:
    • l'incremento della stima dei costi complessivi;
    • la riduzione della capacità di working gas resa disponibile a regime (ad esempio nel caso della concessione Fiume Treste B, C,C1);
    • lo slittamento dei tempi di messa in esercizio delle capacità;
    • alcune incongruenze sui valori della sovrappressione di esercizio;
  • con riferimento alle capacità di spazio oggetto del Piano Eni, dalle informazioni a disposizione dell'Autorità, risulta che una quota pari a 1.380 MSmc sia già stata resa disponibile, ancorché in via transitoria o temporanea, per il conferimento per l'anno termico in corso o per precedenti anni termici; e che la quota di capacità conferita per l'anno termico in corso risulterebbe pari a 940 MSmc, in luogo dei 690 MSmc indicati nella nota del 21 ottobre 2010.

Ritenuto che:

  • per quanto sopra considerato, anche ai fini dei successivi adempimenti dell'Autorità previsti dal decreto legislativo n. 130/10, il Piano Eni debba essere ulteriormente integrato successivamente con le informazioni necessarie ad individuare gli elementi economici e fisici relativi ai progetti oggetto del medesimo Piano in riferimento ai progetti oggetto dei piani di sviluppo, presentati dalla società Stogit nell'ambito dei procedimenti in materia di tariffe;
  • le informazioni integrative di cui al precedente alinea dovrebbero in particolare consentire la riconciliazione dei dati dei progetti contenuti nel citato piano quadriennale con quelli oggetto del Piano Eni con l'indicazione:
    • dei progetti presentati da Stogit ai fini del riconoscimento dei costi nell'ambito dei provvedimenti tariffari confluiti nel predetto Piano ovvero rimasti esclusi nonché dei progetti di nuova formulazione;
    • delle caratteristiche tecniche e prestazionali di ciascun progetto (con indicazione di elementi quali il valore della sovrappressione a regime, della variazione della prestazioni di punta di erogazione e della capacità di working gas, delle caratteristiche prestazionali a regime di ciascun sito di stoccaggio);
    • delle capacità già messe a disposizione del mercato, sia pure transitoriamente a titolo sperimentale, nell'anno termico 2010-2011 e nei precedenti anni termici;
    • dei dati di natura economica, con il dettaglio, per ciascun sito di stoccaggio oggetto del Piano Eni, dei costi che sono già stati inclusi nella proposta tariffaria presentata dalla società Stogit per l'anno 2011;
    • delle motivazioni degli scostamenti fra le informazioni contenute nel piano quadriennale e quelle contenute nel Piano Eni

 

DELIBERA

  1. di formulare al Ministero dello Sviluppo Economico il parere di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 nei termini di cui in motivazione;
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) decorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al punto 2 ovvero a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, qualora abbia luogo entro i predetti 60 giorni.

15 dicembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis