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Data pubblicazione: 30 giugno 2010

Parere 25 febbraio 2010

PAS 5/10

Parere dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166 in materia di sistemi di misura installati nell’ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 febbraio 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 20 novembre 2009, n. 166, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" (di seguito: legge n. 166/09) ed in particolare l'articolo 7;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2009, VIS 8/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09), e in particolare l'allegato B;
  • le note del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 gennaio 2010 (prot. Autorità n. A/7853 del 19 febbraio 2010) e del 22 febbraio 2010 (prot. Autorità n. A/8050 del 22 febbraio 2010) con cui il Ministero ha trasmesso all'Autorità lo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 166/09 e i relativi allegati.

Considerato che:

  • la legge n. 166/09 recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale e internazionale del gas naturale, dispone che i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale e che il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, è assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da adottare ai sensi del decreto legislativo n. 164/00;
  • con nota del 25 gennaio 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha richiesto il parere dell'Autorità in merito allo schema di decreto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 166/09;
  • con l'allegato B alla deliberazione ARG/gas 184/09, l'Autorità ha definito alcune disposizioni inerenti il servizio di misura sulle reti di trasporto del gas naturale per il periodo regolatorio 2010-2013, prevedendo gli opportuni adempimenti necessari.

Ritenuto opportuno:

  • esprimere parere favorevole alla proposta di schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 166/09;
  • formulare, con riferimento al medesimo schema di decreto, alcune osservazioni e proposte al fine di migliorare l'efficacia e precisare meglio la portata del provvedimento anche attraverso l'armonizzazione della disciplina ivi prevista dalla deliberazione ARG/gas 184/09

DELIBERA

  1. di esprimere parere favorevole allo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 166/09, che disciplina le modalità di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico con note del 25 gennaio 2010 (prot. Autorità n. A/7853 del 19 febbraio 2010) e del 22 febbraio 2010 (prot. Autorità n. A/8050 del 22 febbraio 2010);
  2. di formulare, con riferimento ai diversi articoli del soprarichiamato schema di decreto, le seguenti osservazioni e proposte:
    1. Articolo 2, comma 3: si propone di chiarire che il titolare dell'impianto realizza o adegua alle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto i sistemi di misura esistenti e pertanto si propone di aggiungere, dopo le parole "Il titolare dell'impianto realizza", le parole "o adegua";
    2. Articolo 2, comma 7: si propone di prevedere che la redazione dell'attestato di conformità da parte del titolare dell'impianto avvenga in occasione di ogni aggiornamento della normativa vigente, e pertanto di sostituire le parole "dalla data di entrata in vigore del presente decreto", con le parole "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro 180 giorni dall'aggiornamento della normativa vigente,";
    3. Articolo 5: si propone di sostituire al comma 1, le parole "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le parole "dalla data di approvazione del Piano di adeguamento e di manutenzione di cui all'articolo 6, comma 1";
    4. Articolo 6, comma 1: si propone di:
      1. prevedere, tra le finalità del piano di adeguamento e di manutenzione dei sistemi di misura, l'armonizzazione dei requisiti necessari per la realizzazione di un sistema di misura nazionale coordinato, e pertanto di aggiungere dopo le parole "per le funzioni di misura su base oraria e la tele trasmissione del dato, con protocollo condiviso con l'impresa maggiore di trasporto," le parole ", nonché per realizzare un sistema nazionale di misura armonizzato,";
      2. sostituire le parole "Piano di adeguamento" con le parole "Piano di adeguamento e di manutenzione";
    5. Articolo 6, comma 2: fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 166/09, che saranno emanate con ulteriore provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, sui criteri dei controlli metrologici relativi ai sistemi di misura, si propone che l'impresa maggiore di trasporto integri il Piano di adeguamento e manutenzione con l'indicazione di procedure idonee a gestire il mantenimento nel tempo delle specifiche funzionali dei sistemi di misura, e pertanto di aggiungere all'articolo 6, comma 2, dopo le parole "dei sistemi di misura stabilite dal presente decreto ministeriale.", le parole "Il piano presenta inoltre le procedure per il mantenimento nel tempo delle specifiche funzionali dei sistemi di misura.";
    6. Articolo 6: si propone di prevedere disposizioni in merito al caso di inadempimento al piano di adeguamento e di manutenzione da parte del titolare dell'impianto, e pertanto di aggiungere dopo il comma 2, il seguente comma3. In caso di inadempimento al Piano, l'impresa maggiore di trasporto, con la finalità di cui all'articolo 2, comma 9, segnala tempestivamente al Ministero e all'Autorità eventuali criticità per i seguiti di competenza".
  3. di trasmettere la presente delibera al Ministero dello Sviluppo Economico;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico.


25 febbraio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis