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Data pubblicazione: 15 dicembre 2009

Delibera 10 dicembre 2009

ARG/elt 188/09

Avvio di procedimento per l’adozione di misure per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili per i crediti maturati dagli esercenti il servizio di salvaguardia transitori nell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 125

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 dicembre 2009

Visti:

  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modifica e integrato (TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
  • il documento per la consultazione 23 luglio 2009, DCO 23/09 recante "Strumenti volti al contenimento del rischio creditizio per i venditori del mercato dell'energia elettrica e proposte di modifica della deliberazione ARG/elt 4/08 in tema di clienti non disalimentabili" (di seguito: DCO 23/09).


Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07:
  1. istituisce il servizio di salvaguardia a garanzia della continuità della fornitura ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la completa liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, non hanno scelto il proprio fornitore, o che nel periodo successivo, per qualsiasi motivo, rimangono senza fornitore e non hanno titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
  2. attribuisce al Ministro dello Sviluppo Economico, su proposta dell'Autorità, il potere di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare l'operatività del servizio, che deve essere svolto da società individuate in esito a procedure ad evidenza pubblica;
  3. ha posto in capo alle imprese distributrici territorialmente competenti, o alle società di vendita ad esse collegate (di seguito: esercenti la salvaguardia transitori), l'obbligo di erogare il servizio di salvaguardia sino all'effettiva operatività del sistema di cui alla precedente lettera (b);
  • gli esercenti la salvaguardia transitori hanno svolto il servizio nel periodo compreso tra l'1 luglio 2007 ed il 30 aprile 2008 (di seguito: periodo transitorio);
  • sono pervenute all'Autorità segnalazioni di imprese distributrici e società di vendita che, in qualità di esercenti la salvaguardia transitori, hanno evidenziato:
    • un anomalo incremento del fenomeno degli inadempimenti delle obbligazioni di pagamento (di seguito: morosità) relativo alla gestione dei rapporti di fornitura con i clienti transitoriamente serviti in salvaguardia;
    • la difficoltà di recuperare i crediti maturati nei confronti dei predetti clienti inadempienti, essendo concluso il periodo transitorio e non potendo disporre degli strumenti di tutela del credito previsti dalla deliberazione ARG/elt 4/08;
  • sebbene la morosità sia un fenomeno che rientra nel normale rischio di impresa, per cui l'ordinamento prevede già strumenti di tutela, e l'Autorità abbia manifestato, con il DCO 23/09, intenzione di introdurne altri adeguati alle specificità del settore dell'energia elettrica, tuttavia, il fenomeno segnalato dagli esercenti la salvaguardia transitori:
    • presenta elementi di straordinarietà che eccede il rischio fisiologico proprio dell'attività di distribuzione (o di vendita nel caso di imprese collegate);
    • potrebbe aver determinato per le imprese oneri che, in quanto derivanti dalla variazione di obblighi relativi al servizio universale, rilevano ai sensi dell'articolo 2, comma 19, lettera b), della legge n. 481/95.

 

Ritenuto opportuno

avviare un procedimento per l'adozione di misure idonee a garantire la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi ai crediti maturati dagli esercenti la salvaguardia transitori nell'adempimento degli obblighi posti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per l'adozione di misure per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi ai crediti maturati dagli esercenti la salvaguardia transitori, nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07;
  2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati;
  3. di pubblicare, contestualmente alla presente deliberazione, il documento per la consultazione recante "Meccanismo di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia transitori relativi ai crediti non altrimenti recuperabili", prevedendo che le osservazioni debbano pervenire entro i termini e le modalità ivi indicate;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

10 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis


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