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Data pubblicazione: 19 novembre 2009

Delibera 17 novembre 2009

ARG/elt 174/09

Aggiornamento, a decorrere dall’1 gennaio 2010, dei parametri di riferimento per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 novembre 2009

Visti:

  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 2004/8/CE, in materia di cogenerazione (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
  • il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia (di seguito: decreto legislativo n. 20/07);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 296/05 (di seguito: deliberazione n. 296/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2007, n. 307/07 (di seguito: deliberazione n. 307/07);
  • la decisione 21 dicembre 2006 della Commissione europea;
  • la decisione 19 novembre 2008 della Commissione europea;
  • gli esiti dei ricorsi presentati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/02.

Considerato che:

  • l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 42/02 prevede che i valori per i parametri di riferimento ηes, ηts,civ, ηts,ind, e i valori di LTmin e IREmin siano periodicamente aggiornati dall'Autorità, al fine di tenere conto dell'evoluzione tecnologica del settore;
  • ai sensi dell'articolo 3, commi 3.2, 3.3 e 3.4, della deliberazione n. 42/02, i valori dei parametri ηes, ηts,civ, ηts,ind, LTmin e IREmin assegnati inizialmente a ciascuna sezione rimangono fissi, ai fini dell'applicazione della medesima deliberazione:
    • per un periodo di dieci anni (quindici anni per le sezioni dotate di rete di distribuzione del calore utile prodotto) a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 42/02 per ciascuna sezione esistente;
    • per un periodo di quindici anni (venti anni per le sezioni dotate di rete di distribuzione del calore utile prodotto) dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, a seguito di nuova realizzazione o rifacimento;
  • con la deliberazione n. 296/05, l'Autorità ha aggiornato i valori dei parametri ηes, ηts,civ, ηts,ind, LTmin e IREmin per le sezioni entrate in esercizio nel biennio 2006-2007; e che, con la deliberazione n. 307/07, tali valori sono stati confermati anche per le sezioni entrate in esercizio nel biennio 2008-2009;
  • l'articolo 3, comma 3.6, della deliberazione n. 42/02 prevede che agli impianti di nuova realizzazione per i quali, alla fine di un periodo di vigenza dei valori di riferimento dei parametri ηes, ηts,civ, ηts,ind, LTmin e IREmin, sono state assunte obbligazioni contrattuali in valore relativamente alla maggior parte dei costi di costruzione, si applichino i valori di riferimento previsti per il periodo precedente;
  • continuano a mantenere validità le considerazioni esposte nella relazione tecnica alla deliberazione n. 42/02 e nella parte motiva della deliberazione n. 296/05 a sostegno della scelta dei valori dei parametri ηes, ηts,civ, ηts,ind, LTmin e IREmin;
  • i ricorsi presentati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/02, che contestavano la scelta, da parte dell'Autorità, dei valori del parametro ηes, sono stati respinti;
  • l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 20/07 prevede che, fino al 31 dicembre 2010, la cogenerazione ad alto rendimento sia la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, cioè la cogenerazione che soddisfa i requisiti definiti dall'Autorità con la deliberazione n. 42/02; e che, a decorrere dall'1 gennaio 2011, la cogenerazione ad alto rendimento è invece la cogenerazione che rispetta i requisiti previsti dall'Allegato III alla direttiva 2004/8/CE, ripresi dall'Allegato III al decreto legislativo n. 20/07;
  • la direttiva 2004/8/CE, come recepita dal decreto legislativo n. 20/07, non contiene tutti gli elementi necessari ai fini dell'applicazione della definizione di cogenerazione ad alto rendimento ivi inclusa.

Ritenuto opportuno:

  • non aggiornare i valori ad oggi vigenti dei parametri ηes, ηts,civ, ηts,ind, LTmin e IREmin, confermando i presupposti di cui alle predette deliberazioni e tenendo conto degli esiti dei ricorsi presentati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso la deliberazione n. 42/02, in attesa della completa definizione delle linee guida per l'applicazione della definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui alla direttiva 2004/8/CE;
  • prevedere, pertanto, che i valori dei parametri ηes, ηts,civ, ηts,ind, LTmin e IREmin da applicare nel caso di sezioni che entrano in esercizio nel 2010 siano i medesimi definiti dalla deliberazione n. 296/05, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 3.2 a 3.6, della deliberazione n. 42/02

DELIBERA

  1. i valori dei parametri ηes, ηts,civ, ηts,ind, LTmin e IREmin in vigore per l'anno 2010 sono i medesimi definiti dalla deliberazione n. 296/05, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 3.2 a 3.6, della deliberazione n. 42/02.
  2. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

18 novembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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