Data pubblicazione: 20 ottobre 2009
Delibera 09 ottobre 2009
ARG/gas 146/09
Integrazioni alle disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02 e 21 giugno 2005, n. 119/05 in materia di corrispettivi per il bilanciamento nei casi di utilizzo autorizzato di stoccaggio strategico
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 9 ottobre 2009
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
- il documento per la consultazione 15 giugno 2009, DCO 15/09, recante integrazioni alle disposizioni della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05 in materia di stoccaggio strategico (di seguito: DCO 15/09).
Considerato che:
- l'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che, nel caso in cui le imprese di vendita del gas naturale utilizzino capacità di trasporto e stoccaggio in eccesso rispetto a quanto impegnato, sono tenute a versare ai soggetti che svolgono le connesse attività di trasporto e di dispacciamento e di stoccaggio un corrispettivo determinato dall'Autorità ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi; e che tali corrispettivi sono definiti all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02 relativamente all'attività di trasporto e all'articolo 15 della deliberazione n. 119/05 relativamente all'attività di stoccaggio;
- la deliberazione n .119/05 stabilisce:
- al comma 15.3, i corrispettivi di bilanciamento che l'impresa di stoccaggio applica all'utente che, nel corso di un mese, abbia utilizzato una punta di erogazione superiore a quella di cui dispone; e che tali corrispettivi sono determinati in funzione del corrispettivo fPE di cui all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 50/06 (di seguito: fPE) opportunamente maggiorato in relazione del numero di giorni in cui l'utente ha usato la capacità in eccesso;
- al comma 15.10, i corrispettivi di bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi che l'impresa di stoccaggio applica all'utente che abbia effettuato prelievo di stoccaggio strategico, prevedendo fra l'altro che, nel caso di utilizzo autorizzato, l'utente versi i corrispettivi di cui al comma 15.3 senza le maggiorazioni ivi previste;
- al comma 14.4, che l'utente titolare di capacità di stoccaggio conferita per la modulazione dei clienti finali con consumi annui inferiori o pari a 200'000 Smc è tenuto a detenere in stoccaggio, al termine di ciascun mese della fase di erogazione, un quantitativo minimo di gas determinato, ai sensi dei commi successivi;
- la deliberazione n .137/02 prevede al comma 17.4, che, nei casi in cui l'utente abbia immesso presso un punto di entrata dagli stoccaggi una quantità di gas superiore alla relativa capacità di trasporto di cui dispone, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo di bilanciamento pari ad 1,25 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità presso tale punto moltiplicato per la capacità utilizzata in eccesso;
- a seguito dell'interruzione delle importazioni di gas prodotto in Russia, avvenuta tra il 6 ed il 20 gennaio 2009, sono pervenute agli uffici dell'Autorità, da parte di utenti del servizio di stoccaggio, richieste circa le modalità applicative della disciplina relativa ai corrispettivi di bilanciamento sopra richiamati nei casi in cui l'utente abbia utilizzato punta di erogazione da stoccaggio in misura superiore alla punta conferita in relazione a rilevanti eventi di forza maggiore;
- nelle more degli approfondimenti necessari in merito alle richieste degli utenti, con nota del 23 aprile 2009 (prot. n. 19893) la Direzione Mercati ha invitato a Stogit S.p.A. a sospendere l'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 15.3 relativamente al mese di gennaio 2009;
- con il documento DCO 15/09 l'Autorità, in considerazione di quanto segnalato dagli utenti, ha proposto alcune integrazioni alla disciplina sopra richiamata della deliberazione n. 119/05 nei casi in cui l'utilizzo delle capacità di stoccaggio in eccesso si verificasse in presenza di gas in stoccaggio dell'utente e fosse determinato da situazioni per le quali l'utente sia autorizzato all'utilizzo dello stoccaggio strategico;
- le osservazioni pervenute in risposta al DCO 15/09 hanno rilevato una generale condivisione delle proposte dell'Autorità ed, in alcuni casi, hanno rappresentato l'opportunità che sia valutata una più ampia revisione della disciplina dello stoccaggio strategico, e delle modalità di ripartizione dei ricavi connessi, anche in relazione alla prospettata realizzazione di un mercato di bilanciamento;
- nell'ambito più specifico della proposta sottoposta a consultazione le osservazioni pervenute hanno evidenziato:
- l'esigenza che non siano modificate, per effetto delle integrazioni proposte, le prestazioni di stoccaggio degli utenti che non si trovino nelle condizioni previste per la loro applicazione;
- l'opportunità di una corrispondente integrazione dei corrispettivi di bilanciamento previsti al comma 17.4 della deliberazione n. 137/02 sopra richiamato;
- talune valutazioni divergenti circa l'ambito temporale di applicazione delle integrazioni prospettate; in particolare, un soggetto ha rilevato l'opportunità che le integrazioni prospettate producano effetto anche antecedente al gennaio 2009, mentre un altro soggetto ne ha proposto la sola efficacia successiva.
Ritenuto che:
- sia opportuno integrare le disposizioni dell'articolo 15 della deliberazione n. 119/05 secondo gli orientamenti prospettati nel DCO 15/09, tenendo conto dell'opportunità che esse non abbiano effetti sulle disponibilità delle capacità della generalità degli utenti del servizio di stoccaggio, ed integrare in maniera corrispondente le disposizioni dell'articolo 17 della deliberazione n. 137/02;
- sia opportuno che le predette integrazioni abbiano effetto sui rapporti contrattuali non ancora conclusi e che conseguentemente le stesse trovino applicazione a decorrere dall'anno termico 2008/2009
DELIBERA
- di integrare l'articolo 15 della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05, con i seguenti commi:
"15.17 L'utente autorizzato all'erogazione di stoccaggio strategico può utilizzare, nei limiti dei quantitativi e delle capacità autorizzate, i volumi di gas in stoccaggio e la capacità di erogazione di cui dispone, anche oltre i limiti previsti dal comma 14.4. In tali casi l'utente versa i corrispettivi di bilanciamento di cui al comma 15.3, riproporzionati su base mensile, senza le maggiorazioni di cui al medesimo comma rispetto ai corrispettivi di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 50/06, applicati alla massima punta di erogazione utilizzata in eccesso, nei limiti autorizzati, rispetto alla punta di erogazione di cui dispone.
15.18 Per il periodo rimanente della fase di erogazione successivo all'utilizzo di gas e capacità di stoccaggio effettuato ai sensi del comma precedente, le disposizioni di cui al comma 15.3 si applicano considerando la capacità di punta di erogazione che sarebbe stata disponibile all'utente sulla base di una giacenza corrispondente ai limiti previsti al comma 14.4, ovvero, se minore, alla giacenza dell'utente aumentata dei quantitativi autorizzati. Alla punta di erogazione utilizzata in eccesso rispetto a quella disponibile all'utente fino alla punta calcolata ai sensi del precedente periodo si applicano i corrispettivi riproporzionati di cui al comma precedente.
15.19 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 15.17 e 15.18, l'utente interessato notifica all'impresa di stoccaggio l'avvenuta presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico della richiesta di autorizzazione all'utilizzo dello stoccaggio strategico, nonché i relativi quantità e capacità. La notifica deve avvenire entro un mese dall'evento che ha determinato l'utilizzo dello stoccaggio strategico."; - di integrare l'articolo 17 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 con l'aggiunta del seguente comma:
"17.4.1 Nei casi di cui al comma 15.17 della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05, l'impresa di trasporto, in luogo del corrispettivo di cui al comma precedente, applica un corrispettivo di bilanciamento pari all'ammontare del corrispettivo unitario di capacità presso tale punto riproporzionato su base mensile, moltiplicato per la massima capacità utilizzata dall'utente, entro i limiti della capacità autorizzata di cui al medesimo comma 15.17, nel mese e non preventivamente conferita."; - di prevedere che le integrazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 abbiano effetto a decorrere dall'anno termico 2008/2009, limitatamente ai soggetti che entro la data del 15 novembre 2009 abbiano notificato all'impresa di stoccaggio di aver presentato al Ministero dello Sviluppo Economico richiesta di autorizzazione all'utilizzo dello stoccaggio strategico;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
- di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo delle deliberazioni n. 119/05 e n. 137/02, come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
9 ottobre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis