Data pubblicazione: 29 settembre 2009
Delibera 28 settembre 2009
ARG/gas 136/09
Aggiornamento per il trimestre ottobre - dicembre 2009 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e proroga della componente relativa al servizio di trasporto (QTi)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 settembre 2009
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 28 marzo 2008, ARG/gas 39/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 39/08);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l’allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 82/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 82/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 135/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 135/09).
Considerato che:
- l’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- tale previsione trova conferma nell’attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale e in quanto definito dall’Autorità nel TIVG.
Considerato inoltre che:
- l'articolo 6 del TIVG ha stabilito i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all’ingrosso CCIt calcolata, in ciascun nel trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
- QCI, pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all’ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
- QEt, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo;
- il medesimo articolo 6 del TIVG ha inoltre previsto che l’elemento QEt e la componente CCIt siano aggiornati e pubblicati dall’Autorità prima dell’inizio di ciascun trimestre;
- i valori dell’elemento QEt e della componente CCIt sono al netto della maggiorazione prevista all’articolo 2 della deliberazione ARG/gas 39/08, compresa nella componente relativa agli oneri aggiuntivi QOA, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d) del TIVG;
- l’articolo 7, comma 5, della deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 prevede che i criteri di calcolo della componente CCIt di cui all’articolo 6 del TIVG si applichino a decorrere dall’1 ottobre 2009;
- l’indice dei prezzi di riferimento It relativo al gas naturale, calcolato ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del TIVG, per il trimestre ottobre – dicembre 2009, è pari a 0,693;
- con deliberazione ARG/gas 135/09, l’Autorità ha prorogato le tariffe di trasporto del gas naturale fino al 31 dicembre 2009.
Ritenuto che sia necessario:
- per il trimestre ottobre –dicembre 2009, aggiornare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all’articolo 5 del TIVG, relativamente alla componente CCIt, prevedendo una diminuzione, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,350364 euro/GJ dell’elemento QEt, diminuzione pari a 0,013496 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc;
- prorogare fino al 31 dicembre 2009 il valore della componente relativa al servizio di trasporto QTi, di cui all’articolo 8 del TIVG, così come calcolato alla data dell’1 luglio 2009
DELIBERA
Articolo 1
Aggiornamento per il trimestre ottobre – dicembre 2009 della componente di commercializzazione all’ingrosso CCIt
1.1 Per il trimestre ottobre – dicembre 2009, i valori dell’elemento QEt e della componente CCIt di cui all’articolo 6 del TIV sono fissati nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.
Articolo 2
Componente relativa al servizio trasporto
2.1 Fino al 31 dicembre 2009:
- il valore della componente relativa al servizio di trasporto QTi di cui all’articolo 8 del TIVG è pari al livello calcolato all’1 luglio 2009 e pubblicato dall’impresa maggiore di trasporto;
- non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8.4 e 8.5 del TIVG.
Articolo 3
Disposizioni finali
3.1 Il presente provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore l’1 ottobre 2009.
28 settembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati:
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